Il saggio sviluppa alcune riflessioni critiche di natura bioetica sul suicidio medicalmente assistito, a partire dall’ordinanza 207/2018 e dalla successiva sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. La chiave di lettura adottata è costituita dal riferimento all’obiezione di coscienza, oggetto di considerazioni assai differenti nei due pronunciamenti della Corte. Di essa infatti si parla in modo esplicito nell’ordinanza 207, prospettando la possibilità che un eventuale intervento legislativo sul suicidio medicalmente assistito preveda di disciplinarla nell’eventualità in cui medici e professionisti sanitari non intendano dar corso alle richieste da parte di pazienti di porre termine alla propria vita. Invece nella successiva sentenza 242 si afferma, ugualmente in modo esplicito, che non è necessario prevedere l’obiezione di coscienza, perché l’aiuto al suicidio, nelle forme particolarissime previste dalla Corte, non si configura come un obbligo a cui i medici e il personale sanitario interessato dovrebbero sottostare.
Obiezione di coscienza e oltre. A proposito di suicidio medicalmente assistito
A. Da Re
2023
Abstract
Il saggio sviluppa alcune riflessioni critiche di natura bioetica sul suicidio medicalmente assistito, a partire dall’ordinanza 207/2018 e dalla successiva sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. La chiave di lettura adottata è costituita dal riferimento all’obiezione di coscienza, oggetto di considerazioni assai differenti nei due pronunciamenti della Corte. Di essa infatti si parla in modo esplicito nell’ordinanza 207, prospettando la possibilità che un eventuale intervento legislativo sul suicidio medicalmente assistito preveda di disciplinarla nell’eventualità in cui medici e professionisti sanitari non intendano dar corso alle richieste da parte di pazienti di porre termine alla propria vita. Invece nella successiva sentenza 242 si afferma, ugualmente in modo esplicito, che non è necessario prevedere l’obiezione di coscienza, perché l’aiuto al suicidio, nelle forme particolarissime previste dalla Corte, non si configura come un obbligo a cui i medici e il personale sanitario interessato dovrebbero sottostare.Pubblicazioni consigliate
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