Nella massima della sentenza in commento si legge che "nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia del lodo straniero, l'accertamento della portata della clausola compromissoria, istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'opposizione, compete anche alla Corte di cassazione, la quale dispone, pertanto, del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti ex actis, anche al di là del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata, tutte le volte in cui l'interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente l'esistenza di una delle cause ostative al detto riconoscimento". L'A. osserva che la pronuncia in esame rovescia la soluzione, prospettata dai giudici di merito, che aveva ritenuto che un precedente lodo di merito non si frapponga al riconoscimento di un successivo lodo, proveniente da Stato diverso, esso pure reso nel merito e pronunciato addirittura in forza della stessa clausola compromissoria, e in maggiore o minore misura dissonante rispetto al primo lodo. L'A. svolge, quindi, alcune riflessioni generali sulle prospettive che potrebbero scaturire nel caso di un conflitto fra lodi provenienti da diversi paesi, che aspirino tutti all'esecuzione in un terzo Stato.

Lodi incompatibili di diversa nazionalità : profili di riconoscimento in un paese terzo

CONSOLO, CLAUDIO
2002

Abstract

Nella massima della sentenza in commento si legge che "nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia del lodo straniero, l'accertamento della portata della clausola compromissoria, istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'opposizione, compete anche alla Corte di cassazione, la quale dispone, pertanto, del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti ex actis, anche al di là del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata, tutte le volte in cui l'interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente l'esistenza di una delle cause ostative al detto riconoscimento". L'A. osserva che la pronuncia in esame rovescia la soluzione, prospettata dai giudici di merito, che aveva ritenuto che un precedente lodo di merito non si frapponga al riconoscimento di un successivo lodo, proveniente da Stato diverso, esso pure reso nel merito e pronunciato addirittura in forza della stessa clausola compromissoria, e in maggiore o minore misura dissonante rispetto al primo lodo. L'A. svolge, quindi, alcune riflessioni generali sulle prospettive che potrebbero scaturire nel caso di un conflitto fra lodi provenienti da diversi paesi, che aspirino tutti all'esecuzione in un terzo Stato.
2002
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