Secondo l'A. con la sentenza in commento le Sezioni unite della Corte di cassazione finalmente risolvono in senso "aperto" ed equilibrato il problema che concerne l'indispensabilità della riproposizione, nel ricorso in revocazione della sentenza pronunciata dalla Cassazione, dei motivi su cui si basava l'impugnazione di legittimità. Secondo la Corte, infatti, la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del motivo della revocazione e l'esposizione dei fatti di causa rilevanti e non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per cassazione.

Si slaccia il nodo scorsoio alla revocazione delle decisioni della Cassazione

CONSOLO, CLAUDIO
2004

Abstract

Secondo l'A. con la sentenza in commento le Sezioni unite della Corte di cassazione finalmente risolvono in senso "aperto" ed equilibrato il problema che concerne l'indispensabilità della riproposizione, nel ricorso in revocazione della sentenza pronunciata dalla Cassazione, dei motivi su cui si basava l'impugnazione di legittimità. Secondo la Corte, infatti, la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del motivo della revocazione e l'esposizione dei fatti di causa rilevanti e non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per cassazione.
2004
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