Nel saggio si critica l’opinione che individua il fondamento del principio di immediatezza nel licenziamento disciplinare nel principio di tutela dell’affidamento e si prende posizione sulle conseguenze sanzionatorie della sua violazione. Il difetto di immediatezza nella contestazione d’addebito o nell’intimazione del recesso attesta, di regola, il difetto di un elemento intrinseco alla fattispecie di cui all’art. 2119 c.c., con conseguente applicazione – nell’ex area di tutela reale – dell’art. 18, comma 5, Stat. lav. Non così, ove ricorrano circostanze che giustifichino l’attesa (ad esempio una sospensione cautelare). In tal caso, il difetto di immediatezza nella contestazione d’addebito potrà rilevare unicamente come vizio procedimentale, con applicazione dell’art. 18, comma 6, Stat. lav. (nell’ex area di tutela reale) ed il lavoratore non avrà diritto all’indennità di mancato preavviso. L’inerzia nella contestazione d’addebito, o nell’intimazione del licenziamento, solo se accompagnata da comportamenti concludenti, univocamente incompatibili con la volontà di recedere, potrà essere sanzionata, nell’ex area di tutela reale, con l’applicazione dell’art. 18, comma 4, Stat. lav. Analoga conseguenza sanzionatoria ricorre ove l’abnorme lasso di tempo tra scoperta del fatto e la reazione del datore di lavoro denoti la mancanza del nesso causale. L’immediatezza è requisito – desumibile dall’art. 2119 c.c. – intrinseco anche al giustificato motivo soggettivo. Si analizzano anche le conseguenze sanzionatorie nell’ex area di tutela debole e con riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
Le conseguenze sanzionatorie della violazione del principio di immediatezza nel licenziamento disciplinare
Barbara de Mozzi
2017
Abstract
Nel saggio si critica l’opinione che individua il fondamento del principio di immediatezza nel licenziamento disciplinare nel principio di tutela dell’affidamento e si prende posizione sulle conseguenze sanzionatorie della sua violazione. Il difetto di immediatezza nella contestazione d’addebito o nell’intimazione del recesso attesta, di regola, il difetto di un elemento intrinseco alla fattispecie di cui all’art. 2119 c.c., con conseguente applicazione – nell’ex area di tutela reale – dell’art. 18, comma 5, Stat. lav. Non così, ove ricorrano circostanze che giustifichino l’attesa (ad esempio una sospensione cautelare). In tal caso, il difetto di immediatezza nella contestazione d’addebito potrà rilevare unicamente come vizio procedimentale, con applicazione dell’art. 18, comma 6, Stat. lav. (nell’ex area di tutela reale) ed il lavoratore non avrà diritto all’indennità di mancato preavviso. L’inerzia nella contestazione d’addebito, o nell’intimazione del licenziamento, solo se accompagnata da comportamenti concludenti, univocamente incompatibili con la volontà di recedere, potrà essere sanzionata, nell’ex area di tutela reale, con l’applicazione dell’art. 18, comma 4, Stat. lav. Analoga conseguenza sanzionatoria ricorre ove l’abnorme lasso di tempo tra scoperta del fatto e la reazione del datore di lavoro denoti la mancanza del nesso causale. L’immediatezza è requisito – desumibile dall’art. 2119 c.c. – intrinseco anche al giustificato motivo soggettivo. Si analizzano anche le conseguenze sanzionatorie nell’ex area di tutela debole e con riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.Pubblicazioni consigliate
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