Il primo gennaio 2000, è entrata in vigore in Svizzera una Costituzione interamente aggiornata. Il nuovo testo presenta numerose innovazioni rispetto a quello rimasto in vigore dal 1874 alla fine del 1999. Tra le più rilevanti vi è sicuramente l’inserimento, nella prima parte, di un catalogo di diritti fondamentali. In linea con gli scopi della riforma, che erano di aggiornare (mettre à jour, nachführen) l’intero corpus del diritto costituzionale includendo nel testo formale tutto il diritto materialmente costituzionale ed escludendovi quello che invece non era erigibile a tale rango, la nuova Costituzione codifica l’intero elenco dei diritti fondamentali così com’era stato sviluppato nella giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, per una vicissitudine di carattere storico-costituzionale il Tribunale federale svizzero ha “dovuto” farsi carico del compito di definire un elenco di diritti fondamentali, estendendo quello ricavabile dal testo formale della Costituzione. Il Tribunale federale ha colmato questa lacuna (congenita) a partire dagli anni sessanta mediante la tecnica delle libertés non écrites, ossia diritti considerati di rango costituzionale, ancorché non formalmente presenti nel testo della Costituzione, ma che comunque risultino essere una «pre-condizione per l’esercizio di altri diritti (costituzionali) o siano parte integrante di uno Stato democratico di diritto». In questo modo si è venuto a formare un catalogo di diritti comprensivo, delle libertà di espressione, personale, di riunione, della garanzia della proprietà privata , della libertà di lingua. Nella sua opera “ricognitiva” il Tribunale federale ha riconosciuto anche un diritto fondamentale non scritto a condizioni minime di esistenza, che la nuova Costituzione (art. 12 Cost. 2000) ha consacrato come diritto fondamentale espressamente garantito.

Il diritto a condizioni minime di esistenza nella nuova Costituzione svizzera

GEROTTO, SERGIO
2001

Abstract

Il primo gennaio 2000, è entrata in vigore in Svizzera una Costituzione interamente aggiornata. Il nuovo testo presenta numerose innovazioni rispetto a quello rimasto in vigore dal 1874 alla fine del 1999. Tra le più rilevanti vi è sicuramente l’inserimento, nella prima parte, di un catalogo di diritti fondamentali. In linea con gli scopi della riforma, che erano di aggiornare (mettre à jour, nachführen) l’intero corpus del diritto costituzionale includendo nel testo formale tutto il diritto materialmente costituzionale ed escludendovi quello che invece non era erigibile a tale rango, la nuova Costituzione codifica l’intero elenco dei diritti fondamentali così com’era stato sviluppato nella giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, per una vicissitudine di carattere storico-costituzionale il Tribunale federale svizzero ha “dovuto” farsi carico del compito di definire un elenco di diritti fondamentali, estendendo quello ricavabile dal testo formale della Costituzione. Il Tribunale federale ha colmato questa lacuna (congenita) a partire dagli anni sessanta mediante la tecnica delle libertés non écrites, ossia diritti considerati di rango costituzionale, ancorché non formalmente presenti nel testo della Costituzione, ma che comunque risultino essere una «pre-condizione per l’esercizio di altri diritti (costituzionali) o siano parte integrante di uno Stato democratico di diritto». In questo modo si è venuto a formare un catalogo di diritti comprensivo, delle libertà di espressione, personale, di riunione, della garanzia della proprietà privata , della libertà di lingua. Nella sua opera “ricognitiva” il Tribunale federale ha riconosciuto anche un diritto fondamentale non scritto a condizioni minime di esistenza, che la nuova Costituzione (art. 12 Cost. 2000) ha consacrato come diritto fondamentale espressamente garantito.
2001
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