La difficoltà di conciliare i diritti posti a tutela della proprietà industriale, commerciale e intellettuale da un lato, e le norme poste a tutela della concorrenza nel mercato dall'altro, è indubbia ed è altrettanto evidente il contrasto che sembra sussistere tra le due suddette aree di tutela, a fronte di normative che perseguono finalità diverse. La Corte di Giustizia è stata più volte chiamata a pronunciarsi su questioni relative all'esercizio del diritto di marchio in relazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, arrivando ad elaborare alcuni criteri dimostratisi però insufficienti a risolvere il conflitto fra i diritti di privativa, la tutela della concorrenza e della libera circolazione: di qui l’elaborazione giurisprudenziale del cosiddetto principio di esaurimento del marchio. Tale principio è stato successivamente codificato dall’art. 7 della Direttiva del Consiglio CE del 21 dicembre 1988 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, in cui si è escluso che il diritto conferito dal marchio d'impresa consenta al titolare di vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, a meno che sussistano "motivi legittimi" per i quali il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare allorché lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. Ciò che si esaurisce non è propriamente il diritto sul marchio in quanto tale, o meglio, il diritto complessivamente inteso: il titolare del marchio continua ad essere riconosciuto come tale e ad avere il diritto di utilizzare il marchio per contrassegnare i suoi prodotti, perdendo, piuttosto, il diritto di esercitare certe azioni a tutela del marchio, in particolar modo quelle volte a limitare la circolazione dei prodotti immessi sul mercato.

Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ed importazioni parallele.

SEGA, DANIELA
2003

Abstract

La difficoltà di conciliare i diritti posti a tutela della proprietà industriale, commerciale e intellettuale da un lato, e le norme poste a tutela della concorrenza nel mercato dall'altro, è indubbia ed è altrettanto evidente il contrasto che sembra sussistere tra le due suddette aree di tutela, a fronte di normative che perseguono finalità diverse. La Corte di Giustizia è stata più volte chiamata a pronunciarsi su questioni relative all'esercizio del diritto di marchio in relazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, arrivando ad elaborare alcuni criteri dimostratisi però insufficienti a risolvere il conflitto fra i diritti di privativa, la tutela della concorrenza e della libera circolazione: di qui l’elaborazione giurisprudenziale del cosiddetto principio di esaurimento del marchio. Tale principio è stato successivamente codificato dall’art. 7 della Direttiva del Consiglio CE del 21 dicembre 1988 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, in cui si è escluso che il diritto conferito dal marchio d'impresa consenta al titolare di vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, a meno che sussistano "motivi legittimi" per i quali il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare allorché lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. Ciò che si esaurisce non è propriamente il diritto sul marchio in quanto tale, o meglio, il diritto complessivamente inteso: il titolare del marchio continua ad essere riconosciuto come tale e ad avere il diritto di utilizzare il marchio per contrassegnare i suoi prodotti, perdendo, piuttosto, il diritto di esercitare certe azioni a tutela del marchio, in particolar modo quelle volte a limitare la circolazione dei prodotti immessi sul mercato.
2003
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