Abstract The research explores the topic of manager’s dismissal in order to determine his protection in case of employer’s withdrawal. The discussion first focuses on the definition of manager, together with the identification of the cases to which it applies. Then, the analysis addresses the regulation of manager’s dismissal. The manager - excluded from the law n. 604/1966 because of his fiduciary relationship with the entrepreneur - enjoys, however, an effective legal protection coming from collective bargaining, based on the controversial notion of “giustificatezza”. The thesis proceeds to define “giustificatezza” according to the orientations of the doctrine and the Courts. This leads to the conclusion that in Italy every worker benefits from a minimum set of protections against dismissal. In the last part, the research compares the regulation of manager’s dismissal in the Italian and the American law. In recent years, the latter has experienced a significant limitation of the at will rule, with the result of increasing the safety net for employees in case of dismissal. This suggests that every modern State perceives as a priority - inherent to his own status - to provide to employees legal protection against the dismissal.
Abstract La ricerca intende approfondire il complesso tema del licenziamento del dirigente privato al fine di definire l’esatta consistenza della tutela accordata al manager in caso di recesso datoriale. La trattazione, pertanto, realizza un inquadramento generale della materia concentrandosi da subito sulle questioni concernenti la determinazione della nozione di dirigente e l’individuazione dell’ampiezza della categoria dirigenziale. L’analisi successiva è dedicata alla disciplina del licenziamento del dirigente privato. Quest’ultimo - escluso dalla applicazione della L. n. 604/1966 in ragione della sua relazione fiduciaria con l’imprenditore - gode però di un’efficace tutela contrattualcollettiva incentrata sulla controversa nozione di giustificatezza, introdotta quale causale giustificativa del recesso datoriale. Si procede, così, alla definizione della nozione di giustificatezza alla luce degli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La prima parte della riflessione concerne, infine, lo studio della posizione del dirigente privato non tutelato dalla contrattazione collettiva, del quale si esclude, in ragione della complessiva evoluzione dell’ordinamento giuridico, la libera licenziabilità. Ne deriva la constatazione dell’esistenza in Italia di un nucleo minimo di tutele avverso il licenziamento assicurate a ogni lavoratore. La ricerca si compone, inoltre, di una seconda parte di carattere comparatistico incentrata sul licenziamento del dirigente statunitense e, più in generale, sulla considerazione della progressiva erosione della at will rule, al fine di garantire, anche negli Usa, una salvaguardia minima al dipendente nell’ipotesi di recesso del datore. Si manifesta così la necessità, percepita da ogni Stato moderno, di dotare il prestatore di lavoro subordinato di un patrimonio essenziale di tutele contro il licenziamento, da riconoscersi in quanto connaturate al suo stesso status.
Il licenziamento del dirigente nel lavoro privato / Puliatti, Pietro. - (2013 Jan 29).
Il licenziamento del dirigente nel lavoro privato
Puliatti, Pietro
2013
Abstract
Abstract La ricerca intende approfondire il complesso tema del licenziamento del dirigente privato al fine di definire l’esatta consistenza della tutela accordata al manager in caso di recesso datoriale. La trattazione, pertanto, realizza un inquadramento generale della materia concentrandosi da subito sulle questioni concernenti la determinazione della nozione di dirigente e l’individuazione dell’ampiezza della categoria dirigenziale. L’analisi successiva è dedicata alla disciplina del licenziamento del dirigente privato. Quest’ultimo - escluso dalla applicazione della L. n. 604/1966 in ragione della sua relazione fiduciaria con l’imprenditore - gode però di un’efficace tutela contrattualcollettiva incentrata sulla controversa nozione di giustificatezza, introdotta quale causale giustificativa del recesso datoriale. Si procede, così, alla definizione della nozione di giustificatezza alla luce degli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La prima parte della riflessione concerne, infine, lo studio della posizione del dirigente privato non tutelato dalla contrattazione collettiva, del quale si esclude, in ragione della complessiva evoluzione dell’ordinamento giuridico, la libera licenziabilità. Ne deriva la constatazione dell’esistenza in Italia di un nucleo minimo di tutele avverso il licenziamento assicurate a ogni lavoratore. La ricerca si compone, inoltre, di una seconda parte di carattere comparatistico incentrata sul licenziamento del dirigente statunitense e, più in generale, sulla considerazione della progressiva erosione della at will rule, al fine di garantire, anche negli Usa, una salvaguardia minima al dipendente nell’ipotesi di recesso del datore. Si manifesta così la necessità, percepita da ogni Stato moderno, di dotare il prestatore di lavoro subordinato di un patrimonio essenziale di tutele contro il licenziamento, da riconoscersi in quanto connaturate al suo stesso status.File | Dimensione | Formato | |
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