Il presente contributo si propone l’obiettivo di capire se l’operazione di eliminazione della condizione in un contratto sia qualificabile come un negozio di tipo modificativo. A questo fine si è adottato un percorso argomentativo che si sviluppa intorno a due nuclei tematici principali, concentrandosi, da un lato, sui caratteri tipici del congegno condizionale e, dall’altro, sui meccanismi con cui si producono gli effetti voluti dalle parti. Questa impostazione consente di attribuire all’eliminazione della condizione un significato più pregnante, non considerandola semplicemente come la rimozione di un elemento accessorio del contratto, ma facendole assumere la capacità di incidere sull’assetto di interessi originariamente predisposto. La condizione, infatti, è idonea ad imprimere nel regolamento la cifra della precarietà, mentre la sua eliminazione consente di azzerare il rischio che l’evento non si verifichi, se la condizione è sospensiva, o viceversa, si verifichi, se risolutiva. Ciò rappresenta il tentativo di controllare l’incertezza che connota l’evento condizionale, attraverso l’imposizione di una nuova regola, che segna il passaggio da un assetto di interessi incerto ad uno definitivo. Il raggiungimento della definitività di interessi si concretizza precisamente nella volontà che il contratto produca effetti, senza più il rischio che il negozio possa risolversi o restare improduttivo a causa dell’avveramento o meno dell’evento posto in condizione. In quest’ottica, è proprio sulla capacità del contratto-non-più-condizionato di riuscire a produrre gli effetti definitivi cui mirano le parti che si misura la possibilità di considerarlo come un contratto modificativo, ossia come un contratto che si limita ad alterare il regolamento originario, senza tuttavia togliere a quest’ultimo la capacità di continuare a costituire la fonte di ogni ulteriore effetto. Per questo motivo, solo nel caso in cui la produzione degli effetti sia da ricondurre al contratto originario, pur privato di un suo elemento, si potrà affermare che l’eliminazione della condizione agisca come un contratto modificativo. L’applicazione di questa chiave interpretativa ci porterà ad allontanarci dalla dottrina tradizionale e a raggiungere due differenti conclusioni per quanto riguarda la condizione risolutiva e quella sospensiva nei contratti ad effetto traslativo, attraverso un’analisi attenta a ricostruire fedelmente tutti i passaggi della vicenda circolatoria che si svolge all’interno dello schema condizionale.
L'eliminazione della condizione nei contratti
Emanuela Morotti
2021
Abstract
Il presente contributo si propone l’obiettivo di capire se l’operazione di eliminazione della condizione in un contratto sia qualificabile come un negozio di tipo modificativo. A questo fine si è adottato un percorso argomentativo che si sviluppa intorno a due nuclei tematici principali, concentrandosi, da un lato, sui caratteri tipici del congegno condizionale e, dall’altro, sui meccanismi con cui si producono gli effetti voluti dalle parti. Questa impostazione consente di attribuire all’eliminazione della condizione un significato più pregnante, non considerandola semplicemente come la rimozione di un elemento accessorio del contratto, ma facendole assumere la capacità di incidere sull’assetto di interessi originariamente predisposto. La condizione, infatti, è idonea ad imprimere nel regolamento la cifra della precarietà, mentre la sua eliminazione consente di azzerare il rischio che l’evento non si verifichi, se la condizione è sospensiva, o viceversa, si verifichi, se risolutiva. Ciò rappresenta il tentativo di controllare l’incertezza che connota l’evento condizionale, attraverso l’imposizione di una nuova regola, che segna il passaggio da un assetto di interessi incerto ad uno definitivo. Il raggiungimento della definitività di interessi si concretizza precisamente nella volontà che il contratto produca effetti, senza più il rischio che il negozio possa risolversi o restare improduttivo a causa dell’avveramento o meno dell’evento posto in condizione. In quest’ottica, è proprio sulla capacità del contratto-non-più-condizionato di riuscire a produrre gli effetti definitivi cui mirano le parti che si misura la possibilità di considerarlo come un contratto modificativo, ossia come un contratto che si limita ad alterare il regolamento originario, senza tuttavia togliere a quest’ultimo la capacità di continuare a costituire la fonte di ogni ulteriore effetto. Per questo motivo, solo nel caso in cui la produzione degli effetti sia da ricondurre al contratto originario, pur privato di un suo elemento, si potrà affermare che l’eliminazione della condizione agisca come un contratto modificativo. L’applicazione di questa chiave interpretativa ci porterà ad allontanarci dalla dottrina tradizionale e a raggiungere due differenti conclusioni per quanto riguarda la condizione risolutiva e quella sospensiva nei contratti ad effetto traslativo, attraverso un’analisi attenta a ricostruire fedelmente tutti i passaggi della vicenda circolatoria che si svolge all’interno dello schema condizionale.File | Dimensione | Formato | |
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