Qual è il significato, il valore aggiunto, di elaborare un diritto umano alla pace? Questo contributo si propone di articolare una risposta a questa domanda. Il punto di partenza è il riconoscimento delle difficoltà concettuali che emergono quando si cerca di elaborare una nozione di diritto alla pace nel quadro del diritto internazionale. Subito (1) viene in evidenza il rischio di offrire un altro strumento retorico che possa essere manipolato dagli stati e dagli altri attori politici per giustificare strategie e tattiche di violenza e oppressione (e il fatto che in questi ultimi anni il tema del diritto alla pace e della "promozione della pace come requisito vitale per il pieno godimento di tutti i diritti umani per tutti" sia principalmente sponsorizzato, presso le Nazioni Unite, da paesi come Russia e Bielorussia non rassicura affatto)1. Ma c’è anche un problema più sistemico (2): è lo stesso diritto internazionale ad essere articolato in modo binario intorno al binomio pace/guerra. La logica dei diritti umani si inserisce in questo quadro, ma ne evidenzia i limiti normativi e operativi (il sistema di sicurezza collettiva creato dalle Nazioni Unite per prevenire la guerra non ha funzionato). Lo spazio della prevenzione della guerra e della sua regolamentazione (ius ad bellum/in bello) restano ancorati a una visione binaria e quasi schizofrenica (3). Un ponte (o forse un rampino d’abbordaggio) è stato gettato dalla normativa sui diritti umani (4), il cui impatto sull’insieme del diritto internazionale, e in particolare sul diritto di prevenzione della guerra e sul diritto umanitario non è ancora stato del tutto esplorato. Per quanto concerne lo ius in bello, si evidenzia la sua progressiva permeabilità alle fonti sui diritti umani. Circa lo ius ad bellum (6), le conside- razioni che la dottrina sta sviluppando sul crimine di aggressione come una forma di crimine contro l’umanità, piuttosto che illecito contro lo stato, sono portate come esempio (problematico) della rilevanza della posta in gioco. Alcune considerazioni finali invitano a valorizzare gli spunti offerti dal soft law sul diritto alla pace per sviluppare esperienze e pratiche di pace su tutti i terreni, in particolare laddove prevale la logica della guerra.
Il diritto dei diritti umani, un diritto per la vita e per la pace
Paolo de Stefani
2025
Abstract
Qual è il significato, il valore aggiunto, di elaborare un diritto umano alla pace? Questo contributo si propone di articolare una risposta a questa domanda. Il punto di partenza è il riconoscimento delle difficoltà concettuali che emergono quando si cerca di elaborare una nozione di diritto alla pace nel quadro del diritto internazionale. Subito (1) viene in evidenza il rischio di offrire un altro strumento retorico che possa essere manipolato dagli stati e dagli altri attori politici per giustificare strategie e tattiche di violenza e oppressione (e il fatto che in questi ultimi anni il tema del diritto alla pace e della "promozione della pace come requisito vitale per il pieno godimento di tutti i diritti umani per tutti" sia principalmente sponsorizzato, presso le Nazioni Unite, da paesi come Russia e Bielorussia non rassicura affatto)1. Ma c’è anche un problema più sistemico (2): è lo stesso diritto internazionale ad essere articolato in modo binario intorno al binomio pace/guerra. La logica dei diritti umani si inserisce in questo quadro, ma ne evidenzia i limiti normativi e operativi (il sistema di sicurezza collettiva creato dalle Nazioni Unite per prevenire la guerra non ha funzionato). Lo spazio della prevenzione della guerra e della sua regolamentazione (ius ad bellum/in bello) restano ancorati a una visione binaria e quasi schizofrenica (3). Un ponte (o forse un rampino d’abbordaggio) è stato gettato dalla normativa sui diritti umani (4), il cui impatto sull’insieme del diritto internazionale, e in particolare sul diritto di prevenzione della guerra e sul diritto umanitario non è ancora stato del tutto esplorato. Per quanto concerne lo ius in bello, si evidenzia la sua progressiva permeabilità alle fonti sui diritti umani. Circa lo ius ad bellum (6), le conside- razioni che la dottrina sta sviluppando sul crimine di aggressione come una forma di crimine contro l’umanità, piuttosto che illecito contro lo stato, sono portate come esempio (problematico) della rilevanza della posta in gioco. Alcune considerazioni finali invitano a valorizzare gli spunti offerti dal soft law sul diritto alla pace per sviluppare esperienze e pratiche di pace su tutti i terreni, in particolare laddove prevale la logica della guerra.Pubblicazioni consigliate
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