La prima sentenza tratta con precisione i termini dell'interpretazione nel campo delle sentenze con considerazioni valide pure per altri atti processuali; la seconda le applica bene alla domanda di parte di rifusione delle spese processuali. Il commento ripercorre l'iter argomentativo della pronuncia n. 47/2004 e approfondisce, richiamandoli, i punti di maggiore interesse. L'A. osserva che la Suprema Corte esclude che l'interpretazione dei principi di diritto fissati nella sentenza di Cassazione con rinvio non può avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi e spiega che questa deve avere luogo attraverso i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Da quanto esposto emerge, come risulta dalla massima, che "il ricorrente il quale lamenti in sede di legittimità una errata interpretazione della sentenza di Cassazione da parte del giudice di rinvio ha l'onere di specificare i canoni ermeneutici violati in riferimento alle parti della motivazione censurate, nonché di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata, altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice di rinvio.

L'interpretazione della sentenza (di cassazione con rinvio) - e in genere degli "atti causativi" - come "atto di volontà particolare" e così secondo gli artt. 1362 ss. c.c

CONSOLO, CLAUDIO
2004

Abstract

La prima sentenza tratta con precisione i termini dell'interpretazione nel campo delle sentenze con considerazioni valide pure per altri atti processuali; la seconda le applica bene alla domanda di parte di rifusione delle spese processuali. Il commento ripercorre l'iter argomentativo della pronuncia n. 47/2004 e approfondisce, richiamandoli, i punti di maggiore interesse. L'A. osserva che la Suprema Corte esclude che l'interpretazione dei principi di diritto fissati nella sentenza di Cassazione con rinvio non può avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi e spiega che questa deve avere luogo attraverso i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Da quanto esposto emerge, come risulta dalla massima, che "il ricorrente il quale lamenti in sede di legittimità una errata interpretazione della sentenza di Cassazione da parte del giudice di rinvio ha l'onere di specificare i canoni ermeneutici violati in riferimento alle parti della motivazione censurate, nonché di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata, altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice di rinvio.
2004
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