The aim of this dissertation is to analyze the case in point of deposit tracing back its origin in archaic Roman law, following its development from the point of view of the legal protection granted to such institutiom, between Roman law in the Republican age and in the classic epoch, up until its consolidation in the Digest where the discipline is treated organically. Taking a clear diachronical approach, the study ends with a look at the codification of deposit contract in the Italian juridical system and its application in the Italian courthouses and at the Court of Cassation. In detail, this study begins, for illustrative and framing purposes, with a short etymological and lexical analysis of the word 'deposito' and its originary meaning in relation with the Italian language. The Italian language generally points to a tripartite meaning: deposit as the act whereby a certain good is given to somebody who is committed to keep it and return it; deposit as the contract established at the moment of delivery; deposit as the item which has been deposited. The Accademia della Crusca enumerates as many as twenty-four different meanings for the term ‘deposito’, and they are reported here. Following such preliminary considerations, the study then esamine the institution of deposit at its dawning: deposit was not initially recognized as a real contract, but as an agreement whereby a private party ‘the depositor’ would hand in friendly terms to another one - the depositary - an item to be kept in custody and returned in due time. The bond created by the fides that tied the depositary to the depositor was then divinely sanctioned: if the friendly agreement based on fides was violated, the depositario could, hypothetically be considered a homo sacer for having broken the faith (fides rupta) and the subsequent breaking of the pax deorum, namely the relationship of friendship that in the historical age had to remain between men and gods. On the promise of sacertas, descending automatically on the depositary, it is inferred that he could be killed with impunity because the killing was exclusively dependent on divine will on account of the violation of religious and holy precepts. The arguments that sustain such powerful and unprecedented hermeneutical approach are, in the author's modest opinion, evident and univocal, deriving from the oldest source on the institution of deposit ‘Coll. 10. 7. 11.: ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum ‘that bears witness the penal origin of such institute. This penal conviction in duplum must have necessarily preceded the Law of the Twelve Table, so it is reasonable to conclude that it was justified by the general violation of fides between Roman citizens; and the violation of fides at the dawning of Roman civilization, made the subject sacer. From archaic law, the study then moves to classical law to analyze the formulas in factum and in ius ex fide bona: the former is definitely older - first half of the I century BC- and still has penal associations, whereas the latter - late I century BC- demonstrates the definitive parting from penal law and offers a full and effective protection to the contractors. Having illustrated the substantial differences between these civil actions, the dissertation examines the discipline of deposit contract outlined and handed down to us by fragments included in the Digest. In this analysis we highlight the essential requisites of the deposit contract, indeed not too different from the current ones, except as far as gratuitousness is concerned, that only in Roman Law was part of the case in point and determined the depositary's responsibility only in case of malice. Deposit in the classical age appears to be an actual contract where a depositor transfers to a depositary the movable good so that he guards it and returns it upon request of the depositor. The requisite of the aforementioned contract are, then, the datio rei, a typical element of all actual contract, gratuitousness, an element that distinguishes Roman deposit from Italian law, and the subjective intention of the parties involved to establish a deposit contract. Once the contract is finalized, the sources indicate in the custody and restitution of the item upon request of the depositor the obligations entailed by the contract and binding the depositary alone. From this point of view the deposit contract is a unilateral contract: obligations arise only for the depositary, whereas the depositor is protected by the depositi directa, through which the depositor can reclaim the deposited item at a trial. Lastly, as far as classical deposit is concerned, this study has only taken into account the responsibility of the depositary in case of malice, evidencing a very mitigated representation of malice itself. This dissertation has synthetically considered the special figures of deposit (already existing in Roman law): necessary deposit, irregular deposit and confiscation seizure. Finally, in a diachronical approach, this study has considered the deposit contract as in the article n. 1766 of the Italian Civil Code and its application in Italian jurisprudence.

Il presente elaborato si propone di analizzare la fattispecie del deposito partendo dalle sue origini, risalenti al diritto romano arcaico, seguendone l'evoluzione sotto il profilo della tutela processuale offerta all'istituto, tra il diritto romano dell' età della Repubblica ed il diritto romano della successiva epoca classica, fino al consolidarsi della disciplina raccolta in modo organico ed esaustivo nel Digesto. Con modalità spiccatamente diacronica lo studio si conclude volgendo uno sguardo alla fattispecie codicistica del contratto di deposito nell'ordinamento giuridico italiano e all'applicazione del suddetto presso le aule dei Tribunali e avanti la Corte di cassazione. Nello specifico lo studio inizia, a scopo illustrativo e di inquadramento generale, con una sintetica analisi, sotto il profilo etimologico e lessicale, della parola deposito e del suo significato originario in rapporto alla lingua italiana. La lingua italiana indica in via generale una tripartizione di significato: l'atto con cui si consegna un bene ad altri, che assume l'impegno a custodirlo ed eventualmente restituirlo; il relativo contratto che si conclude al momento della consegna; il medesimo oggetto depositato. E ben ventiquattro sono i significati attribuiti al lemma deposito dall'Accademia della Crusca, di cui si è dato conto. Svolte le suddette considerazioni preliminari, lo studio passa alla disamina dell'istituto del deposito ai suoi albori: la fattispecie del deposito in origine non era riconosciuta siccome un contratto reale, bensì come una forma di accordo in forza del quale una parte privata ‘il deponente’ a titolo di amicizia consegnava all'altra ‘il depositario’ una cosa allo scopo di custodia e di successiva riconsegna. Il vincolo creatosi in forza della fides che legava il depositario al deponente riceveva in questo modo tutela direttamente dalle divinità : a seguito della violazione dell'accordo amicale (fondato sulla fides) instauratosi tra le parti, il depositario, in ipotesi, poteva finanche essere ritenuto homo sacer stante la violazione della suddetta fides ‘fides rupta’ e la seguente rottura della pax deorum, ossia di quel rapporto di amicizia che, in epoca storica, doveva permanere tra uomini e divinità. Sulla premessa della sacertà , discendente in modo automatico, del depositario se ne ricava che il medesimo poteva essere impunemente ucciso da chiunque: tale uccisione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà delle divinità quale conseguenza della violazione dei precetti di natura religioso-sacrali. Gli argomenti sui quali si fonda simile approdo ermeneutico, certamente forte e mai in precedenza riscontrato, sono ‘a modesto parere di chi scrive’ evidenti ed univoci e si ricavano dalla più antica fonte sull'istituto del deposito ‘Coll. 10. 7. 11.: ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum’ che testimonia l' origine penale dell'istituto in parola. La suddetta condanna penale nel doppio doveva, necessariamente, preesistere alla stessa Legge delle Dodici Tavole e, pertanto, è ragionevole ritenere trovasse giustificazione nella generale violazione della fides tra i cittadini romani: e la violazione della fides agli albori della civitas romana comportava, come testè detto, la sacertà del soggetto. Dal diritto arcaico, lo studio volge lo sguardo verso il diritto classico e analizza le formule in factum ed in ius ex fide bona: la prima è certamente più risalente ‘prima metà del primo secolo a. C. ‘ e presenta ancora addentellati penalistici, laddove la seconda, successiva ‘seconda metà del primo secolo a. C.’ evidenzia il definitivo distacco dal diritto penale ed offre una piena ed efficace tutela alle parti contrattuali. Messe in luce le differenze sostanziali tra le predette azioni civili, lo studio è passato ad analizzare la disciplina del contratto di deposito venutasi a delineare e tramandataci dai frammenti contenuti nel Digesto. Nell'analisi della disciplina si sono messi in evidenza i requisiti essenziali del contratto di deposito, per vero non dissimili da quelli della fattispecie odierna, ad eccezione della gratuità che solo nel diritto romano era elemento della fattispecie e cosa determinava la responsabilità del depositario per il solo dolo. Il deposito in epoca classica figura, infatti, essere un contratto reale per cui taluno (depositante) trasferisce ad altri (depositario) le detenzione di una cosa mobile, affinchè la custodisca e poi la restituisca a semplice richiesta del deponente. I requisiti del suddetto sono, allora, la datio rei, elemento tipico di tutti i contratti reali, la gratuità, elemento che caratterizza il deposito romano distinguendolo da quello previsto dall'ordinamento giuridico italiano, e l'intenzione subiettiva delle parti di concludere un contratto di deposito. Concluso il contratto di deposito, le fonti indicano nella custodia e nella restituzione della cosa a richiesta del deponente, le obbligazioni nascenti dal contratto di deposito e poste a capo del solo depositario. In questo senso il contratto di deposito è un contratto unilaterale: le obbligazioni nascono in capo ad una sola parte contrattuale, il depositario, laddove l'altra parte contrattuale, il deponente, è tutelata per il mezzo dell' ‘actio depositi directa’, con la quale quest' ultimo potrà in sede processuale recuperare la cosa data in deposito. Infine per quanto riguarda il deposito classico lo studio ha analizzato la responsabilità limitata al solo dolo del depositario, evidenziando una rappresentazione del dolo stesso dai toni abbastanza attenuati. Lo studio ha quindi preso in considerazione sinteticamente le figure speciali di deposito (già presenti nel diritto romano): il deposito necessario, il deposito irregolare ed il sequestro. Infine, in modo diacronico, lo studio ha volto uno sguardo al contratto di deposito di cui all' art. 1766 c.c. e all'applicazione del suddetto offerta dalla Giurisprudenza italiana.

Il deposito: profili dogmatici e sviluppo storico dell'istituto nel diritto romano quale fondamento esegetico di problematiche giuspositivistiche / Nordio, Beniamino. - (2011).

Il deposito: profili dogmatici e sviluppo storico dell'istituto nel diritto romano quale fondamento esegetico di problematiche giuspositivistiche

nordio, beniamino
2011

Abstract

Il presente elaborato si propone di analizzare la fattispecie del deposito partendo dalle sue origini, risalenti al diritto romano arcaico, seguendone l'evoluzione sotto il profilo della tutela processuale offerta all'istituto, tra il diritto romano dell' età della Repubblica ed il diritto romano della successiva epoca classica, fino al consolidarsi della disciplina raccolta in modo organico ed esaustivo nel Digesto. Con modalità spiccatamente diacronica lo studio si conclude volgendo uno sguardo alla fattispecie codicistica del contratto di deposito nell'ordinamento giuridico italiano e all'applicazione del suddetto presso le aule dei Tribunali e avanti la Corte di cassazione. Nello specifico lo studio inizia, a scopo illustrativo e di inquadramento generale, con una sintetica analisi, sotto il profilo etimologico e lessicale, della parola deposito e del suo significato originario in rapporto alla lingua italiana. La lingua italiana indica in via generale una tripartizione di significato: l'atto con cui si consegna un bene ad altri, che assume l'impegno a custodirlo ed eventualmente restituirlo; il relativo contratto che si conclude al momento della consegna; il medesimo oggetto depositato. E ben ventiquattro sono i significati attribuiti al lemma deposito dall'Accademia della Crusca, di cui si è dato conto. Svolte le suddette considerazioni preliminari, lo studio passa alla disamina dell'istituto del deposito ai suoi albori: la fattispecie del deposito in origine non era riconosciuta siccome un contratto reale, bensì come una forma di accordo in forza del quale una parte privata ‘il deponente’ a titolo di amicizia consegnava all'altra ‘il depositario’ una cosa allo scopo di custodia e di successiva riconsegna. Il vincolo creatosi in forza della fides che legava il depositario al deponente riceveva in questo modo tutela direttamente dalle divinità : a seguito della violazione dell'accordo amicale (fondato sulla fides) instauratosi tra le parti, il depositario, in ipotesi, poteva finanche essere ritenuto homo sacer stante la violazione della suddetta fides ‘fides rupta’ e la seguente rottura della pax deorum, ossia di quel rapporto di amicizia che, in epoca storica, doveva permanere tra uomini e divinità. Sulla premessa della sacertà , discendente in modo automatico, del depositario se ne ricava che il medesimo poteva essere impunemente ucciso da chiunque: tale uccisione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà delle divinità quale conseguenza della violazione dei precetti di natura religioso-sacrali. Gli argomenti sui quali si fonda simile approdo ermeneutico, certamente forte e mai in precedenza riscontrato, sono ‘a modesto parere di chi scrive’ evidenti ed univoci e si ricavano dalla più antica fonte sull'istituto del deposito ‘Coll. 10. 7. 11.: ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum’ che testimonia l' origine penale dell'istituto in parola. La suddetta condanna penale nel doppio doveva, necessariamente, preesistere alla stessa Legge delle Dodici Tavole e, pertanto, è ragionevole ritenere trovasse giustificazione nella generale violazione della fides tra i cittadini romani: e la violazione della fides agli albori della civitas romana comportava, come testè detto, la sacertà del soggetto. Dal diritto arcaico, lo studio volge lo sguardo verso il diritto classico e analizza le formule in factum ed in ius ex fide bona: la prima è certamente più risalente ‘prima metà del primo secolo a. C. ‘ e presenta ancora addentellati penalistici, laddove la seconda, successiva ‘seconda metà del primo secolo a. C.’ evidenzia il definitivo distacco dal diritto penale ed offre una piena ed efficace tutela alle parti contrattuali. Messe in luce le differenze sostanziali tra le predette azioni civili, lo studio è passato ad analizzare la disciplina del contratto di deposito venutasi a delineare e tramandataci dai frammenti contenuti nel Digesto. Nell'analisi della disciplina si sono messi in evidenza i requisiti essenziali del contratto di deposito, per vero non dissimili da quelli della fattispecie odierna, ad eccezione della gratuità che solo nel diritto romano era elemento della fattispecie e cosa determinava la responsabilità del depositario per il solo dolo. Il deposito in epoca classica figura, infatti, essere un contratto reale per cui taluno (depositante) trasferisce ad altri (depositario) le detenzione di una cosa mobile, affinchè la custodisca e poi la restituisca a semplice richiesta del deponente. I requisiti del suddetto sono, allora, la datio rei, elemento tipico di tutti i contratti reali, la gratuità, elemento che caratterizza il deposito romano distinguendolo da quello previsto dall'ordinamento giuridico italiano, e l'intenzione subiettiva delle parti di concludere un contratto di deposito. Concluso il contratto di deposito, le fonti indicano nella custodia e nella restituzione della cosa a richiesta del deponente, le obbligazioni nascenti dal contratto di deposito e poste a capo del solo depositario. In questo senso il contratto di deposito è un contratto unilaterale: le obbligazioni nascono in capo ad una sola parte contrattuale, il depositario, laddove l'altra parte contrattuale, il deponente, è tutelata per il mezzo dell' ‘actio depositi directa’, con la quale quest' ultimo potrà in sede processuale recuperare la cosa data in deposito. Infine per quanto riguarda il deposito classico lo studio ha analizzato la responsabilità limitata al solo dolo del depositario, evidenziando una rappresentazione del dolo stesso dai toni abbastanza attenuati. Lo studio ha quindi preso in considerazione sinteticamente le figure speciali di deposito (già presenti nel diritto romano): il deposito necessario, il deposito irregolare ed il sequestro. Infine, in modo diacronico, lo studio ha volto uno sguardo al contratto di deposito di cui all' art. 1766 c.c. e all'applicazione del suddetto offerta dalla Giurisprudenza italiana.
2011
The aim of this dissertation is to analyze the case in point of deposit tracing back its origin in archaic Roman law, following its development from the point of view of the legal protection granted to such institutiom, between Roman law in the Republican age and in the classic epoch, up until its consolidation in the Digest where the discipline is treated organically. Taking a clear diachronical approach, the study ends with a look at the codification of deposit contract in the Italian juridical system and its application in the Italian courthouses and at the Court of Cassation. In detail, this study begins, for illustrative and framing purposes, with a short etymological and lexical analysis of the word 'deposito' and its originary meaning in relation with the Italian language. The Italian language generally points to a tripartite meaning: deposit as the act whereby a certain good is given to somebody who is committed to keep it and return it; deposit as the contract established at the moment of delivery; deposit as the item which has been deposited. The Accademia della Crusca enumerates as many as twenty-four different meanings for the term ‘deposito’, and they are reported here. Following such preliminary considerations, the study then esamine the institution of deposit at its dawning: deposit was not initially recognized as a real contract, but as an agreement whereby a private party ‘the depositor’ would hand in friendly terms to another one - the depositary - an item to be kept in custody and returned in due time. The bond created by the fides that tied the depositary to the depositor was then divinely sanctioned: if the friendly agreement based on fides was violated, the depositario could, hypothetically be considered a homo sacer for having broken the faith (fides rupta) and the subsequent breaking of the pax deorum, namely the relationship of friendship that in the historical age had to remain between men and gods. On the promise of sacertas, descending automatically on the depositary, it is inferred that he could be killed with impunity because the killing was exclusively dependent on divine will on account of the violation of religious and holy precepts. The arguments that sustain such powerful and unprecedented hermeneutical approach are, in the author's modest opinion, evident and univocal, deriving from the oldest source on the institution of deposit ‘Coll. 10. 7. 11.: ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum ‘that bears witness the penal origin of such institute. This penal conviction in duplum must have necessarily preceded the Law of the Twelve Table, so it is reasonable to conclude that it was justified by the general violation of fides between Roman citizens; and the violation of fides at the dawning of Roman civilization, made the subject sacer. From archaic law, the study then moves to classical law to analyze the formulas in factum and in ius ex fide bona: the former is definitely older - first half of the I century BC- and still has penal associations, whereas the latter - late I century BC- demonstrates the definitive parting from penal law and offers a full and effective protection to the contractors. Having illustrated the substantial differences between these civil actions, the dissertation examines the discipline of deposit contract outlined and handed down to us by fragments included in the Digest. In this analysis we highlight the essential requisites of the deposit contract, indeed not too different from the current ones, except as far as gratuitousness is concerned, that only in Roman Law was part of the case in point and determined the depositary's responsibility only in case of malice. Deposit in the classical age appears to be an actual contract where a depositor transfers to a depositary the movable good so that he guards it and returns it upon request of the depositor. The requisite of the aforementioned contract are, then, the datio rei, a typical element of all actual contract, gratuitousness, an element that distinguishes Roman deposit from Italian law, and the subjective intention of the parties involved to establish a deposit contract. Once the contract is finalized, the sources indicate in the custody and restitution of the item upon request of the depositor the obligations entailed by the contract and binding the depositary alone. From this point of view the deposit contract is a unilateral contract: obligations arise only for the depositary, whereas the depositor is protected by the depositi directa, through which the depositor can reclaim the deposited item at a trial. Lastly, as far as classical deposit is concerned, this study has only taken into account the responsibility of the depositary in case of malice, evidencing a very mitigated representation of malice itself. This dissertation has synthetically considered the special figures of deposit (already existing in Roman law): necessary deposit, irregular deposit and confiscation seizure. Finally, in a diachronical approach, this study has considered the deposit contract as in the article n. 1766 of the Italian Civil Code and its application in Italian jurisprudence.
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Il deposito: profili dogmatici e sviluppo storico dell'istituto nel diritto romano quale fondamento esegetico di problematiche giuspositivistiche / Nordio, Beniamino. - (2011).
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