Il commento precisa il rapporto tra la norma del Regolamento e la corrispondente disposizione del Trattato sull’obbligo di congelamento o standstill (art. 108, § 3, ultimo inciso, TFUE). Si chiarisce che la portata dell’obbligo di standstill è limitata alle misure soggette a notifica. Il commento precisa altresì la nozione di decisione di autorizzazione, quale “decisione finale” ai sensi della predetta norma del Trattato.
Sub Art. 3 - Clausola di sospensione, Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015. — Modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (codificazione)
Cortese, Bernardo
2023
Abstract
Il commento precisa il rapporto tra la norma del Regolamento e la corrispondente disposizione del Trattato sull’obbligo di congelamento o standstill (art. 108, § 3, ultimo inciso, TFUE). Si chiarisce che la portata dell’obbligo di standstill è limitata alle misure soggette a notifica. Il commento precisa altresì la nozione di decisione di autorizzazione, quale “decisione finale” ai sensi della predetta norma del Trattato.File in questo prodotto:
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