Il saggio parte dalla considerazione per la quale il legislatore qualifica espressamente l’apprendistato come contratto a tempo indeterminato, ma poi disciplina il licenziamento dell’apprendista in modo del tutto peculiare, consentendo, in particolare, al datore di lavoro di recedere liberamente (salvo preavviso) alla scadenza del periodo formativo. Vengono sollevate alcune perplessità sulla scelta qualificatoria del legislatore, si ripercorre l’evoluzione normativa in materia e si analizzano le applicazioni giurisprudenziali della regola sul licenziamento ad nutum alla scadenza della fase formativa, per avanzare una proposta de iure condendo, che fa leva sulla diversità delle tre sotto-tipologie di apprendistato e che esclude la regola tradizionale del libero recesso datoriale nel caso dell’apprendistato professionalizzante.
Il licenziamento libero dell'apprendista al termine del periodo formativo: un dogma da superare?
Elena Pasqualetto
2019
Abstract
Il saggio parte dalla considerazione per la quale il legislatore qualifica espressamente l’apprendistato come contratto a tempo indeterminato, ma poi disciplina il licenziamento dell’apprendista in modo del tutto peculiare, consentendo, in particolare, al datore di lavoro di recedere liberamente (salvo preavviso) alla scadenza del periodo formativo. Vengono sollevate alcune perplessità sulla scelta qualificatoria del legislatore, si ripercorre l’evoluzione normativa in materia e si analizzano le applicazioni giurisprudenziali della regola sul licenziamento ad nutum alla scadenza della fase formativa, per avanzare una proposta de iure condendo, che fa leva sulla diversità delle tre sotto-tipologie di apprendistato e che esclude la regola tradizionale del libero recesso datoriale nel caso dell’apprendistato professionalizzante.Pubblicazioni consigliate
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