L’Autore analizza talune problematiche che concernono il complesso iter procedurale da seguire affinchè si possa eventualmente concretizzare il distacco/aggregazione di un Comune (o di una Provincia) ai sensi del vigente art. 132, secondo comma, Cost.: il tutto prendendo spunto da una importante decisione costituzionale (la n. 334/2004) tramite la quale il Giudice delle leggi ha profondamente (e condivisibilmente) semplificato la relativa fase dell’iniziativa procedimentale (che era stata illegittimamente aggravata dal legislatore statale mediante una previsione - introdotta nell’art. 42, secondo comma, della l. n. 352/1970 - che poneva a carico dei richiedenti un onere di difficile e gravoso assolvimento). In particolare, dopo aver esaminato la citata pronuncia, vengono sviluppate delle puntuali osservazioni critiche su due peculiari problematiche che tuttora continuano a contraddistinguere il referendum consultivo in questione: da un lato, la maggioranza <<bulgara>> che è richiesta (dal legislatore ordinario) per approvare una proposta referendaria di variazione territoriale, e, dall’altro lato, la problematica partecipazione al voto degli italiani residenti all’estero; in effetti, il combinato disposto di questi fattori rischia di ostacolare grandemente l’esercizio da parte di Comuni e/o Province di quello che i giudici di Palazzo della Consulta hanno testualmente definito come <<diritto all’autodeterminazione dell’autonomia locale>>.
LA CONSULTA TUTELA <>: MA ANCORA NON BASTA
DE NARDI, SANDRO
2004
Abstract
L’Autore analizza talune problematiche che concernono il complesso iter procedurale da seguire affinchè si possa eventualmente concretizzare il distacco/aggregazione di un Comune (o di una Provincia) ai sensi del vigente art. 132, secondo comma, Cost.: il tutto prendendo spunto da una importante decisione costituzionale (la n. 334/2004) tramite la quale il Giudice delle leggi ha profondamente (e condivisibilmente) semplificato la relativa fase dell’iniziativa procedimentale (che era stata illegittimamente aggravata dal legislatore statale mediante una previsione - introdotta nell’art. 42, secondo comma, della l. n. 352/1970 - che poneva a carico dei richiedenti un onere di difficile e gravoso assolvimento). In particolare, dopo aver esaminato la citata pronuncia, vengono sviluppate delle puntuali osservazioni critiche su due peculiari problematiche che tuttora continuano a contraddistinguere il referendum consultivo in questione: da un lato, la maggioranza <Pubblicazioni consigliate
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