Oggetto della 'lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum' sarebbero state due disposizioni, in realtà soltanto in parte afferenti alla 'promulgatio' delle 'rogationes', attraverso le quali sarebbero state vietate la pretermissione del 'trinundinum' (in tal modo sancendosi che sarebbero dovute trascorrere 'tres nundinae', ovvero tre periodi di mercato, tra il momento dell’affissione in Foro del testo da votare e il giorno di convocazione dell’assemblea in funzione legislativa) e la presentazione di proposte 'saturae' (cioè recanti disposizioni relative a materie tra loro eterogenee). In effetti, mentre il rispetto del lasso di tempo fissato per la campagna elettorale rinveniva nella 'promulgatio' un mero addentellato diacronico, determinando essa il 'dies a quo' per il calcolo dei giorni necessari a rendere conoscibile il contenuto della proposta, invece il divieto di rogare 'per saturam' afferiva direttamente al modo di promulgazione delle leggi, nella misura in cui soltanto con la pubblicazione del testo sarebbe stato possibile rilevare se la rogatio avesse racchiuso tematiche tra loro incoerenti. Nel contributo si analizzano le origini storiche, i contenuti e le modalità operative del divieto di rogare 'per saturam', anche in riferimento ad alcuni aspetti attinenti all'influenza esercitata dalla tecnica legislativa soggiacente alla 'lex Caecilia Didia' sulle normazioni moderne.

Osservazioni sulla 'lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum' (98 a.C.): il problema delle 'rogationes saturae'

SCEVOLA, ROBERTO GIAMPIERO FRANCESCO
2016

Abstract

Oggetto della 'lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum' sarebbero state due disposizioni, in realtà soltanto in parte afferenti alla 'promulgatio' delle 'rogationes', attraverso le quali sarebbero state vietate la pretermissione del 'trinundinum' (in tal modo sancendosi che sarebbero dovute trascorrere 'tres nundinae', ovvero tre periodi di mercato, tra il momento dell’affissione in Foro del testo da votare e il giorno di convocazione dell’assemblea in funzione legislativa) e la presentazione di proposte 'saturae' (cioè recanti disposizioni relative a materie tra loro eterogenee). In effetti, mentre il rispetto del lasso di tempo fissato per la campagna elettorale rinveniva nella 'promulgatio' un mero addentellato diacronico, determinando essa il 'dies a quo' per il calcolo dei giorni necessari a rendere conoscibile il contenuto della proposta, invece il divieto di rogare 'per saturam' afferiva direttamente al modo di promulgazione delle leggi, nella misura in cui soltanto con la pubblicazione del testo sarebbe stato possibile rilevare se la rogatio avesse racchiuso tematiche tra loro incoerenti. Nel contributo si analizzano le origini storiche, i contenuti e le modalità operative del divieto di rogare 'per saturam', anche in riferimento ad alcuni aspetti attinenti all'influenza esercitata dalla tecnica legislativa soggiacente alla 'lex Caecilia Didia' sulle normazioni moderne.
2016
Scritti in onore di Alessandro Corbino
978-88-67353-86-6
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