Anche dopo la sentenza delle sezioni unite del 3 agosto 2000 n. 527 la Cassazione ha ritenuto che tuttora permanga, seppur tramutata e quasi dissolta nei suoi criteri distintivi, la divisio tra arbitrato rituale e arbitrato libero. Invero il quadro giurisprudenziale degli ultimi anni sul dualismo arbitrale italiano si presenta alquanto incerto e confuso perché l'operazione di brusco avvicinamento tra le due forme di arbitrato, o meglio di appiattimento dell'arbitrato rituale su quello libero (negozio dominato dalla norme del codice di procedura civile il primo, negozio puro e semplice il secondo), iniziatasi con la succitata sentenza, non è mai stata del tutto coerente nel trarre i corollari di disciplina che scaturiscono dalla concezione negoziale dell'arbitrato rituale anche dopo il relativo provvedimento giudiziario ex art. 825 c.c., la cui forza vincolante non sarebbe che la forza di legge di cui all'art. 1372 c.c. Accanto a questo orientamento se ne ravvisa un altro favorevole alla natura giurisdizionale riconoscendo agli arbitri il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti, riservando invece all'arbitrato libero l'esclusiva operatività sul terreno della schietta autonomia negoziale.
Alcuni corollari applicativi e alquante instabilità della nuova stagione giurisprudenziale sull'arbitrato
CONSOLO, CLAUDIO
2005
Abstract
Anche dopo la sentenza delle sezioni unite del 3 agosto 2000 n. 527 la Cassazione ha ritenuto che tuttora permanga, seppur tramutata e quasi dissolta nei suoi criteri distintivi, la divisio tra arbitrato rituale e arbitrato libero. Invero il quadro giurisprudenziale degli ultimi anni sul dualismo arbitrale italiano si presenta alquanto incerto e confuso perché l'operazione di brusco avvicinamento tra le due forme di arbitrato, o meglio di appiattimento dell'arbitrato rituale su quello libero (negozio dominato dalla norme del codice di procedura civile il primo, negozio puro e semplice il secondo), iniziatasi con la succitata sentenza, non è mai stata del tutto coerente nel trarre i corollari di disciplina che scaturiscono dalla concezione negoziale dell'arbitrato rituale anche dopo il relativo provvedimento giudiziario ex art. 825 c.c., la cui forza vincolante non sarebbe che la forza di legge di cui all'art. 1372 c.c. Accanto a questo orientamento se ne ravvisa un altro favorevole alla natura giurisdizionale riconoscendo agli arbitri il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti, riservando invece all'arbitrato libero l'esclusiva operatività sul terreno della schietta autonomia negoziale.Pubblicazioni consigliate
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