As a first step, the present research took into consideration the doctrinal debate between 1930s and today related to the possible emergence of a ‘constitution’ in the international legal system. On this basis, the ‘international constitutionalisation’ was defined in the following terms: The process of development of a legal theory which aims at the identification and institutionalisation of the relevant legal devices in charge of performing two main constitutional functions. First, the function of establishment of rules related to the production and enforcement of norms, to the definition of subjectivity as well as to the allocation of spheres of jurisdiction. Second, the function of control of the public power as well as of the orientation of this power towards the promotion of public goals and values. The consequent research option could have been to assume that an “international constitution” is already embedded in a single legal instrument, e.g. the UN Charter, or in other “world treaties”, and thereafter to carry out a comparison of this international constitution with domestic constitutions. However, we noted that a similar exercise had already been extensively dealt by the doctrine. This led us to frame differently the present work, and to decide to compare the regime of human rights law with the interpretive framework of the constitutional functions of the international legal system. This comparison was undertaken from both from a material perspective as well as from an institutional one. From a material perspective, the statement that human rights law performs a constitutional role can be justified with reference to the peculiarities that characterize the formation and resistence of the human rights norms, as well as with reference to the use of many innovative solutions in the field of human rights law – in relation for instance to the regime of reservations or State succession. These innovations are deemed necessary in consideration of the fact that the final beneficiaries of this human rights law are individuals and communities. In addition, we underlined the capacity of human rights law to establish objective regimes,and the related possible emergence of a legitimate interest and a duty, if not an obligation, of each State participating in human rights regimes to protect their integrity. In the analysis of the possible impact of human rights onto the constitutionalization of the international legal system from an institutional perspective, we emphasised the complex modalities governing the implementation of this corpus of law. Our analysis went beyond the formal effects of control, and outlined the effectivess also of non-judicial control mechanisms of this body of law. Jurisdictional and quasi-jurisdictional human rights bodies carry out substantially the same mission, as both are expected first to determine the relevant facts, then to subsume the facts under the applicable norms and finally to assess whether the conduct corresponded to a violation of the law. In spite of the lack of binding powers vis-à-vis the State, non-jurisdictional human rights bodies have the capacity to detect a wrongful conduct, and therefore to establish a dialogue with the State with a view to request the cessation and reparation. The authoritative role played by human rights bodies could also justify the claim of other actors to invoke the responsibility of a State for the violation of human rights obligations. In the course of our analysis, we insisted on the applicability to human rights law of the general regime of the law of state responsibility. In this sense, we believe that a constitutional approach to international law provides for a useful interpretive framework that is instrumental to the enhancement of the enforcement of international law. This approach clarifies the legal significance of the all forms of monitoring of implementation of human rights law. It provides for a framework that helps assessing the respective profiles of responsibility and accountability of duty bearers and rights holders. In a nutshell, a constitutional approach to international law is opposite to the understanding that human rights, in spite of their inclusion in legal instruments, remain ethical values that the public power should duly consider to mainstream. In conclusion, the claim that human rights law already performs a series of constitutional functions is supported with a series of additional considerations. First, the capacity of this body of law to facilitate an effective ‘osmosis’ between the international legal system and domestic legal systems; second, the significant degree of compliance of States with the decisions of monitoring bodies established by human rights treaties, which reflects the importance attached by States and by the international community s such to the promotion and protection of human rights; third, the capacity of human rights law to put into place objective regimes aiming at the protection of community interests; fourth, the capacity of human rights law to foster a cooperative framework for the promotion and protection of a series of guaranteed rights; fifth, and finally, the capacity of human rights law to radically change the objectives of international law.
La presente ricerca si è proposta anzitutto di ricostruire il dibattito in dottrina teso ad indagare l’emergenza nell’ordine internazionale di una costituzione internazionale. Sulla base di tale indagine, abbiamo ricavato una definizione di costituzionalizzazione che riteniamo trasversale e applicabile ai diversi approcci presi in considerazione. Sarebbe da intendersi per costituzionalizzazione dell’ordine internazionale quel processo di creazione di una teoria tendente alla clarificazione/istituzionalizzazione dei meccanismi per lo svolgimento delle seguenti funzioni costituzionali: da una parte, la creazione delle regole che disciplinano la produzione ed esecuzione delle norme, la definizione della soggettività e della giurisdizione, così come la struttura, la divisione e la distribuzione delle sfere di giurisdizione, nonché – in secondo luogo – la funzione di controllo del potere pubblico e orientamento delle sue finalità, attraverso la definizione e attuazione dei valori giuridici fondamentali della Comunità internazionale. Non abbiamo scelto di aderire a quelle posizioni che vedono allo stato la possibilità di rintracciare nell’ordinamento internazionale un unico strumento che integri adequatamente le soprammenzionate funzioni, si tratti della Carta delle Nazioni unite, o in aggiunta ad esso di una serie di “trattati dell’ordine mondiale”, e che pertanto concentrano la loro analisi in una comparazione tra tali strumenti e le costituzioni al livello nazionale. La nostra ipotesi di lavoro è invece consistita nel confrontare il regime del diritto dei diritti umani, tanto da una prospettiva materiale quanto istituzionale, con la griglia interpretativa delle funzioni costituzionali. Da una prospettiva materiale, l’affermazione per cui il diritto dei diritti umani svolge un ruolo costituzionale si giustifica attraverso le peculiarità che caratterizzano la formazione e la resistenza delle norme sui diritti umani di diritto generale, ed il ricorso alle numerose soluzioni innovative integrate nell’ambito di produzione e attuazione di tale diritto convenzionale, le quali mirano ad un efficace adattamento di tali norme alla situazione speciale della tutela di individui. Inoltre, abbiamo sottolineato la predisposizione del diritto dei diritti umani a dare origine a regimi oggettivi il rispetto della cui integrità costituisce un interesse legittimo ed un dovere morale di ciascuno Stato partecipante a tale regime, se non addirittura un obbligo. Nell’analisi dell’influenza positiva del diritto dei diritti umani sulla costituzionalizzazione dell’ordine internazionale anche da un punto di vista istituzionale, si è messo l’accento sulle complesse modalità di garanzia di tale diritto, non limitandosi ad una considerazione degli effetti formali dell’atto finale del controllo, ma riconoscendo che meccanismi di controllo non-giurisdizionali, possono avere effetti altrettanto efficienti e funzionali. Gli organi giurisdizionali di garanzia, come quelli non-giurisdizionali di tutela dei diritti umani, svolgono la medesima attività sostanziale, in quanto entrambi determinano anzitutto i fatti rilevanti, sussumono poi tali fatti sotto le norme pertinenti, per valutarli e determinare quindi se quei fatti si concretano o meno nella violazione delle norme alle quali sono stati ragguagliati. Nonostante non si rivelino in grado di portare all’adozione, contro lo Stato responsabile, di provvedimenti atti a vincolare giuridicamente la condotta di tale Stato, gli organi di controllo non-giurisdizionale sono idonei ad individuare le infrazioni delle norme internazionali cui attengono, ad instaurare un dialogo con lo Stato al fine di determinare la cessazione dell’illecito ed eventualmente giustificano l’attivarsi di altri soggetti nell’attuazione della responsabilità. Nella dimostrazione della valenza costituzionale del diritto dei diritti umani da un punto di vista sia materiale che istituzionale, si è di fatto insistito sull’esigenza di applicare in maniera rigorosa ma piena al diritto dei diritti umani gli istituti esistenti del diritto internazionale, come ad esempio il regime della responsabilità dello Stato. In questo senso, riteniamo che un approccio costituzionale offra una griglia interpretativa utile a valorizzare la forza giuridica di tale diritto, come la pregnanza giuridica dei momenti diversi dell’accertamento e del controllo del diritto dei diritti umani, nonché i gradi diversi di accountability di ciascun attore che partecipa alle attività di controllo o accertamento dell’esecuzione dei diritti umani, contrastando pertanto quegli approcci che vedono nei diritti umani dei valori etici che occorre prendere in considerazione, o ‘mainstream’, nell’azione governativa. In conclusione, l’incisività delle funzioni costituzionali promosse dal diritto dei diritti umani risulta chiara se si prendono in considerazione con maggiore dettaglio le seguenti considerazioni: la capacità di tale diritto di facilitare un’osmosi materiale tra ordinamento internazionali e ordinamenti interni e ordinamenti sui generis; l’alto grado di osservanza spontanea degli Stati alle decisioni degli organi di controllo, che si giustifica con l’importanza attribuita a tale corpus giuridico; la capacità di tale diritto di porre in essere regimi oggettivi caratterizzati dalla tutela di interessi comunitari, e di garantirne l’integrità; la capacità di alimentare una logica cooperativa per la promozione e protezione dei diritti garantiti; la capacità di modificare radicalmente le finalità del diritto internazionale.
La tutela internazionale dei diritti umani: verso la "costituzionalizzazione" dell'ordine internazionale? / Zaru, Davide. - (2010 Dec 10).
La tutela internazionale dei diritti umani: verso la "costituzionalizzazione" dell'ordine internazionale?
Zaru, Davide
2010
Abstract
La presente ricerca si è proposta anzitutto di ricostruire il dibattito in dottrina teso ad indagare l’emergenza nell’ordine internazionale di una costituzione internazionale. Sulla base di tale indagine, abbiamo ricavato una definizione di costituzionalizzazione che riteniamo trasversale e applicabile ai diversi approcci presi in considerazione. Sarebbe da intendersi per costituzionalizzazione dell’ordine internazionale quel processo di creazione di una teoria tendente alla clarificazione/istituzionalizzazione dei meccanismi per lo svolgimento delle seguenti funzioni costituzionali: da una parte, la creazione delle regole che disciplinano la produzione ed esecuzione delle norme, la definizione della soggettività e della giurisdizione, così come la struttura, la divisione e la distribuzione delle sfere di giurisdizione, nonché – in secondo luogo – la funzione di controllo del potere pubblico e orientamento delle sue finalità, attraverso la definizione e attuazione dei valori giuridici fondamentali della Comunità internazionale. Non abbiamo scelto di aderire a quelle posizioni che vedono allo stato la possibilità di rintracciare nell’ordinamento internazionale un unico strumento che integri adequatamente le soprammenzionate funzioni, si tratti della Carta delle Nazioni unite, o in aggiunta ad esso di una serie di “trattati dell’ordine mondiale”, e che pertanto concentrano la loro analisi in una comparazione tra tali strumenti e le costituzioni al livello nazionale. La nostra ipotesi di lavoro è invece consistita nel confrontare il regime del diritto dei diritti umani, tanto da una prospettiva materiale quanto istituzionale, con la griglia interpretativa delle funzioni costituzionali. Da una prospettiva materiale, l’affermazione per cui il diritto dei diritti umani svolge un ruolo costituzionale si giustifica attraverso le peculiarità che caratterizzano la formazione e la resistenza delle norme sui diritti umani di diritto generale, ed il ricorso alle numerose soluzioni innovative integrate nell’ambito di produzione e attuazione di tale diritto convenzionale, le quali mirano ad un efficace adattamento di tali norme alla situazione speciale della tutela di individui. Inoltre, abbiamo sottolineato la predisposizione del diritto dei diritti umani a dare origine a regimi oggettivi il rispetto della cui integrità costituisce un interesse legittimo ed un dovere morale di ciascuno Stato partecipante a tale regime, se non addirittura un obbligo. Nell’analisi dell’influenza positiva del diritto dei diritti umani sulla costituzionalizzazione dell’ordine internazionale anche da un punto di vista istituzionale, si è messo l’accento sulle complesse modalità di garanzia di tale diritto, non limitandosi ad una considerazione degli effetti formali dell’atto finale del controllo, ma riconoscendo che meccanismi di controllo non-giurisdizionali, possono avere effetti altrettanto efficienti e funzionali. Gli organi giurisdizionali di garanzia, come quelli non-giurisdizionali di tutela dei diritti umani, svolgono la medesima attività sostanziale, in quanto entrambi determinano anzitutto i fatti rilevanti, sussumono poi tali fatti sotto le norme pertinenti, per valutarli e determinare quindi se quei fatti si concretano o meno nella violazione delle norme alle quali sono stati ragguagliati. Nonostante non si rivelino in grado di portare all’adozione, contro lo Stato responsabile, di provvedimenti atti a vincolare giuridicamente la condotta di tale Stato, gli organi di controllo non-giurisdizionale sono idonei ad individuare le infrazioni delle norme internazionali cui attengono, ad instaurare un dialogo con lo Stato al fine di determinare la cessazione dell’illecito ed eventualmente giustificano l’attivarsi di altri soggetti nell’attuazione della responsabilità. Nella dimostrazione della valenza costituzionale del diritto dei diritti umani da un punto di vista sia materiale che istituzionale, si è di fatto insistito sull’esigenza di applicare in maniera rigorosa ma piena al diritto dei diritti umani gli istituti esistenti del diritto internazionale, come ad esempio il regime della responsabilità dello Stato. In questo senso, riteniamo che un approccio costituzionale offra una griglia interpretativa utile a valorizzare la forza giuridica di tale diritto, come la pregnanza giuridica dei momenti diversi dell’accertamento e del controllo del diritto dei diritti umani, nonché i gradi diversi di accountability di ciascun attore che partecipa alle attività di controllo o accertamento dell’esecuzione dei diritti umani, contrastando pertanto quegli approcci che vedono nei diritti umani dei valori etici che occorre prendere in considerazione, o ‘mainstream’, nell’azione governativa. In conclusione, l’incisività delle funzioni costituzionali promosse dal diritto dei diritti umani risulta chiara se si prendono in considerazione con maggiore dettaglio le seguenti considerazioni: la capacità di tale diritto di facilitare un’osmosi materiale tra ordinamento internazionali e ordinamenti interni e ordinamenti sui generis; l’alto grado di osservanza spontanea degli Stati alle decisioni degli organi di controllo, che si giustifica con l’importanza attribuita a tale corpus giuridico; la capacità di tale diritto di porre in essere regimi oggettivi caratterizzati dalla tutela di interessi comunitari, e di garantirne l’integrità; la capacità di alimentare una logica cooperativa per la promozione e protezione dei diritti garantiti; la capacità di modificare radicalmente le finalità del diritto internazionale.File | Dimensione | Formato | |
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