Once read in relation to the problem of its “self-executing” character, the structure of international obligations has been the subject of comprehensive studies only within the narrow scope of human rights. The concept of direct effect is generally perceived as the fact that a domestic judge applies an international rule to settle a dispute between two parties. In this case, the claimant demands that the international rule has been violated to the extent that it obliges the domestic authorities to supply him a material benefit. The interpretation of the concept of “direct effect”, limited to the effects that the international rule produces in a domestic trial, partially explains the interaction between international law and domestic law. If state organs keep a certain course of conduct to achieve a practical, material result, by virtue of an internal rule that gives them the power to act, the same happens for international obligations, which often prescribe to achieve a particular result, a material event. From this perspective, all domestic rules should allow organs to keep a course of conduct in order achieve the “effet utile” of the relevant international obligation. Here, the supremacy of international law toward domestic orders makes itself self-evident. However, the way that international obligations oblige to achieve a particular result relies on the structure of the obligation itself. For instance, the fact that it is phrased in negative or positive manner, or in terms of diligence or result, will have different consequences on the way that it will be complied with by domestic organs and on the finding of a breach thereof. It happens that, by virtue of an international obligation, a right is accrued to individuals even if, at the same time, international law leaves the States free to manage the legal consequences of such a breach in the international order. This seems to be the case when a treaty-based rule does not provide individuals for the right to resort to an international tribunal in order to assess any kind of breach of the international rule made by domestic state organs. This conclusion is valid for the international obligation to protect a human right as much as for those, which regulate economic relations. As for this last kind of rules, the nature of the direct effect is evident, once compared the European Union treaties with WTO covered agreements. It is clear that governments restrict the internal effects of the international rule to set aside a broad discretional power to manage the compliance of the treaties and the consequences of their breach.

La struttura dell’obbligazione internazionale, letta nell’ottica del suo effetto diretto è finora stata oggetto di una trattazione completa solo nei limiti di alcuni studi riguardanti i diritti umani. Il concetto di effetto diretto è generalmente inteso come il fatto che il giudice interno applichi, nel corso di un processo, la regola internazionale per risolvere la questione giuridica sottopostagli. In questo caso, una delle parti allega che la regola internazionale è stata violata nei propri confronti nella misura in cui essa impone agli organi statali di riconoscerle un vantaggio materiale. Questa interpretazione dell’effetto diretto, intesto nel senso di effetto processuale, spiega solo in parte l’interazione fra il diritto internazionale e il diritto interno. In effetti, gli organi statali tengono determinati comportamenti per raggiungere un risultato pratico, materiale, in virtù di una regola interna che conferisce loro il potere di agire. D’altronde, anche le obbligazioni internazionali prescrivono spesso la realizzazione di un evento materiale. Da quest’ottica, tutte le norme interne dovrebbero permettere agli organi di tenere dei comportamenti volti al conseguimento dell’effetto utile dell’obbligo internazionale. In tale aspetto si scorge il presupposto logico di funzionamento del diritto internazionale, che si pone come superiore all’ordinamento giuridico nazionale. D’altronde, tale conseguenza dipende anche dalla struttura dell’obbligo internazionale. Nel momento in cui esso è formulato come obbligo negativo o positivo, di diligenza o di risultato, immediato o soggetto a termine, altrettanto diverse saranno le ricadute applicative nel diritto interno e l’accertamento di una sua violazione. Può ad esempio accadere che l’obbligo internazionale primario impegni lo Stato a realizzare un vantaggio nei confronti di un singolo e, al tempo stesso, lasciare liberi gli Stati di gestire le conseguenze giuridiche di tale violazione nell’ordinamento internazionale. Questa sembra la regola nei casi in cui una specifica regola pattizia non attribuisca all’individuo leso un diritto d’azione per far constatare un’eventuale violazione di fronte a un giudice sovra statuale. Ciò può benissimo accadere tanto se l’obbligo internazionale tutela un diritto dell’uomo quanto nel caso in cui esso regoli rapporti economici. Rispetto a quest’ultimo ambito, si rivela l’essenza dell’effetto diretto, una volta messi a confronto i meccanismi del diritto dell’unione europea con i trattati che compongono l’OMC. Appare così evidente che gli Stati hanno voluto limitare gli effetti interni della norma internazionale, così riservandosi un ampio margine di discrezionalità per gestire fra loro l’adempimento dei trattati e le conseguenze che derivino dalla loro violazione.

La struttura dell'obbligo internazionale e l'effetto diretto La structure de l'obligation internationale et l'effet direct / Sarzo, Matteo. - (2013 Jan 31).

La struttura dell'obbligo internazionale e l'effetto diretto La structure de l'obligation internationale et l'effet direct

Sarzo, Matteo
2013

Abstract

La struttura dell’obbligazione internazionale, letta nell’ottica del suo effetto diretto è finora stata oggetto di una trattazione completa solo nei limiti di alcuni studi riguardanti i diritti umani. Il concetto di effetto diretto è generalmente inteso come il fatto che il giudice interno applichi, nel corso di un processo, la regola internazionale per risolvere la questione giuridica sottopostagli. In questo caso, una delle parti allega che la regola internazionale è stata violata nei propri confronti nella misura in cui essa impone agli organi statali di riconoscerle un vantaggio materiale. Questa interpretazione dell’effetto diretto, intesto nel senso di effetto processuale, spiega solo in parte l’interazione fra il diritto internazionale e il diritto interno. In effetti, gli organi statali tengono determinati comportamenti per raggiungere un risultato pratico, materiale, in virtù di una regola interna che conferisce loro il potere di agire. D’altronde, anche le obbligazioni internazionali prescrivono spesso la realizzazione di un evento materiale. Da quest’ottica, tutte le norme interne dovrebbero permettere agli organi di tenere dei comportamenti volti al conseguimento dell’effetto utile dell’obbligo internazionale. In tale aspetto si scorge il presupposto logico di funzionamento del diritto internazionale, che si pone come superiore all’ordinamento giuridico nazionale. D’altronde, tale conseguenza dipende anche dalla struttura dell’obbligo internazionale. Nel momento in cui esso è formulato come obbligo negativo o positivo, di diligenza o di risultato, immediato o soggetto a termine, altrettanto diverse saranno le ricadute applicative nel diritto interno e l’accertamento di una sua violazione. Può ad esempio accadere che l’obbligo internazionale primario impegni lo Stato a realizzare un vantaggio nei confronti di un singolo e, al tempo stesso, lasciare liberi gli Stati di gestire le conseguenze giuridiche di tale violazione nell’ordinamento internazionale. Questa sembra la regola nei casi in cui una specifica regola pattizia non attribuisca all’individuo leso un diritto d’azione per far constatare un’eventuale violazione di fronte a un giudice sovra statuale. Ciò può benissimo accadere tanto se l’obbligo internazionale tutela un diritto dell’uomo quanto nel caso in cui esso regoli rapporti economici. Rispetto a quest’ultimo ambito, si rivela l’essenza dell’effetto diretto, una volta messi a confronto i meccanismi del diritto dell’unione europea con i trattati che compongono l’OMC. Appare così evidente che gli Stati hanno voluto limitare gli effetti interni della norma internazionale, così riservandosi un ampio margine di discrezionalità per gestire fra loro l’adempimento dei trattati e le conseguenze che derivino dalla loro violazione.
31-gen-2013
Once read in relation to the problem of its “self-executing” character, the structure of international obligations has been the subject of comprehensive studies only within the narrow scope of human rights. The concept of direct effect is generally perceived as the fact that a domestic judge applies an international rule to settle a dispute between two parties. In this case, the claimant demands that the international rule has been violated to the extent that it obliges the domestic authorities to supply him a material benefit. The interpretation of the concept of “direct effect”, limited to the effects that the international rule produces in a domestic trial, partially explains the interaction between international law and domestic law. If state organs keep a certain course of conduct to achieve a practical, material result, by virtue of an internal rule that gives them the power to act, the same happens for international obligations, which often prescribe to achieve a particular result, a material event. From this perspective, all domestic rules should allow organs to keep a course of conduct in order achieve the “effet utile” of the relevant international obligation. Here, the supremacy of international law toward domestic orders makes itself self-evident. However, the way that international obligations oblige to achieve a particular result relies on the structure of the obligation itself. For instance, the fact that it is phrased in negative or positive manner, or in terms of diligence or result, will have different consequences on the way that it will be complied with by domestic organs and on the finding of a breach thereof. It happens that, by virtue of an international obligation, a right is accrued to individuals even if, at the same time, international law leaves the States free to manage the legal consequences of such a breach in the international order. This seems to be the case when a treaty-based rule does not provide individuals for the right to resort to an international tribunal in order to assess any kind of breach of the international rule made by domestic state organs. This conclusion is valid for the international obligation to protect a human right as much as for those, which regulate economic relations. As for this last kind of rules, the nature of the direct effect is evident, once compared the European Union treaties with WTO covered agreements. It is clear that governments restrict the internal effects of the international rule to set aside a broad discretional power to manage the compliance of the treaties and the consequences of their breach.
effetto diretto diretta applicabilità self-executing obbligazione di comportamento obbligazione di risultato
La struttura dell'obbligo internazionale e l'effetto diretto La structure de l'obligation internationale et l'effet direct / Sarzo, Matteo. - (2013 Jan 31).
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