The subject of this study concerns the references to religion and religious culture in the new Statutes of the Italian Regions, enacted after the reforms approved by the constitutional law No. 1 of 1999, which introduced the direct election of the President of the Region, and No. 3 of 2001, which instead managed the relationship between state and Regions as part of an overall reform of Title V of the Italian Constitution. The first chapter is devoted to the study and analysis of the new rules, of which the historical, political and cultural background is reconstructed, taking into consideration the Constitution, the previous Regional Statutes and those of other local authorities such as Provinces and Municipalities. The second chapter deals with the problem of the legal effects of these rules, analyzing the jurisprudence of the Italian Constitutional Court, particularly the rulings 372, 378 and 379 of 2004 that, by choosing an identical argumentation to treat the statements in the Statutes of Tuscany, Umbria and Emilia-Romagna, have determined that the "proclamation of targets and commitments [...] imply, so to speak, a cultural or even political function, certainly not normative". In carrying out this chapter we'll be able to demonstrate clearly enough that the cases cited do not necessarily apply to the rules concerning religion, so that the effectiveness of these is not questioned. Finally in the third and final charter, the theme of the relationship between law and values coming from a religious culture, particularly Christianity, is taken into consideration, in relation to constitutional principles of freedom of religion and the secular state. In particular, we consider those rules as expressing an explicit opening by the Regions to the values and the cultural traditions of the communities they represent. We'll see how it is possible to find an interpretation of these references that is fully compatible with the Italian constitutional system, but the Regions will have to pay attention to avoid the risk of a discriminating application against people from cultures that are not mentioned in the Regional Charters.

L'argomento di questo studio concerne i riferimenti alla religione e alla cultura religiosa presenti nei nuovi statuti delle Regioni Italiane, emanati dopo le riforme approvate con le leggi costituzionali n. 1 del 1999, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione, e n. 3 del 2001, che invece ha affrontato i rapporti tra Stato e Regioni nel quadro di una riforma complessiva del Titolo V della Costituzione Italiana. Il primo capitolo è dedicato allo studio e all'analisi letterale delle nuove disposizioni, delle quali viene ricostruito il contesto storico, politico e culturale, prendendo in considerazione la Costituzione – alla luce del dibattito svoltosi nell'Assemblea Costituente – e gli Statuti Regionali precedenti, oltre a quelli degli altri enti locali, come Province e Comuni. Il secondo capitolo affronta il problema dell'efficacia giuridica delle norme che formano l'oggetto di questo studio, confrontandosi sul punto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze 372, 378 e 379 del 2004 che, scegliendo un'argomentazione identica per trattare le dichiarazioni di principio presenti negli statuti toscano, umbro ed emiliano-romagnolo, ha stabilito che le “proclamazioni di obiettivi e di impegni [...] implicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa”. Nello svolgimento di questo capitolo crediamo di riuscire a dimostrare con sufficiente chiarezza che le sentenze citate non si applicano necessariamente alle norme che riguardano il fatto religioso, di modo che l'efficacia di queste non ne è messa in discussione. Infine nel terzo e ultimo capitolo viene preso in considerazione il tema del rapporto tra ordinamento e i valori sottesi alla cultura religiosa, in particolare quella cristiana, in relazione ai principi costituzionali rappresentati dalla libertà religiosa e dalla laicità dello stato. In particolare si considererà come le norme considerate possano esprimere un'apertura esplicita da parte delle Regioni rispetto ai valori e alla tradizione culturale delle comunità che rappresentano. Si vedrà come è possibile trovare un'interpretazione di questi riferimenti pienamente compatibile col sistema costituzionale italiano, a meno di non cadere nel rischio – sempre presente – di un'applicazione discriminante nei confronti delle persone appartenenti a culture altre rispetto a quelle citate nelle Carte Statutarie.

LA LIBERTA' E LA CROCE Radici cristiane, valori e identità nei nuovi statuti regionali / Mont D'Arpizio, Daniele. - (2009 Jan 30).

LA LIBERTA' E LA CROCE Radici cristiane, valori e identità nei nuovi statuti regionali

Mont D'Arpizio, Daniele
2009

Abstract

L'argomento di questo studio concerne i riferimenti alla religione e alla cultura religiosa presenti nei nuovi statuti delle Regioni Italiane, emanati dopo le riforme approvate con le leggi costituzionali n. 1 del 1999, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione, e n. 3 del 2001, che invece ha affrontato i rapporti tra Stato e Regioni nel quadro di una riforma complessiva del Titolo V della Costituzione Italiana. Il primo capitolo è dedicato allo studio e all'analisi letterale delle nuove disposizioni, delle quali viene ricostruito il contesto storico, politico e culturale, prendendo in considerazione la Costituzione – alla luce del dibattito svoltosi nell'Assemblea Costituente – e gli Statuti Regionali precedenti, oltre a quelli degli altri enti locali, come Province e Comuni. Il secondo capitolo affronta il problema dell'efficacia giuridica delle norme che formano l'oggetto di questo studio, confrontandosi sul punto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze 372, 378 e 379 del 2004 che, scegliendo un'argomentazione identica per trattare le dichiarazioni di principio presenti negli statuti toscano, umbro ed emiliano-romagnolo, ha stabilito che le “proclamazioni di obiettivi e di impegni [...] implicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa”. Nello svolgimento di questo capitolo crediamo di riuscire a dimostrare con sufficiente chiarezza che le sentenze citate non si applicano necessariamente alle norme che riguardano il fatto religioso, di modo che l'efficacia di queste non ne è messa in discussione. Infine nel terzo e ultimo capitolo viene preso in considerazione il tema del rapporto tra ordinamento e i valori sottesi alla cultura religiosa, in particolare quella cristiana, in relazione ai principi costituzionali rappresentati dalla libertà religiosa e dalla laicità dello stato. In particolare si considererà come le norme considerate possano esprimere un'apertura esplicita da parte delle Regioni rispetto ai valori e alla tradizione culturale delle comunità che rappresentano. Si vedrà come è possibile trovare un'interpretazione di questi riferimenti pienamente compatibile col sistema costituzionale italiano, a meno di non cadere nel rischio – sempre presente – di un'applicazione discriminante nei confronti delle persone appartenenti a culture altre rispetto a quelle citate nelle Carte Statutarie.
30-gen-2009
The subject of this study concerns the references to religion and religious culture in the new Statutes of the Italian Regions, enacted after the reforms approved by the constitutional law No. 1 of 1999, which introduced the direct election of the President of the Region, and No. 3 of 2001, which instead managed the relationship between state and Regions as part of an overall reform of Title V of the Italian Constitution. The first chapter is devoted to the study and analysis of the new rules, of which the historical, political and cultural background is reconstructed, taking into consideration the Constitution, the previous Regional Statutes and those of other local authorities such as Provinces and Municipalities. The second chapter deals with the problem of the legal effects of these rules, analyzing the jurisprudence of the Italian Constitutional Court, particularly the rulings 372, 378 and 379 of 2004 that, by choosing an identical argumentation to treat the statements in the Statutes of Tuscany, Umbria and Emilia-Romagna, have determined that the "proclamation of targets and commitments [...] imply, so to speak, a cultural or even political function, certainly not normative". In carrying out this chapter we'll be able to demonstrate clearly enough that the cases cited do not necessarily apply to the rules concerning religion, so that the effectiveness of these is not questioned. Finally in the third and final charter, the theme of the relationship between law and values coming from a religious culture, particularly Christianity, is taken into consideration, in relation to constitutional principles of freedom of religion and the secular state. In particular, we consider those rules as expressing an explicit opening by the Regions to the values and the cultural traditions of the communities they represent. We'll see how it is possible to find an interpretation of these references that is fully compatible with the Italian constitutional system, but the Regions will have to pay attention to avoid the risk of a discriminating application against people from cultures that are not mentioned in the Regional Charters.
Costituzione, Radici cristiane, Regioni, diritto regionale, diritto pubblico, Cristianesimo, diritto e religione
LA LIBERTA' E LA CROCE Radici cristiane, valori e identità nei nuovi statuti regionali / Mont D'Arpizio, Daniele. - (2009 Jan 30).
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