Il contributo dà una lettura della international soft law in materia di restituzione delle opere d’arte depredate dai nazisti – in primis i Washington Principles del 1998 – nel contesto degli obblighi internazionali di restituzione e non riconoscimento dei crimini internazionali. Si constata come, quando i fatti portino ad affermare l’applicabilità, in concreto, di quegli obblighi internazionali, i Washington Principles forniscano utili per trovare (nel diritto interno) strade di flessibilità e di equità necessarie a raggiungere una soluzione in linea con quegli obblighi. Per le opere d’arte “passate di mano” nel contesto del dominio nazifascista dell'Europa continentale, vale un dubbio di fondo sulla liceità degli atti o fatti che portarono al cambiamento del controllo di fatto, ma anche eventualmente della formale titolarità, di quei beni. Di fronte a quel dubbio, il normale operare del principio di stabilità delle situazioni giuridiche non porta a soluzioni coerenti con gli obblighi internazionali in materia di restituzione ed il superamento dell’applicabilità dei principi di diritto interno che ostacolano la restituzione può essere oggetto di uno specifico obbligo internazionale, avente ad oggetto il caso concreto. Per trovare, nel diritto interno, la strada per l'adempimento di tali obblighi, si potrà dare un’applicazione orientata delle norme privatistiche o pubblicistiche applicabili; o, ancora, si potrà dare l’applicazione di norme speciali di applicazione necessaria, espressione dell’ordine pubblico positivo del foro. Ciò avverrà, per l'Italia, in piena coerenza con i meccanismi di produzione giuridica per rinvio che caratterizzano l’adattamento dell’ordinamento italiano agli obblighi di fonte internazionale generale o di fonte internazionale pattizia rilevanti in materia.

Gli effetti concreti della International Soft Law on Nazi-confiscated Art tra diritto internazionale e diritto internazionale privato

Cortese, Bernardo
2022

Abstract

Il contributo dà una lettura della international soft law in materia di restituzione delle opere d’arte depredate dai nazisti – in primis i Washington Principles del 1998 – nel contesto degli obblighi internazionali di restituzione e non riconoscimento dei crimini internazionali. Si constata come, quando i fatti portino ad affermare l’applicabilità, in concreto, di quegli obblighi internazionali, i Washington Principles forniscano utili per trovare (nel diritto interno) strade di flessibilità e di equità necessarie a raggiungere una soluzione in linea con quegli obblighi. Per le opere d’arte “passate di mano” nel contesto del dominio nazifascista dell'Europa continentale, vale un dubbio di fondo sulla liceità degli atti o fatti che portarono al cambiamento del controllo di fatto, ma anche eventualmente della formale titolarità, di quei beni. Di fronte a quel dubbio, il normale operare del principio di stabilità delle situazioni giuridiche non porta a soluzioni coerenti con gli obblighi internazionali in materia di restituzione ed il superamento dell’applicabilità dei principi di diritto interno che ostacolano la restituzione può essere oggetto di uno specifico obbligo internazionale, avente ad oggetto il caso concreto. Per trovare, nel diritto interno, la strada per l'adempimento di tali obblighi, si potrà dare un’applicazione orientata delle norme privatistiche o pubblicistiche applicabili; o, ancora, si potrà dare l’applicazione di norme speciali di applicazione necessaria, espressione dell’ordine pubblico positivo del foro. Ciò avverrà, per l'Italia, in piena coerenza con i meccanismi di produzione giuridica per rinvio che caratterizzano l’adattamento dell’ordinamento italiano agli obblighi di fonte internazionale generale o di fonte internazionale pattizia rilevanti in materia.
2022
L'arte indifesa: il destino di artisti e collezioni dopo l'emanazione delle leggi razziali
978-88-9280-059-5
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