Da una rinnovata interpretazione del testo ulpianeo riportato in D. 4.3.7.3 si sono ottenuti molteplici dati interessanti; ne è risultato, innanzitutto, come fosse considerato adempiente, - sia all’epoca di Labeone sia ancora in quella di Ulpiano - il debitore tenuto a dare rem che eseguisse la sua prestazione consegnando sì il bene dovuto, ma dopo averlo modificato in modo tale da causare un danno al creditore. Si è poi accolta come probabile l’ulteriore ipotesi per cui, nell’opinione di Labeone, anche il venditore che tenesse tale comportamento non poteva essere convenuto con l’actio empti. In stretta connessione con ciò si è prospettata come verosimile la possibilità che si usasse aggiungere una cautio de dolo anche ai contratti tutelati con azioni di buona fede, proprio allo scopo di godere di maggiori chances di tutela. D’altra parte, però, la stessa clausola doli, così come formulata e interpretata all’epoca di Labeone, non sempre garantiva la possibilità di reagire contro atti scorretti del debitore, di modo che nel dubbio si ricorreva all’azione di dolo. La rilettura critica di D. 4.3.7.3 ha confermato come Labeone concedesse l’actio de dolo malo in un caso che non si può certo definire di raggiro negoziale: l’azione di dolo in questa ipotesi è data in sostituzione dell’azione da illecito contrattuale, non utilizzabile nel caso concreto per le particolarità della situazione che non permettono di considerare inadempiente il debitore. Alla fine dell’epoca classica, per il caso in cui il contratto fosse stato accompagnato da clausola doli ovvero fosse tutelato con azione di buona fede, la diversa interpretazione giurisprudenziale permise di utilizzare l’azione contrattuale, rendendo superfluo il ricorso all’actio de dolo.

Labeone, l’azione di dolo e l’inadempimento: per una rilettura critica di D. 4.3.7.3 (Ulp. 11 ad ed.),

LAMBRINI, PAOLA
2009

Abstract

Da una rinnovata interpretazione del testo ulpianeo riportato in D. 4.3.7.3 si sono ottenuti molteplici dati interessanti; ne è risultato, innanzitutto, come fosse considerato adempiente, - sia all’epoca di Labeone sia ancora in quella di Ulpiano - il debitore tenuto a dare rem che eseguisse la sua prestazione consegnando sì il bene dovuto, ma dopo averlo modificato in modo tale da causare un danno al creditore. Si è poi accolta come probabile l’ulteriore ipotesi per cui, nell’opinione di Labeone, anche il venditore che tenesse tale comportamento non poteva essere convenuto con l’actio empti. In stretta connessione con ciò si è prospettata come verosimile la possibilità che si usasse aggiungere una cautio de dolo anche ai contratti tutelati con azioni di buona fede, proprio allo scopo di godere di maggiori chances di tutela. D’altra parte, però, la stessa clausola doli, così come formulata e interpretata all’epoca di Labeone, non sempre garantiva la possibilità di reagire contro atti scorretti del debitore, di modo che nel dubbio si ricorreva all’azione di dolo. La rilettura critica di D. 4.3.7.3 ha confermato come Labeone concedesse l’actio de dolo malo in un caso che non si può certo definire di raggiro negoziale: l’azione di dolo in questa ipotesi è data in sostituzione dell’azione da illecito contrattuale, non utilizzabile nel caso concreto per le particolarità della situazione che non permettono di considerare inadempiente il debitore. Alla fine dell’epoca classica, per il caso in cui il contratto fosse stato accompagnato da clausola doli ovvero fosse tutelato con azione di buona fede, la diversa interpretazione giurisprudenziale permise di utilizzare l’azione contrattuale, rendendo superfluo il ricorso all’actio de dolo.
2009
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