Il contributo si incentra sul se la nozione di " self-contained regime’" usata dalla dottrina internazionale per qualificare un sottosistema di diritto internazionale, recante proprie regole in deroga alle norme generali di diritto internazionale, possa essere utilizzata anche per definire l’ordinamento dell’Unione europea. La forte intensità dell'efficacia diretta del diritto dell'UE e il primato del medesimo sono certamente elementi distintivi, ma il grande disegno costituzionale elaborato dalla Corte a partire da Les Verts (1986) ha sicuramente aggiunto un quid pluris. Se dall'inizio l'assenza della regola di reciprocità (inadimplenti non est adimplendum: art. 60 VCLT: si veda Commissione c.Belgio e Lussemburgo, 1964) sembrava essere una caratteristica decisiva del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto internazionale tradizionale, la costituzionalizzazione del sistema giuridico dell'UE ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare una nuova coscienza comune tra i giudici europei in termini di vero e proprio sistema giurisdizionale federale, capace di per sé di dar origine ad una vera e propria “cross-fertilization”. Di qui la tendenza della più recente giurisprudenza della Corte ad applicare il diritto dell'UE a situazioni puramente interne e, dall'altro lato, la volontà deli stessi Giudici nazionali di colmare le lacune del diritto europeo in ordine alla c.d. discriminazione alla rovescia. Tale sistema giurisdizionale federale potrebbe trovare un terreno ancora più fertile se si potesse rinunciare ad applicare un’altra regola fondamentale del diritto internazionale pubblico, vale a dire la regola consuetudinaria dell’immunità dalla giurisdizione dello Stato, regola che fa non consente l’esistenza di un vero sistema giurisdizionale federale basato sull’effettività della tutela.

Diritto dell'Unione europea e 'self-contained regime'

paolo piva
2019

Abstract

Il contributo si incentra sul se la nozione di " self-contained regime’" usata dalla dottrina internazionale per qualificare un sottosistema di diritto internazionale, recante proprie regole in deroga alle norme generali di diritto internazionale, possa essere utilizzata anche per definire l’ordinamento dell’Unione europea. La forte intensità dell'efficacia diretta del diritto dell'UE e il primato del medesimo sono certamente elementi distintivi, ma il grande disegno costituzionale elaborato dalla Corte a partire da Les Verts (1986) ha sicuramente aggiunto un quid pluris. Se dall'inizio l'assenza della regola di reciprocità (inadimplenti non est adimplendum: art. 60 VCLT: si veda Commissione c.Belgio e Lussemburgo, 1964) sembrava essere una caratteristica decisiva del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto internazionale tradizionale, la costituzionalizzazione del sistema giuridico dell'UE ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare una nuova coscienza comune tra i giudici europei in termini di vero e proprio sistema giurisdizionale federale, capace di per sé di dar origine ad una vera e propria “cross-fertilization”. Di qui la tendenza della più recente giurisprudenza della Corte ad applicare il diritto dell'UE a situazioni puramente interne e, dall'altro lato, la volontà deli stessi Giudici nazionali di colmare le lacune del diritto europeo in ordine alla c.d. discriminazione alla rovescia. Tale sistema giurisdizionale federale potrebbe trovare un terreno ancora più fertile se si potesse rinunciare ad applicare un’altra regola fondamentale del diritto internazionale pubblico, vale a dire la regola consuetudinaria dell’immunità dalla giurisdizione dello Stato, regola che fa non consente l’esistenza di un vero sistema giurisdizionale federale basato sull’effettività della tutela.
2019
Temi e questioni di diritto dell'Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci
978-88-6611-854-1
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