L’immediata esecutività della sentenza resa al termine del procedimento europeo semplificato per le controversie di modesta entità. — L’applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 861/2007/CE alle varie statuizioni che possono essere contenute nella sentenza. — Impatto della disposizione nell’ordinamento italiano e in alcuni ordinamenti nazionali europei. — I principi di soccombenza e proporzionalità nella condanna alle spese. — Le spese di giudizio liquidabili in seno al procedimento europeo semplificato. — Le modalità di pagamento delle spese. — Aspetti procedurali della condanna alle spese. — La dubbia previsione di una sola istanza di gravame avverso la sentenza conclusiva del procedimento europeo. — Possibili scenari circa il tipo di impugnazione ammissibile in base al diritto processuale italiano. — Aspetti procedurali relativi all’impugnazione ammessa in base al diritto del foro — L’istanza di riesame della sentenza conclusiva del procedimento europeo per le liti transfrontaliere come « opposizione contumaciale » esperibile dal solo convenuto. — Le condizioni di ammissibilità del riesame: a) l’individuazione dell’organo competente. — b) il presupposto dell’art. 18, lett. a. — c) il presupposto di cui all’art. 18, lett. b. — d) il termine per la presentazione dell’istanza di riesame. — Gli esiti del riesame. — La clausola di rinvio alla lex fori. — L’automatico riconoscimento e l’immediata eseguibilità all’estero della sentenza conclusiva del procedimento europeo per le liti transfrontaliere di modesto valore. — Le modifiche apportate al § 2 dell’art. 20 del regolamento n. 861/2007/CE dal regolamento n. 2421/2015/UE — L’esecuzione della sentenza conclusiva del procedimento europeo per le liti transfrontaliere. — Coordinamento con i regolamenti n. 2004/805/CE e n. 2006/1896/CE. — Il rifiuto dell’esecuzione per incompatibilità con precedente giudicato: a) inquadramento del rimedio. — b) l’incompatibilità con precedente sentenza rilevante ai sensi dell’art. 22. — c) rilevanza dell’eccezione di litispendenza ai fini dell’accoglimento del conflitto di decisioni come motivo ostativo di esecuzione. — Possibili distonie tra l’art. 22, § 1, del regolamento n. 861/2007/CE e la normativa interna italiana in tema di conflitto di giudicati. —Le incertezze sulla disciplina della sospensione e limitazione dell’esecuzione nei rapporti tra giudici dell’impugnazione e autorità competente per l’esecuzione. — Gli spazi operativi dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché l’Italia sia lo Stato ad quem. — Il riconoscimento e l’esecuzione delle conciliazioni giudiziarie al pari delle sentenze. — Le dichiarazioni degli Stati ai sensi del nuovo art. 25 del regolamento n. 861/2007/CE. — La modifica degli allegati.

Commento agli artt. 15-29 del regolamento n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

B. Zuffi
2023

Abstract

L’immediata esecutività della sentenza resa al termine del procedimento europeo semplificato per le controversie di modesta entità. — L’applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 861/2007/CE alle varie statuizioni che possono essere contenute nella sentenza. — Impatto della disposizione nell’ordinamento italiano e in alcuni ordinamenti nazionali europei. — I principi di soccombenza e proporzionalità nella condanna alle spese. — Le spese di giudizio liquidabili in seno al procedimento europeo semplificato. — Le modalità di pagamento delle spese. — Aspetti procedurali della condanna alle spese. — La dubbia previsione di una sola istanza di gravame avverso la sentenza conclusiva del procedimento europeo. — Possibili scenari circa il tipo di impugnazione ammissibile in base al diritto processuale italiano. — Aspetti procedurali relativi all’impugnazione ammessa in base al diritto del foro — L’istanza di riesame della sentenza conclusiva del procedimento europeo per le liti transfrontaliere come « opposizione contumaciale » esperibile dal solo convenuto. — Le condizioni di ammissibilità del riesame: a) l’individuazione dell’organo competente. — b) il presupposto dell’art. 18, lett. a. — c) il presupposto di cui all’art. 18, lett. b. — d) il termine per la presentazione dell’istanza di riesame. — Gli esiti del riesame. — La clausola di rinvio alla lex fori. — L’automatico riconoscimento e l’immediata eseguibilità all’estero della sentenza conclusiva del procedimento europeo per le liti transfrontaliere di modesto valore. — Le modifiche apportate al § 2 dell’art. 20 del regolamento n. 861/2007/CE dal regolamento n. 2421/2015/UE — L’esecuzione della sentenza conclusiva del procedimento europeo per le liti transfrontaliere. — Coordinamento con i regolamenti n. 2004/805/CE e n. 2006/1896/CE. — Il rifiuto dell’esecuzione per incompatibilità con precedente giudicato: a) inquadramento del rimedio. — b) l’incompatibilità con precedente sentenza rilevante ai sensi dell’art. 22. — c) rilevanza dell’eccezione di litispendenza ai fini dell’accoglimento del conflitto di decisioni come motivo ostativo di esecuzione. — Possibili distonie tra l’art. 22, § 1, del regolamento n. 861/2007/CE e la normativa interna italiana in tema di conflitto di giudicati. —Le incertezze sulla disciplina della sospensione e limitazione dell’esecuzione nei rapporti tra giudici dell’impugnazione e autorità competente per l’esecuzione. — Gli spazi operativi dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché l’Italia sia lo Stato ad quem. — Il riconoscimento e l’esecuzione delle conciliazioni giudiziarie al pari delle sentenze. — Le dichiarazioni degli Stati ai sensi del nuovo art. 25 del regolamento n. 861/2007/CE. — La modifica degli allegati.
2023
Codice del consumo e norme collegate
9788828846338
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3504471
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