Nel testo sono presentate le "innovazioni" introdotte dalla legge n. 102/2006, relativa a vari aspetti penali e civili degli incidenti stradali, con l'inserimento di due disposizioni di indole processuale civile: l'una (art. 5) di revisione dell'art. 24 l. n. 990/1969, adesso dell'art. 147 del c.d. Codice delle assicurazioni, al quale è aggiunto un lungo comma che contempla una misura anticipatoria non cautelare, volta a far pre-liquidare celermente dal giudice "una percentuale variabile tra il 30 ed il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza; l'altra consiste in un brevissimo art. 3 che vuole rendere applicabile l'intero rito del lavoro alla categoria delle "cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali". L'A. propone un'aspra critica di entrambe le disposizioni, ma si concentra, in particolare, sull'art. 3, rispetto al quale fa subito notare che parla non già di incidenti automobilistici ma di incidenti stradali. L'analisi critica dell'A. riguarda, in particolare, le due seguenti questioni: quella che concerne la sorte delle cause già pendenti, che non è in alcun modo disciplinata e quella del trattamento delle cause connesse per il titolo e/o per comunanza di questioni.

Rito del lavoro, lesioni personali nella r.c.a. e lesioni processuali di fine legislatura

CONSOLO, CLAUDIO
2006

Abstract

Nel testo sono presentate le "innovazioni" introdotte dalla legge n. 102/2006, relativa a vari aspetti penali e civili degli incidenti stradali, con l'inserimento di due disposizioni di indole processuale civile: l'una (art. 5) di revisione dell'art. 24 l. n. 990/1969, adesso dell'art. 147 del c.d. Codice delle assicurazioni, al quale è aggiunto un lungo comma che contempla una misura anticipatoria non cautelare, volta a far pre-liquidare celermente dal giudice "una percentuale variabile tra il 30 ed il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza; l'altra consiste in un brevissimo art. 3 che vuole rendere applicabile l'intero rito del lavoro alla categoria delle "cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali". L'A. propone un'aspra critica di entrambe le disposizioni, ma si concentra, in particolare, sull'art. 3, rispetto al quale fa subito notare che parla non già di incidenti automobilistici ma di incidenti stradali. L'analisi critica dell'A. riguarda, in particolare, le due seguenti questioni: quella che concerne la sorte delle cause già pendenti, che non è in alcun modo disciplinata e quella del trattamento delle cause connesse per il titolo e/o per comunanza di questioni.
2006
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