In base all'art. 18, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 le decisioni pronunciate dalla Corte costituzionale dovrebbero recare la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio giudicante; al contrario (anche) le vigenti "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" sanciscono che le stesse siano sottoscritte solamente dal Presidente e dal giudice redattore: e nella prassi viene osservata tale regola. Ciò premesso, il contributo sviluppa delle considerazioni critiche - di metodo e di merito - sulla previsione a suo tempo autonomamente introdotta dalla Corte costituzionale per ragioni contingenti: auspicando che la stessa venga modificata in conformità a quanto stabilisce la legge precitata, eventualmente anche tramite l'utilizzo della firma digitale da parte dei giudici decidenti.
Sulla necessità che le decisioni costituzionali vengano sottoscritte (eventualmente anche tramite firma digitale) da tutti i componenti del collegio giudicante
DE NARDI SANDRO
2024
Abstract
In base all'art. 18, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 le decisioni pronunciate dalla Corte costituzionale dovrebbero recare la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio giudicante; al contrario (anche) le vigenti "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" sanciscono che le stesse siano sottoscritte solamente dal Presidente e dal giudice redattore: e nella prassi viene osservata tale regola. Ciò premesso, il contributo sviluppa delle considerazioni critiche - di metodo e di merito - sulla previsione a suo tempo autonomamente introdotta dalla Corte costituzionale per ragioni contingenti: auspicando che la stessa venga modificata in conformità a quanto stabilisce la legge precitata, eventualmente anche tramite l'utilizzo della firma digitale da parte dei giudici decidenti.Pubblicazioni consigliate
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