La sentenza in esame nega l'impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione, ma specifica che questa, tuttavia, manca del necessario carattere di definitività, dato che di per sé la non impugnabilità non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di riesame nel corso dello stesso processo "attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Nella stessa pronuncia si afferma anche che l'ordinanza che rechi la condanna della parte che ha proposto la ricusazione (rigettata o dichiarata inammissibile), al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, comma 3, c.p.c., non costituisce provvedimento definitivo, stante la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel corso del giudizio di merito; da ciò le Sezioni Unite fanno derivare che anche il capo dell'ordinanza sulla ricusazione contenente detta statuizione di condanna non può essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione. Nel testo l'A. mette in discussione i diversi argomenti con cui le Sezioni Unite hanno sviluppato la propria tesi.

Imparzialità  e ricusazione: decisorietà , ma non troppo; garantismo, ma non troppo..

CONSOLO, CLAUDIO
2004

Abstract

La sentenza in esame nega l'impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione, ma specifica che questa, tuttavia, manca del necessario carattere di definitività, dato che di per sé la non impugnabilità non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di riesame nel corso dello stesso processo "attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Nella stessa pronuncia si afferma anche che l'ordinanza che rechi la condanna della parte che ha proposto la ricusazione (rigettata o dichiarata inammissibile), al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, comma 3, c.p.c., non costituisce provvedimento definitivo, stante la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel corso del giudizio di merito; da ciò le Sezioni Unite fanno derivare che anche il capo dell'ordinanza sulla ricusazione contenente detta statuizione di condanna non può essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione. Nel testo l'A. mette in discussione i diversi argomenti con cui le Sezioni Unite hanno sviluppato la propria tesi.
2004
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1339138
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