Il contributo analizza la particolare posizione di Ulpiano in tema di 'negotium mixtum cum donatione' sotto lo specifico profilo dell’adattamento della sua concezione agli interventi imperiali di età severiana, volti ad attenuare la rigidità del divieto di donazione tra coniugi. Pur aderendo originariamente ad un orientamento che negava liceità a qualsivoglia assetto di interessi rivolto a eludere la proibizione, il giurista adattò il proprio punto di vista riconoscendo la validità della donazione se la causa fosse stata inscindibilmente commista ad altri affari, persone o beni. Si trattò di una conseguenza della volontà imperiale, accolta da Ulpiano con un certo disappunto, come si evince dalla terminologia adoperata in 32 'ad Sab.' D. 24.1.5.2.
La sofferta acquiescenza del giurista alla volontà imperiale: annotazioni su Ulp. 32 'ad Sab.' D. 24.1.5.2
Roberto Scevola
2019
Abstract
Il contributo analizza la particolare posizione di Ulpiano in tema di 'negotium mixtum cum donatione' sotto lo specifico profilo dell’adattamento della sua concezione agli interventi imperiali di età severiana, volti ad attenuare la rigidità del divieto di donazione tra coniugi. Pur aderendo originariamente ad un orientamento che negava liceità a qualsivoglia assetto di interessi rivolto a eludere la proibizione, il giurista adattò il proprio punto di vista riconoscendo la validità della donazione se la causa fosse stata inscindibilmente commista ad altri affari, persone o beni. Si trattò di una conseguenza della volontà imperiale, accolta da Ulpiano con un certo disappunto, come si evince dalla terminologia adoperata in 32 'ad Sab.' D. 24.1.5.2.Pubblicazioni consigliate
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