Nella decisione in esame la Corte di cassazione afferma che qualora il giudice ritenga, dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle attività consequenziali. Dispone, quindi, che la mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti. L'A. rileva che anche nella riforma di cui alla l. n. 80/2005 il giudice ha l'onere di indicare le questioni di rito o di merito rilevabili d'ufficio di cui reputa opportuna la trattazione, quindi, sintetizza le principali e più recenti opinioni che in dottrina sono state espresse su questo tema. Infine, l'A. espone la propria opinione, proponendo la soluzione a suo avviso più logica e spiegando le ragioni per cui ritiene che anche se la violazione deontologica c'è sempre quando si decide in base a questioni non previamente sottoposte alle parti, spesso, ma non sempre, ricorrerà la nullità processuale.
Questioni rilevabili d'ufficio e decisioni della terza via: conseguenze
CONSOLO, CLAUDIO
2006
Abstract
Nella decisione in esame la Corte di cassazione afferma che qualora il giudice ritenga, dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle attività consequenziali. Dispone, quindi, che la mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti. L'A. rileva che anche nella riforma di cui alla l. n. 80/2005 il giudice ha l'onere di indicare le questioni di rito o di merito rilevabili d'ufficio di cui reputa opportuna la trattazione, quindi, sintetizza le principali e più recenti opinioni che in dottrina sono state espresse su questo tema. Infine, l'A. espone la propria opinione, proponendo la soluzione a suo avviso più logica e spiegando le ragioni per cui ritiene che anche se la violazione deontologica c'è sempre quando si decide in base a questioni non previamente sottoposte alle parti, spesso, ma non sempre, ricorrerà la nullità processuale.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.