Parallelamente ai contratti di credito al consumo, la Commissione europea ha monitorato nel corso degli anni i comportamenti degli operatori finanziari nella stipulazione di contratti di credito per l’acquisto di beni immobili residenziali. Al termine dei vari studi, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno emanato il 4 febbraio 2014, la nuova Direttiva 2014/17/UE592, volta sia a disciplinare contratti di credito ai consumatori stipulati per l’acquisto di beni immobili residenziali attraverso la predisposizione di rimedi volti ad evitare una concessione irresponsabile dei creditori per l’acquisto di tali beni (apportando anche alcune modifiche alla precedente direttiva n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori).Attraverso la direttiva n.17/2014 il legislatore europeo abbiamo visto come abbia inteso armonizzare alcuni aspetti della disciplina dei contratti di credito al consumatore che siano assistiti da diritti di garanzia su beni immobili residenziali o finalizzati all’acquisto o al mantenimento del diritto di proprietà su beni immobili. L’intervento del legislatore comunitario si inserisce tra quelli di “armonizzazione minima”, nonostante contenga disposizioni che limitino gli Stati membri in ordine alla possibilità di introdurre o mantenere disposizioni divergenti: si pensi ad esempio alla disciplina relativa al calcolo del tasso annuo effettivo globale e a quella concernente le informazioni precontrattuali personalizzate da fornirsi mediante il prospetto informativo europeo standardizzato. La tipologia di beni oggetto della direttiva, sono generalmente acquistati all’interno delle famiglie, ma a differenza di quelli di consumo, hanno un valore economico di gran lunga superiore che quindi porta spesso i consumatori, non aventi disponibilità economiche così importanti, a stipulare presso gli appositi istituti di credito, contratti volti all’acquisto, e si è posto pertanto per questi contratti l’esigenza di garantire una erogazione di credito responsabile ed in favore di soggetti meritevoli. Si è evidenziato come la direttiva mutui abbia predisposto una disciplina più rigida, rispetto a quella presente nella direttiva sul credito ai consumatori n.48/2008/Ce per l’acquisto di beni di consumo, volta favorire da un lato il responsible borrowing, dall’altro il responsible lending. Per quanto riguarda la disciplina del responsible borrowing vi è, infatti, da un lato, in sede pubblicitaria un ampliamento delle informazioni volte a promuovere sia l’istituto di credito, che i prodotti finanziari disponibili sul mercato a chiunque abbia interesse a stipulare un contratto di credito; dall’altro, vi è in sede precontrattuale una migliore erogazione d’informazioni al consumatore-cliente, informazioni che vengono fornite attraverso un modulo informativo personalizzato alle preferenze e condizioni economiche del consumatore (Considerando 41).In merito alla disciplina del responsible lending sono state previste, invece, disposizioni più rigide e chiare per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio e le sue ripercussioni sul rapporto obbligatorio. La disciplina del responsible borrowing, all’interno della c.d. “direttiva mutui”, si è evidenziato come si caratterizzi per una graduale erogazione d’informazioni che inizia da un ambito generale standardizzato, svincolato da una contrattazione vera e propria con un consumatore determinato (all’informazione pubblicitaria sono dedicati gli artt. 11 12 alle informazioni generali l’art. 13), fino ad una qualificata personalizzata serie d’informazioni dirette al consumatore specifico (all’informazione precontrattuale è dedicato l’art. 14), contrassegnate dalla bi-direzionalità circolarità delle notizie fornite da un lato, dal finanziatore, dall’altro dal consumatore. Queste informazioni, sono tutte fornite in modo che il consumatore possa giungere ad una decisione informata, attraverso sia il confronto tra le offerte di credito disponibili sul mercato, sia una valutazione delle diverse implicazioni che possono conseguire una volta stipulato il contratto. Abbiamo analizzato, la prima tranche d’informazioni: informazioni pubblicitarie e generali sono erogate a fini meramente conoscitivi e pubblicitari ad un numero indeterminato di soggetti. Dalla lettura del nuovo d.lsg. 72/2016 è emerso come molte questioni non siano in realtà state risolte, in particolare la scelta di riportarsi fedelmente al contenuto della direttiva, senza aggiungere nulla e senza integrare alcun passaggio, ha fatto si che non si affrontassero determinati temi quali il recesso, il collegamento contrattuale nell’ambito dei contratti di credito immobiliari, o soprattutto le conseguenze derivanti dalla mancata o inadeguata o errata valutazione del merito creditizio da parte del professionista. Proprio quest’ultimo passaggio relativo al non aver affrontato in termini di conseguenze i casi derivanti dalla mancata o inadeguata o errata valutazione del merito creditizio da parte del professionista ha portato a delle riflessioni. La direttiva non avendo individuato rimedi specifici nel caso di violazione degli obblighi di informazione, neppure in merito alle responsabilità del finanziatore o del consumatore, ha rimesso agli Stati membri il compito di definire in sede di recepimento “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”. Non sono quindi mancati autori che hanno elaborato delle ipotesi in riferimento alle conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione; in relazione alla disciplina delle informazioni generali, quelle quindi rivolte ad un pubblico indeterminato e ancora estraneo ad una possibile contrattazione, laddove queste informazioni dovessero risultare lacunose o fuorvianti, si è ipotizzata l’applicabilità della disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui all’art.20 del codice del consumo e, quindi, della tutela amministrativa di cui agli artt. 21-23 -27 del Codice del Consumo. Qualora poi, tali informazioni siano falsate e determinino un comportamento del consumatore interessato che non si sarebbe verificato nel caso in cui tali informazioni fossero state veritiere, si potrebbe ipotizzare un vizio del consenso sanzionabile con l’annullamento del contratto stesso. Concretamente, tuttavia, non è sempre facile giungere ad una soluzione simile, laddove soprattutto la conclusione del contratto è sempre mediata dall’erogazione delle informazioni personalizzate secondo il disposto di cui all’art. 14 della direttiva, che riguardano sì i medesimi aspetti oggetto delle informazioni generali, ma che li espongono in modo molto più dettagliato e finalizzato. Ecco, quindi, che se l’informazione personalizzata è integra e completa e corrisponde poi all’operazione che effettivamente si conclude, sembra difficile o quanto meno forzato poter sostenere che il contratto concluso sia annullabile per via delle scorrette informazioni generali che si ritiene possano aver viziato il consenso del consumatore in fase anteriore a quella precontrattuale. Qualora le, invece, le informazioni scorrette siano fornite in sede precontrattuale attraverso il modulo personalizzato e creino uno sviamento del comportamento economico del consumatore, si ritiene che esse possano realmente allora aver inciso sulla volontà del contrante, viziandone il consenso. In ultima analisi, si dà il caso in cui si determini una discordanza tra i costi indicati in sede di informazioni generali e quelli rinvenuti nel Pies; in tal caso sarebbe applicabile nel nostro ordinamento la disciplina delle informazioni pubblicitarie di cui all’art. 116 e 117 del T.u.b., secondo cui il contenuto del contratto può si discostarsi ma solo in melius dal contenuto presente nelle informazioni pubblicitarie. In questi casi si avrà, quindi, la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano condizioni economiche meno favorevoli in sede pubblicitaria e la sostituzione automatica con le clausole più favorevoli, che quindi vadano a ripristinare lo squilibrio che si è determinato. Qualora poi l’inesattezza delle informazioni generali abbia determinato la mancata conclusione del contratto, il consumatore si ritiene che possa appellarsi alla violazione dell’art.1337 c.c., ovvero alla configurabilità di una responsabilità precontrattuale del professionista, lamentando un danno nell’aver fatto affidamento nelle condizioni economiche esposte all’interno delle informazioni generali riguardati quei determinati prodotti, informazioni che poi si sono rivelate fuorvianti in sede di informazioni personalizzate. Nel caso in cui, invece, il contratto sia concluso in assenza di consegna del Pies o con l’erogazione di un Pies mancante delle parti che riguardano la spiegazione di alcuni contenuti economici essenziali del contratto, in entrambi i casi si ritiene che si possa ipotizzare la violazione degli obblighi informativi personalizzati che comporta un’estensione del termine di recesso ci cui all’art. 125-bis e ter del cod.cons. Si è palesa dunque, la cautela del legislatore europeo e di quello italiano nel pronunciarsi in merito alla responsabilità del consumatore che del professionista e nel prevedere sanzioni in merito a tali comportamenti. La scelta prudente è sicuramente dettata anche dalla delicatezza della materia che si affronta. Se infatti si caricasse di eccessivi oneri in termini di informazione, la figura del finanziatore, si potrebbe avere come effetto quello di un comportamento difensivo e soprattutto di diffidenza dello stesso qualora voglia concedere il credito, con inevitabile danneggiamento per il consumatore che non sarebbe incoraggiato alla stipulazione responsabile di tali contratti e, quindi, un danneggiamento per il mercato in generale. Se, d’altra parte si caricasse di eccessivi oneri il consumatore, questo comporterebbe una disciplina oltremodo severa per lo stesso, dimenticando che è invece il soggetto debole che deve essere tutelato, dove invece il professionista sarebbe esageratamente tutelato, potendo erogare finanziamenti senza considerare la figura e gli interessi del consumatore. Si può comunque evidenziare che, nonostante le difficoltà del legislatore europeo e nazionale, gli strumenti interpretativi presenti nel nostro ordinamento se coordinati con le norme di derivazione europea, possono prospettare dei margini di tutela ulteriore per il consumatore, avendo come guida il principio di buona fede nella fase delle trattative e nella conclusione del contratto. L’assenza nel nostro ordinamento di un apposito sistema rimediale, che faccia discendere dalle ipotesi di violazione di un obbligo informativo una sanzione tipica, fa si che la ricerca della soluzione è inevitabilmente lasciata all’interprete. Orbene, in un contesto del genere, la dottrina (ma anche, come visto in precedenza, la giurisprudenza) si è sbizzarrita dando vita ad un ventaglio di ipotesi, da taluno definito come l’“ambaradan dei rimedi contrattuali”. Ecco dunque che si è dedicato ampio spazio a quello che è il dibattito nazionale tra regole di validità e regole di correttezza, fino alla pronuncia delle SS.UU del 2007, e i risvolti in termini degli effetti che la violazione delle regole di comportamento possono provocare su un contratto valido ma tuttavia sconveniente. Da questo spunto, e per approcciarsi ad una soluzione di quella che è la violazione degli obblighi precontrattuali in senso stretto, in omessa valutazione del merito creditizio, o nelle patologie del Pies, si è analizzata la disciplina interne e si è ipotizzata l’applicabilità della teoria dei vizi incompleti. Funzione della teoria dei c.d. vizi incompleti potrebbe perciò rinvenirsi nell’esigenza di evitare che la disciplina dell’invalidità negoziale possa venire facilmente elusa da soggetti che, furbamente, utilizzino tali limiti per concludere contratti con assetti di interessi fortemente squilibrati e pur tuttavia validi; e per fungere da guida per gli operatori del diritto al fine di cristallizzare la nuova fattispecie della responsabilità precontrattuale in caso di contratto valido, ma sconveniente. Inoltre, gran parte della dottrina propende a escludere il ricorso al rimedio invalidante sulla scorta di un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risalente al 2007, concernente i contratti di investimento e la violazione degli obblighi informativi. Al di là dell’oggetto specifico della controversia, queste sentenze sono particolarmente importanti per l’innovazione che hanno apportato nell’ordinamento sul tema del rapporto fra regole di validità e di responsabilità in caso di violazione degli obblighi di buona fede nella fase delle trattative. L’elaborazione della teorica dei c.d. vizi incompleti ha svolto un’opera di “traino” ai fini dell’avvicinamento delle due discipline (quella precontrattuale e quella relativa al sistema delle invalidità negoziali), portando con sé notevoli conseguenze, anche sul piano giurisprudenziale, tralatiziamente ancorato ad interpretazioni riduttive della normativa precontrattuale. Per quanto attiene più nel dettagli alla violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio, abbiamo avuto modo di constare che già la direttiva sul credito al consumo 2008/48/Ce aveva introdotto l’esecuzione della verifica della solvibilità del consumatore/ debitore non aveva regolato le conseguenze dell’eventuale inadempimento di questo obbligo, per cui all’art.23 della direttiva in linea con quanto previsto dal considerando n.47, si limitava a rimettere agli Stati membri la definizione di sanzioni che fossero “efficaci, proporzionate e dissuasive” per punire la violazione delle disposizioni nazionali in materia di credito al consumo. Tuttavia la discrezionalità lasciata al legislatore nazione difficilmente si coordinava con l’obiettivo di armonizzazione massima a livello europeo. Lo stesso legislatore italiano non aveva ritenuto di intervenire per determinare le conseguenze sanzionatorie dell’omessa valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore che, quindi dipenderanno dalla normativa da parte dei giudici nazionali, attraverso il ricorso ai rimedi civilistici esistenti. Corre l’obbligo precisare che se è vero che il nostro sistema civilistico non preveda il divieto di erogare il finanziamento qualora la capacità restitutoria del consumatore risultasse negativa, essendo pacificamente ammessi sia da parte di dottrina che di giurisprudenza la piena validità dei contratti stipulati in tale contesto, tuttavia, l’importanza della valutazione si ravvisa laddove la sua violazione comporti un effetto negativo sul consumatore sicuramente importante; lo stesso infatti dopo la concessione del credito confidando sulla propria capacità di sostenere il piano di rimborso, affidandosi alla valutazione che il finanziatore avrebbe dovuto eseguire prima dell’erogazione, si ritrova in realtà in uno stato di futura insolvenza. Un comportamento scorretto del finanziatore sia che non effettui la preventiva verifica del merito creditizio, sia che conceda il finanziamento in presenza di una valutazione dall’esito negativo, avrà come conseguenza l’erogazione al consumatore di un credito eccessivo rispetto alla sua capacità restitutoria e, a ragione di ciò, potrebbe non riuscire a rispettare gli impegni assunti. Nonostante la mancanza di una specifica disposizione sul punto, la dottrina ha ritenuto opportuno tutelare il consumatore prevedendo che il mancato rispetto da parte del finanziatore di un obbligo di condotta determini la possibilità di poter agire per ottenere un risarcimento danni, in quanto non ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per potere giungere ad una decisione ponderata e ciò l’ha portato a contrarre un debito non sostenibile. Può quindi concludersi considerando che seppure la direttiva mutui si sia inserita in un contesto tentando di colmarne lacune, alla luce soprattutto di un’armonizzazione massina in aspetti che se lasciati ai singoli Stati, avrebbero comportato un eccessivo divario di tutela, è proprio in quell’ambito dove avrebbe dovuto spingersi oltre che in realtà si arresta. La tutela del contraente debole, soprattutto nella fase precontrattuale, in termini di “rimedi” per violazioni da parte dell’operatore del credito, sembra essere ancora ancorata alle soluzioni domestiche dei singoli Stati che si trovano quindi a far fronte a recepimenti di direttive che seppure, come è, sono finalizzate alla massima tutela del consumatore, tralasciano poi quello che è l’aspetto dove concretamente si dovrebbe attuare questa tutela, ovvero la fase esecutiva.

Obblighi informativi e tutela del consumatore nel D.Lgs. n. 72/2016 attuativo della direttiva n. 2014/17/Ue / Di Mezza, Grazia. - (2019 Sep 01).

Obblighi informativi e tutela del consumatore nel D.Lgs. n. 72/2016 attuativo della direttiva n. 2014/17/Ue

Di Mezza, Grazia
2019

Abstract

Parallelamente ai contratti di credito al consumo, la Commissione europea ha monitorato nel corso degli anni i comportamenti degli operatori finanziari nella stipulazione di contratti di credito per l’acquisto di beni immobili residenziali. Al termine dei vari studi, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno emanato il 4 febbraio 2014, la nuova Direttiva 2014/17/UE592, volta sia a disciplinare contratti di credito ai consumatori stipulati per l’acquisto di beni immobili residenziali attraverso la predisposizione di rimedi volti ad evitare una concessione irresponsabile dei creditori per l’acquisto di tali beni (apportando anche alcune modifiche alla precedente direttiva n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori).Attraverso la direttiva n.17/2014 il legislatore europeo abbiamo visto come abbia inteso armonizzare alcuni aspetti della disciplina dei contratti di credito al consumatore che siano assistiti da diritti di garanzia su beni immobili residenziali o finalizzati all’acquisto o al mantenimento del diritto di proprietà su beni immobili. L’intervento del legislatore comunitario si inserisce tra quelli di “armonizzazione minima”, nonostante contenga disposizioni che limitino gli Stati membri in ordine alla possibilità di introdurre o mantenere disposizioni divergenti: si pensi ad esempio alla disciplina relativa al calcolo del tasso annuo effettivo globale e a quella concernente le informazioni precontrattuali personalizzate da fornirsi mediante il prospetto informativo europeo standardizzato. La tipologia di beni oggetto della direttiva, sono generalmente acquistati all’interno delle famiglie, ma a differenza di quelli di consumo, hanno un valore economico di gran lunga superiore che quindi porta spesso i consumatori, non aventi disponibilità economiche così importanti, a stipulare presso gli appositi istituti di credito, contratti volti all’acquisto, e si è posto pertanto per questi contratti l’esigenza di garantire una erogazione di credito responsabile ed in favore di soggetti meritevoli. Si è evidenziato come la direttiva mutui abbia predisposto una disciplina più rigida, rispetto a quella presente nella direttiva sul credito ai consumatori n.48/2008/Ce per l’acquisto di beni di consumo, volta favorire da un lato il responsible borrowing, dall’altro il responsible lending. Per quanto riguarda la disciplina del responsible borrowing vi è, infatti, da un lato, in sede pubblicitaria un ampliamento delle informazioni volte a promuovere sia l’istituto di credito, che i prodotti finanziari disponibili sul mercato a chiunque abbia interesse a stipulare un contratto di credito; dall’altro, vi è in sede precontrattuale una migliore erogazione d’informazioni al consumatore-cliente, informazioni che vengono fornite attraverso un modulo informativo personalizzato alle preferenze e condizioni economiche del consumatore (Considerando 41).In merito alla disciplina del responsible lending sono state previste, invece, disposizioni più rigide e chiare per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio e le sue ripercussioni sul rapporto obbligatorio. La disciplina del responsible borrowing, all’interno della c.d. “direttiva mutui”, si è evidenziato come si caratterizzi per una graduale erogazione d’informazioni che inizia da un ambito generale standardizzato, svincolato da una contrattazione vera e propria con un consumatore determinato (all’informazione pubblicitaria sono dedicati gli artt. 11 12 alle informazioni generali l’art. 13), fino ad una qualificata personalizzata serie d’informazioni dirette al consumatore specifico (all’informazione precontrattuale è dedicato l’art. 14), contrassegnate dalla bi-direzionalità circolarità delle notizie fornite da un lato, dal finanziatore, dall’altro dal consumatore. Queste informazioni, sono tutte fornite in modo che il consumatore possa giungere ad una decisione informata, attraverso sia il confronto tra le offerte di credito disponibili sul mercato, sia una valutazione delle diverse implicazioni che possono conseguire una volta stipulato il contratto. Abbiamo analizzato, la prima tranche d’informazioni: informazioni pubblicitarie e generali sono erogate a fini meramente conoscitivi e pubblicitari ad un numero indeterminato di soggetti. Dalla lettura del nuovo d.lsg. 72/2016 è emerso come molte questioni non siano in realtà state risolte, in particolare la scelta di riportarsi fedelmente al contenuto della direttiva, senza aggiungere nulla e senza integrare alcun passaggio, ha fatto si che non si affrontassero determinati temi quali il recesso, il collegamento contrattuale nell’ambito dei contratti di credito immobiliari, o soprattutto le conseguenze derivanti dalla mancata o inadeguata o errata valutazione del merito creditizio da parte del professionista. Proprio quest’ultimo passaggio relativo al non aver affrontato in termini di conseguenze i casi derivanti dalla mancata o inadeguata o errata valutazione del merito creditizio da parte del professionista ha portato a delle riflessioni. La direttiva non avendo individuato rimedi specifici nel caso di violazione degli obblighi di informazione, neppure in merito alle responsabilità del finanziatore o del consumatore, ha rimesso agli Stati membri il compito di definire in sede di recepimento “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”. Non sono quindi mancati autori che hanno elaborato delle ipotesi in riferimento alle conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione; in relazione alla disciplina delle informazioni generali, quelle quindi rivolte ad un pubblico indeterminato e ancora estraneo ad una possibile contrattazione, laddove queste informazioni dovessero risultare lacunose o fuorvianti, si è ipotizzata l’applicabilità della disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui all’art.20 del codice del consumo e, quindi, della tutela amministrativa di cui agli artt. 21-23 -27 del Codice del Consumo. Qualora poi, tali informazioni siano falsate e determinino un comportamento del consumatore interessato che non si sarebbe verificato nel caso in cui tali informazioni fossero state veritiere, si potrebbe ipotizzare un vizio del consenso sanzionabile con l’annullamento del contratto stesso. Concretamente, tuttavia, non è sempre facile giungere ad una soluzione simile, laddove soprattutto la conclusione del contratto è sempre mediata dall’erogazione delle informazioni personalizzate secondo il disposto di cui all’art. 14 della direttiva, che riguardano sì i medesimi aspetti oggetto delle informazioni generali, ma che li espongono in modo molto più dettagliato e finalizzato. Ecco, quindi, che se l’informazione personalizzata è integra e completa e corrisponde poi all’operazione che effettivamente si conclude, sembra difficile o quanto meno forzato poter sostenere che il contratto concluso sia annullabile per via delle scorrette informazioni generali che si ritiene possano aver viziato il consenso del consumatore in fase anteriore a quella precontrattuale. Qualora le, invece, le informazioni scorrette siano fornite in sede precontrattuale attraverso il modulo personalizzato e creino uno sviamento del comportamento economico del consumatore, si ritiene che esse possano realmente allora aver inciso sulla volontà del contrante, viziandone il consenso. In ultima analisi, si dà il caso in cui si determini una discordanza tra i costi indicati in sede di informazioni generali e quelli rinvenuti nel Pies; in tal caso sarebbe applicabile nel nostro ordinamento la disciplina delle informazioni pubblicitarie di cui all’art. 116 e 117 del T.u.b., secondo cui il contenuto del contratto può si discostarsi ma solo in melius dal contenuto presente nelle informazioni pubblicitarie. In questi casi si avrà, quindi, la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano condizioni economiche meno favorevoli in sede pubblicitaria e la sostituzione automatica con le clausole più favorevoli, che quindi vadano a ripristinare lo squilibrio che si è determinato. Qualora poi l’inesattezza delle informazioni generali abbia determinato la mancata conclusione del contratto, il consumatore si ritiene che possa appellarsi alla violazione dell’art.1337 c.c., ovvero alla configurabilità di una responsabilità precontrattuale del professionista, lamentando un danno nell’aver fatto affidamento nelle condizioni economiche esposte all’interno delle informazioni generali riguardati quei determinati prodotti, informazioni che poi si sono rivelate fuorvianti in sede di informazioni personalizzate. Nel caso in cui, invece, il contratto sia concluso in assenza di consegna del Pies o con l’erogazione di un Pies mancante delle parti che riguardano la spiegazione di alcuni contenuti economici essenziali del contratto, in entrambi i casi si ritiene che si possa ipotizzare la violazione degli obblighi informativi personalizzati che comporta un’estensione del termine di recesso ci cui all’art. 125-bis e ter del cod.cons. Si è palesa dunque, la cautela del legislatore europeo e di quello italiano nel pronunciarsi in merito alla responsabilità del consumatore che del professionista e nel prevedere sanzioni in merito a tali comportamenti. La scelta prudente è sicuramente dettata anche dalla delicatezza della materia che si affronta. Se infatti si caricasse di eccessivi oneri in termini di informazione, la figura del finanziatore, si potrebbe avere come effetto quello di un comportamento difensivo e soprattutto di diffidenza dello stesso qualora voglia concedere il credito, con inevitabile danneggiamento per il consumatore che non sarebbe incoraggiato alla stipulazione responsabile di tali contratti e, quindi, un danneggiamento per il mercato in generale. Se, d’altra parte si caricasse di eccessivi oneri il consumatore, questo comporterebbe una disciplina oltremodo severa per lo stesso, dimenticando che è invece il soggetto debole che deve essere tutelato, dove invece il professionista sarebbe esageratamente tutelato, potendo erogare finanziamenti senza considerare la figura e gli interessi del consumatore. Si può comunque evidenziare che, nonostante le difficoltà del legislatore europeo e nazionale, gli strumenti interpretativi presenti nel nostro ordinamento se coordinati con le norme di derivazione europea, possono prospettare dei margini di tutela ulteriore per il consumatore, avendo come guida il principio di buona fede nella fase delle trattative e nella conclusione del contratto. L’assenza nel nostro ordinamento di un apposito sistema rimediale, che faccia discendere dalle ipotesi di violazione di un obbligo informativo una sanzione tipica, fa si che la ricerca della soluzione è inevitabilmente lasciata all’interprete. Orbene, in un contesto del genere, la dottrina (ma anche, come visto in precedenza, la giurisprudenza) si è sbizzarrita dando vita ad un ventaglio di ipotesi, da taluno definito come l’“ambaradan dei rimedi contrattuali”. Ecco dunque che si è dedicato ampio spazio a quello che è il dibattito nazionale tra regole di validità e regole di correttezza, fino alla pronuncia delle SS.UU del 2007, e i risvolti in termini degli effetti che la violazione delle regole di comportamento possono provocare su un contratto valido ma tuttavia sconveniente. Da questo spunto, e per approcciarsi ad una soluzione di quella che è la violazione degli obblighi precontrattuali in senso stretto, in omessa valutazione del merito creditizio, o nelle patologie del Pies, si è analizzata la disciplina interne e si è ipotizzata l’applicabilità della teoria dei vizi incompleti. Funzione della teoria dei c.d. vizi incompleti potrebbe perciò rinvenirsi nell’esigenza di evitare che la disciplina dell’invalidità negoziale possa venire facilmente elusa da soggetti che, furbamente, utilizzino tali limiti per concludere contratti con assetti di interessi fortemente squilibrati e pur tuttavia validi; e per fungere da guida per gli operatori del diritto al fine di cristallizzare la nuova fattispecie della responsabilità precontrattuale in caso di contratto valido, ma sconveniente. Inoltre, gran parte della dottrina propende a escludere il ricorso al rimedio invalidante sulla scorta di un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risalente al 2007, concernente i contratti di investimento e la violazione degli obblighi informativi. Al di là dell’oggetto specifico della controversia, queste sentenze sono particolarmente importanti per l’innovazione che hanno apportato nell’ordinamento sul tema del rapporto fra regole di validità e di responsabilità in caso di violazione degli obblighi di buona fede nella fase delle trattative. L’elaborazione della teorica dei c.d. vizi incompleti ha svolto un’opera di “traino” ai fini dell’avvicinamento delle due discipline (quella precontrattuale e quella relativa al sistema delle invalidità negoziali), portando con sé notevoli conseguenze, anche sul piano giurisprudenziale, tralatiziamente ancorato ad interpretazioni riduttive della normativa precontrattuale. Per quanto attiene più nel dettagli alla violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio, abbiamo avuto modo di constare che già la direttiva sul credito al consumo 2008/48/Ce aveva introdotto l’esecuzione della verifica della solvibilità del consumatore/ debitore non aveva regolato le conseguenze dell’eventuale inadempimento di questo obbligo, per cui all’art.23 della direttiva in linea con quanto previsto dal considerando n.47, si limitava a rimettere agli Stati membri la definizione di sanzioni che fossero “efficaci, proporzionate e dissuasive” per punire la violazione delle disposizioni nazionali in materia di credito al consumo. Tuttavia la discrezionalità lasciata al legislatore nazione difficilmente si coordinava con l’obiettivo di armonizzazione massima a livello europeo. Lo stesso legislatore italiano non aveva ritenuto di intervenire per determinare le conseguenze sanzionatorie dell’omessa valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore che, quindi dipenderanno dalla normativa da parte dei giudici nazionali, attraverso il ricorso ai rimedi civilistici esistenti. Corre l’obbligo precisare che se è vero che il nostro sistema civilistico non preveda il divieto di erogare il finanziamento qualora la capacità restitutoria del consumatore risultasse negativa, essendo pacificamente ammessi sia da parte di dottrina che di giurisprudenza la piena validità dei contratti stipulati in tale contesto, tuttavia, l’importanza della valutazione si ravvisa laddove la sua violazione comporti un effetto negativo sul consumatore sicuramente importante; lo stesso infatti dopo la concessione del credito confidando sulla propria capacità di sostenere il piano di rimborso, affidandosi alla valutazione che il finanziatore avrebbe dovuto eseguire prima dell’erogazione, si ritrova in realtà in uno stato di futura insolvenza. Un comportamento scorretto del finanziatore sia che non effettui la preventiva verifica del merito creditizio, sia che conceda il finanziamento in presenza di una valutazione dall’esito negativo, avrà come conseguenza l’erogazione al consumatore di un credito eccessivo rispetto alla sua capacità restitutoria e, a ragione di ciò, potrebbe non riuscire a rispettare gli impegni assunti. Nonostante la mancanza di una specifica disposizione sul punto, la dottrina ha ritenuto opportuno tutelare il consumatore prevedendo che il mancato rispetto da parte del finanziatore di un obbligo di condotta determini la possibilità di poter agire per ottenere un risarcimento danni, in quanto non ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per potere giungere ad una decisione ponderata e ciò l’ha portato a contrarre un debito non sostenibile. Può quindi concludersi considerando che seppure la direttiva mutui si sia inserita in un contesto tentando di colmarne lacune, alla luce soprattutto di un’armonizzazione massina in aspetti che se lasciati ai singoli Stati, avrebbero comportato un eccessivo divario di tutela, è proprio in quell’ambito dove avrebbe dovuto spingersi oltre che in realtà si arresta. La tutela del contraente debole, soprattutto nella fase precontrattuale, in termini di “rimedi” per violazioni da parte dell’operatore del credito, sembra essere ancora ancorata alle soluzioni domestiche dei singoli Stati che si trovano quindi a far fronte a recepimenti di direttive che seppure, come è, sono finalizzate alla massima tutela del consumatore, tralasciano poi quello che è l’aspetto dove concretamente si dovrebbe attuare questa tutela, ovvero la fase esecutiva.
1-set-2019
direttiva, mutui ipotecari
Obblighi informativi e tutela del consumatore nel D.Lgs. n. 72/2016 attuativo della direttiva n. 2014/17/Ue / Di Mezza, Grazia. - (2019 Sep 01).
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