Il saggio, dedicato specificamente all'analisi dell'art. 404 c.c. in relazione all'art. 414 c.c, come rispettivamente introdotto e modificato dalla l. 24 gennaio 2004, n. 6, esamina le ragioni ispiratrici della riforma del diritto degli incapaci legali, analizzando il radicale mutamento di prospettiva attuato. Se, anteriormente alla novella del 2004, i meccanismi di protezione miravano ad una considerazione eminentemente patrimonialistica delle ragioni dell'infermo di mente, che ponevano in una condizione di incapacità legale rigida e definita ex ante dal legislatore, il nuovo istituto si contrassegna, da un lato, per una considerazione delle istanze personalistiche del disabile e, dall'altro, per una valorizzazione della residua capacità del medesimo, rimettendo al giudice il potere di definire, caso per caso, l'estensione della ablazione o della limitazione della capacità legale. Viene, quindi, esaminato come il destinatario della protezione più non si esaurisca nell'infermo di mente, ma nella persona priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, determinandosi in tal modo un'inedita estensione del soggetto ritenuto bisognoso di interventi di sostegno, temporaneo o permanente. Segue un'ampia ed analitica analisi dei singoli presupposti applicativi dell'amministrazione di sostegno individuati dall'art. 404 (l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, la causa possibile della medesima che comprende anche l'infermità o la menomazione meramente fisica, i caratteri che possono connotare tale impossibilità: la temporaneità e la parzialità come la abitualità e la totalità). Da ultimo, rilevata una parziale sovrapponibilità dei presupposti di applicazione tra amministrazione di sostegno ed interdizione (il caso dell'infermo psichico grave ed abituale), vengono ipotizzati i criteri che consentano di scegliere tra l'una e l'altra misura, segnalandosi criticamente come l'indicazione legislativa dell'art. 414 (obbligatorietà dell'interdizione quando ciò sia necessario ad assicurare l'adeguata protezione del disabile) si riveli estremamente vaga.

L'amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l'interdizione

ROMA, UMBERTO
2004

Abstract

Il saggio, dedicato specificamente all'analisi dell'art. 404 c.c. in relazione all'art. 414 c.c, come rispettivamente introdotto e modificato dalla l. 24 gennaio 2004, n. 6, esamina le ragioni ispiratrici della riforma del diritto degli incapaci legali, analizzando il radicale mutamento di prospettiva attuato. Se, anteriormente alla novella del 2004, i meccanismi di protezione miravano ad una considerazione eminentemente patrimonialistica delle ragioni dell'infermo di mente, che ponevano in una condizione di incapacità legale rigida e definita ex ante dal legislatore, il nuovo istituto si contrassegna, da un lato, per una considerazione delle istanze personalistiche del disabile e, dall'altro, per una valorizzazione della residua capacità del medesimo, rimettendo al giudice il potere di definire, caso per caso, l'estensione della ablazione o della limitazione della capacità legale. Viene, quindi, esaminato come il destinatario della protezione più non si esaurisca nell'infermo di mente, ma nella persona priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, determinandosi in tal modo un'inedita estensione del soggetto ritenuto bisognoso di interventi di sostegno, temporaneo o permanente. Segue un'ampia ed analitica analisi dei singoli presupposti applicativi dell'amministrazione di sostegno individuati dall'art. 404 (l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, la causa possibile della medesima che comprende anche l'infermità o la menomazione meramente fisica, i caratteri che possono connotare tale impossibilità: la temporaneità e la parzialità come la abitualità e la totalità). Da ultimo, rilevata una parziale sovrapponibilità dei presupposti di applicazione tra amministrazione di sostegno ed interdizione (il caso dell'infermo psichico grave ed abituale), vengono ipotizzati i criteri che consentano di scegliere tra l'una e l'altra misura, segnalandosi criticamente come l'indicazione legislativa dell'art. 414 (obbligatorietà dell'interdizione quando ciò sia necessario ad assicurare l'adeguata protezione del disabile) si riveli estremamente vaga.
2004
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