Il diritto canonico non ha certo come scopo di sostituire la fede, la grazia e i carismi o, tanto meno, la carità dei fedeli ma di assicurare, sia nella vita individuale e sociale sia nell’attività della Chiesa, quell’ordine senza il quale lo sviluppo della vita di fede è meno agevole. Lo riafferma solennemente la Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges emanata il 25 gennaio 1983 da san Giovanni Paolo II per la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico.
La tutela dei diritti dei fedeli e la figura dell'avvocato nell'ordinamento canonico
Anna Sammassimo
2017
Abstract
Il diritto canonico non ha certo come scopo di sostituire la fede, la grazia e i carismi o, tanto meno, la carità dei fedeli ma di assicurare, sia nella vita individuale e sociale sia nell’attività della Chiesa, quell’ordine senza il quale lo sviluppo della vita di fede è meno agevole. Lo riafferma solennemente la Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges emanata il 25 gennaio 1983 da san Giovanni Paolo II per la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico.File in questo prodotto:
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