Le Sezioni Unite confermano, anche sulla base di nuovi argomenti, l’orientamento giurisprudenziale per cui la notifica del gravame determina per l’impugnante il decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., da rispettare nel caso di riproposizione dell’impugnazione. Più in particolare, nella pronuncia si rileva che la notifica della sentenza di cui all’art. 285 c.p.c. e quella dell’impugnazione sono equipollenti (non tanto perché costituiscono prova della conoscenza legale della sentenza, come un tempo riteneva la S.C., quanto piuttosto) perché entrambe espressione della volontà di accelerare la conclusione del processo e la conseguente formazione del giudicato. L’a. osserva che una simile equivalenza non può essere affermata atteso che l’impugnante, con la proposizione del gravame, manifesta la volontà non già di porre fine alla litispendenza, ma all’opposto di proseguirne il corso in un ulteriore grado di giudizio. È perciò escluso che la notifica dell’impugnazione possa costituire il dies a quo del termine breve, in forza dell’applicazione dell’art. 326 c.p.c. (che le Sezioni Unite ritengono possibile in virtù di una interpretazione estensiva, ma che in realtà postula un’applicazione analogica della norma). Vengono poi sottoposti a critica gli ulteriori argomenti su cui si fonda la decisione: l’applicabilità del principio desumibile dall’art. 326, comma 2, c.p.c. anche ai giudizi con due sole parti; l’esigenza di garantire la parità delle posizioni processuali dell’impugnante e dell’impugnato a fronte della notifica del gravame; e infine il principio di precauzione che, tra più interpretazioni possibili della norma processuale, spinge a preferire quella consolidatasi nel tempo nella giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite confermano l’equivalenza tra notificazione della sentenza e della impugnazione ai fini del decorso del termine breve per impugnare

Luca Penasa
2017

Abstract

Le Sezioni Unite confermano, anche sulla base di nuovi argomenti, l’orientamento giurisprudenziale per cui la notifica del gravame determina per l’impugnante il decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., da rispettare nel caso di riproposizione dell’impugnazione. Più in particolare, nella pronuncia si rileva che la notifica della sentenza di cui all’art. 285 c.p.c. e quella dell’impugnazione sono equipollenti (non tanto perché costituiscono prova della conoscenza legale della sentenza, come un tempo riteneva la S.C., quanto piuttosto) perché entrambe espressione della volontà di accelerare la conclusione del processo e la conseguente formazione del giudicato. L’a. osserva che una simile equivalenza non può essere affermata atteso che l’impugnante, con la proposizione del gravame, manifesta la volontà non già di porre fine alla litispendenza, ma all’opposto di proseguirne il corso in un ulteriore grado di giudizio. È perciò escluso che la notifica dell’impugnazione possa costituire il dies a quo del termine breve, in forza dell’applicazione dell’art. 326 c.p.c. (che le Sezioni Unite ritengono possibile in virtù di una interpretazione estensiva, ma che in realtà postula un’applicazione analogica della norma). Vengono poi sottoposti a critica gli ulteriori argomenti su cui si fonda la decisione: l’applicabilità del principio desumibile dall’art. 326, comma 2, c.p.c. anche ai giudizi con due sole parti; l’esigenza di garantire la parità delle posizioni processuali dell’impugnante e dell’impugnato a fronte della notifica del gravame; e infine il principio di precauzione che, tra più interpretazioni possibili della norma processuale, spinge a preferire quella consolidatasi nel tempo nella giurisprudenza di legittimità.
2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3255526
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