THE "ANOMALOUS" PLEDGE: NON-DISPOSSESSORY AND VALUE PLEDGE This study deals with the figure – in the Italian legal system – of the "anomalous" pledge, which is characterised by the absence of dispossession of the debtor and the presence of the so-called revolving clause. After a comparative introduction chapter, dealing with the most important cases o non-dispossessory movable pledge in Europe (France, Spain, United Kingdom and Germany) and in the US, I have retraced the Code discipline about movable pledge, and then I have studied the particular case of the "anomalous" pledge. For what concerns dispossession, the traditional pledge agreement is – for the majority doctrine – a real contract that is concluded with the delivery of the asset. I have raised the problem of the admissibility of a pledge as the "anomalous" one, which does not provide for the delivery of the bonded res. Then the study continues with an analysis of the real aim of traditio, and whether this aim could be achievable even with other procedures, different from the typical one (dispossession). The revolving clause has been analyzed through its development under both the doctrinal and the jurisprudential point of view, with particular attention to the bankruptcy problems and the exact definition of the concept of "parity of value", which is posed by the replacement of the asset in time. After discussing the principal cases of conventional and legislative "anomalous" pledge, the second chapter expands on the pledge of non-material assets, which constitutes the first codified case of non-dispossessory pledge with revolving clause. The introduction in our country of a centralized and non-material operating system for the credit / debt instruments has raised the problem of the survival of the real juridical position of these instruments. Then I have considered the two most important doctrinal stances: the first asserting that the pledge of non-material assets can be qualified as a credit pledge, the other qualifying it as a pledge of res. In the end, analyzing this last stance, I have studied the concrete enforceability of the traditional discipline of the movable pledge of non-material instruments relating to the dispossession profiles, considering dispossession as "unavailability", opposability to third persons of right of pre-emption.

Il pegno “anomalo”: pegno senza spossessamento e pegno di valore Il presente studio si è occupato della figura, nell’ordinamento giuridico italiano, del pegno “anomalo”, caratterizzato dalla mancanza di spossessamento del debitore-costituente la garanzia e dalla presenza della c.d. clausola di rotatività. Dopo un capitolo introduttivo di carattere comparatistico sulle principali fattispecie di pegno mobiliare senza spossessamento in Europa (Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania) e negli U.S.A., è stata ripercorsa la disciplina codicistica del pegno mobiliare, per poi procedere allo studio del pegno “anomalo”. Quanto al profilo dello spossessamento, il contratto di pegno tradizionale è, per la dottrina maggioritaria, un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa. Si è posto il problema dell’ammissibilità di un pegno, quale quello “anomalo”, che non prevede la consegna della res vincolata. Lo studio è proceduto, quindi, con l’analisi di quale sia la concreta finalità della traditio e se tale finalità sia perseguibile anche con modalità alternative a quella tipica (spossessamento). Quanto, invece, alla clausola di rotatività, è stato analizzato il suo sviluppo dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riferimento alle problematiche di ordine fallimentare e di esatta individuazione del concetto di “parità di valore” che la sostituibilità nel tempo del bene pone. Dopo aver affrontato le principali fattispecie di pegno anomalo di fonte convenzionale e legislativa, il capitolo II° contiene un approfondimento del pegno sui titoli dematerializzati, che costituisce la prima fattispecie codificata di pegno senza spossessamento con clausola di rotatività. L’introduzione nel nostro Paese del sistema di gestione accentrata dematerializzata dei titoli ha posto il problema della sopravvivenza o meno della posizione giuridica reale sui titoli medesimi. Sono, quindi, state prese in esame sul punto le due principali posizioni dottrinali contrapposte, l’una che conclude qualificando il pegno sui titoli dematerializzati come pegno su crediti, l’altra come pegno su res. Nell’analisi di quest’ultima impostazione, infine, ci si è occupati dell’applicabilità in concreto della tradizionale disciplina del pegno mobiliare ai titoli dematerializzati in relazione ai profili di spossessamento, inteso come “indisponibilità”, di opponibilità a terzi e di diritto di prelazione.

Il pegno "anomalo": pegno senza spossessamento e pegno di valore / Borile, Debora. - (2010 Jan 24).

Il pegno "anomalo": pegno senza spossessamento e pegno di valore

Borile, Debora
2010

Abstract

Il pegno “anomalo”: pegno senza spossessamento e pegno di valore Il presente studio si è occupato della figura, nell’ordinamento giuridico italiano, del pegno “anomalo”, caratterizzato dalla mancanza di spossessamento del debitore-costituente la garanzia e dalla presenza della c.d. clausola di rotatività. Dopo un capitolo introduttivo di carattere comparatistico sulle principali fattispecie di pegno mobiliare senza spossessamento in Europa (Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania) e negli U.S.A., è stata ripercorsa la disciplina codicistica del pegno mobiliare, per poi procedere allo studio del pegno “anomalo”. Quanto al profilo dello spossessamento, il contratto di pegno tradizionale è, per la dottrina maggioritaria, un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa. Si è posto il problema dell’ammissibilità di un pegno, quale quello “anomalo”, che non prevede la consegna della res vincolata. Lo studio è proceduto, quindi, con l’analisi di quale sia la concreta finalità della traditio e se tale finalità sia perseguibile anche con modalità alternative a quella tipica (spossessamento). Quanto, invece, alla clausola di rotatività, è stato analizzato il suo sviluppo dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riferimento alle problematiche di ordine fallimentare e di esatta individuazione del concetto di “parità di valore” che la sostituibilità nel tempo del bene pone. Dopo aver affrontato le principali fattispecie di pegno anomalo di fonte convenzionale e legislativa, il capitolo II° contiene un approfondimento del pegno sui titoli dematerializzati, che costituisce la prima fattispecie codificata di pegno senza spossessamento con clausola di rotatività. L’introduzione nel nostro Paese del sistema di gestione accentrata dematerializzata dei titoli ha posto il problema della sopravvivenza o meno della posizione giuridica reale sui titoli medesimi. Sono, quindi, state prese in esame sul punto le due principali posizioni dottrinali contrapposte, l’una che conclude qualificando il pegno sui titoli dematerializzati come pegno su crediti, l’altra come pegno su res. Nell’analisi di quest’ultima impostazione, infine, ci si è occupati dell’applicabilità in concreto della tradizionale disciplina del pegno mobiliare ai titoli dematerializzati in relazione ai profili di spossessamento, inteso come “indisponibilità”, di opponibilità a terzi e di diritto di prelazione.
24-gen-2010
THE "ANOMALOUS" PLEDGE: NON-DISPOSSESSORY AND VALUE PLEDGE This study deals with the figure – in the Italian legal system – of the "anomalous" pledge, which is characterised by the absence of dispossession of the debtor and the presence of the so-called revolving clause. After a comparative introduction chapter, dealing with the most important cases o non-dispossessory movable pledge in Europe (France, Spain, United Kingdom and Germany) and in the US, I have retraced the Code discipline about movable pledge, and then I have studied the particular case of the "anomalous" pledge. For what concerns dispossession, the traditional pledge agreement is – for the majority doctrine – a real contract that is concluded with the delivery of the asset. I have raised the problem of the admissibility of a pledge as the "anomalous" one, which does not provide for the delivery of the bonded res. Then the study continues with an analysis of the real aim of traditio, and whether this aim could be achievable even with other procedures, different from the typical one (dispossession). The revolving clause has been analyzed through its development under both the doctrinal and the jurisprudential point of view, with particular attention to the bankruptcy problems and the exact definition of the concept of "parity of value", which is posed by the replacement of the asset in time. After discussing the principal cases of conventional and legislative "anomalous" pledge, the second chapter expands on the pledge of non-material assets, which constitutes the first codified case of non-dispossessory pledge with revolving clause. The introduction in our country of a centralized and non-material operating system for the credit / debt instruments has raised the problem of the survival of the real juridical position of these instruments. Then I have considered the two most important doctrinal stances: the first asserting that the pledge of non-material assets can be qualified as a credit pledge, the other qualifying it as a pledge of res. In the end, analyzing this last stance, I have studied the concrete enforceability of the traditional discipline of the movable pledge of non-material instruments relating to the dispossession profiles, considering dispossession as "unavailability", opposability to third persons of right of pre-emption.
pegno spossessamento rotativo titoli dematerializzati
Il pegno "anomalo": pegno senza spossessamento e pegno di valore / Borile, Debora. - (2010 Jan 24).
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
IL_PEGNO_ANOMALO_PEGNO_SENZA_SPOSSESSAMENTO_E_PEGNO_DI_VALORE.pdf

accesso aperto

Tipologia: Tesi di dottorato
Licenza: Non specificato
Dimensione 1.52 MB
Formato Adobe PDF
1.52 MB Adobe PDF Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3426583
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact