Nell'ambito dei controlli giurisdizionali sulle società di capitali, quello relativo alla gestione presenta caratteristiche particolari che spesso si accompagnano a situazioni problematiche. È' la natura stessa dell'interesse a tutela del quale esso è previsto, a non essere ancora oggi ben delineata ma, ciò nonostante, si ritiene che il controllo sia diretto alla tutela di una pluralità di interessi fra loro collegati: da un lato, l'interesse generale alla corretta amministrazione delle società di capitali, in quanto supporto fondamentale della nostra economia; dall'altro, l'interesse dei soci di minoranza che, dissentendo dalla politica economica della maggioranza (che si esprime nell'amministrazione della società), non trovano nei meccanismi interni alla società un'adeguata protezione. In sede di giurisdizione volontaria si registrano i provvedimenti più efficaci e i casi più numerosi di controllo della conformità degli atti societari alla legge; l'intervento dell'autorità giudiziaria può limitarsi ad un controllo o sfociare in provvedimenti che promuovono lo svolgimento del rapporto sociale nell'inerzia o nell'impotenza degli organi sociali o contro il loro malvolere. E' dunque all'interno di questo articolato sistema di controlli che si inserisce la denuncia al tribunale prevista dall'art. 2409 c.c., laddove compito del Tribunale è quello di sanare la gestione sociale svolta in modo irregolare e di ripristinare il regolare funzionamento della società; attività che il tribunale può svolgere disponendo di ampi poteri inquisitori e dispositivi. Questa impostazione di tipo tradizionale comporta certamente notevoli difficoltà, dato che la linea di confine che separa il sindacato di legittimità dal sindacato di merito è di difficile individuazione e dato il contenuto non ben definito dei doveri violati. Attraverso la legge delega sulla riforma, è stato dato mandato al legislatore delegato di modificare in termini sostanziali i sistemi di amministrazione e controllo nelle società di capitali, siano esse società per azioni o società a responsabilità limitata, o cooperative. Il testo dell'art. 2409, nella bozza del decreto legislativo di riforma delle società di capitali, sembra avere subito alcune interessanti quanto profonde mutazioni che vanno dalla restrizione della sfera di intervento del Tribunale, attuata mediante la diminuzione dei poteri del P.M. ed il contemporaneo mantenimento delle gravose condizioni della legittimazione al ricorso dei soci, nonché con la restrizione dell'area delle irregolarità denunciabili.

L'esperibilità dell'azione ex art. 2409 c.c.

SEGA, DANIELA
2003

Abstract

Nell'ambito dei controlli giurisdizionali sulle società di capitali, quello relativo alla gestione presenta caratteristiche particolari che spesso si accompagnano a situazioni problematiche. È' la natura stessa dell'interesse a tutela del quale esso è previsto, a non essere ancora oggi ben delineata ma, ciò nonostante, si ritiene che il controllo sia diretto alla tutela di una pluralità di interessi fra loro collegati: da un lato, l'interesse generale alla corretta amministrazione delle società di capitali, in quanto supporto fondamentale della nostra economia; dall'altro, l'interesse dei soci di minoranza che, dissentendo dalla politica economica della maggioranza (che si esprime nell'amministrazione della società), non trovano nei meccanismi interni alla società un'adeguata protezione. In sede di giurisdizione volontaria si registrano i provvedimenti più efficaci e i casi più numerosi di controllo della conformità degli atti societari alla legge; l'intervento dell'autorità giudiziaria può limitarsi ad un controllo o sfociare in provvedimenti che promuovono lo svolgimento del rapporto sociale nell'inerzia o nell'impotenza degli organi sociali o contro il loro malvolere. E' dunque all'interno di questo articolato sistema di controlli che si inserisce la denuncia al tribunale prevista dall'art. 2409 c.c., laddove compito del Tribunale è quello di sanare la gestione sociale svolta in modo irregolare e di ripristinare il regolare funzionamento della società; attività che il tribunale può svolgere disponendo di ampi poteri inquisitori e dispositivi. Questa impostazione di tipo tradizionale comporta certamente notevoli difficoltà, dato che la linea di confine che separa il sindacato di legittimità dal sindacato di merito è di difficile individuazione e dato il contenuto non ben definito dei doveri violati. Attraverso la legge delega sulla riforma, è stato dato mandato al legislatore delegato di modificare in termini sostanziali i sistemi di amministrazione e controllo nelle società di capitali, siano esse società per azioni o società a responsabilità limitata, o cooperative. Il testo dell'art. 2409, nella bozza del decreto legislativo di riforma delle società di capitali, sembra avere subito alcune interessanti quanto profonde mutazioni che vanno dalla restrizione della sfera di intervento del Tribunale, attuata mediante la diminuzione dei poteri del P.M. ed il contemporaneo mantenimento delle gravose condizioni della legittimazione al ricorso dei soci, nonché con la restrizione dell'area delle irregolarità denunciabili.
2003
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