Il lavoro analizza criticamente la pronuncia di un Tribunale Amministrativo Regionale secondo cui, in seguito alla sopravvenienza di una normativa statale di principio in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (l. n. 36 del 2001) e della relativa disciplina applicativa (d.p.c.m. 8 luglio 2003) avente valore su tutto il territorio nazionale, le norme regionali precedentemente in vigore, che fissavano valori massimi dei campi elettrici e magnetici diversi e superiori, incompatibili con quelli introdotti dalla legge quadro, devono ritenersi abrogate ai sensi dell'art. 10, l. 10 febbraio 1953, n. 62. Con la conseguenza che le disposizioni della legge regionale vengono dichiarate abrogate a seguito dell'emanazione di un d.p.c.m., pur sempre atto di natura regolamentare, per quanto attuativo di una legge quadro della materia. Vengono, dunque, messe in evidenza una molteplicità di questioni, vertenti, principalmente, sulla compatibilità della disciplina della legge Scelba con il novellato quadro costituzionale. Inoltre, una volta ipotizzata l'esistenza di un contrasto tra l'art. 10, l. n. 62 del 1953 e l'impianto del Titoto V della Costituzione, nella sua attuale formulazione, ne vengono tratteggiate le possibili conseguenze. Potendosi, infatti, sostenere l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma in discorso, oppure addirittura l'abrogazione della stessa, una volta che si acceda ad una interpretazione del dettato costituzionale tale da individuare un contrasto netto tra le due fonti. Per comprendere i termini della questione relativi all'attuale vigenza o non conformità a Costituzione dell'art. 10 della legge Scelba viene richiamata la l. n. 131 del 2003, c.d. legge La Loggia, contenete disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, se la legge La Loggia ha disciplinato in modo puntuale la modifica e l'abrogazione di alcuni articoli della legge Scelba, tra cui non vi è l'art. 10, è anche vero che le disposizioni in discorso non hanno la caratteristica di essere previsioni di chiusura, atte ad indicare in via generale tutti gli atti normativi espunti dall'ordinamento o novellati a seguito dell'entrata in vigore della legge stessa.

La "ghigliottina" della vecchia legge Scelba si abbatte sul nuovo regionalismo italiano

PAGLIARIN, CAROLA
2005

Abstract

Il lavoro analizza criticamente la pronuncia di un Tribunale Amministrativo Regionale secondo cui, in seguito alla sopravvenienza di una normativa statale di principio in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (l. n. 36 del 2001) e della relativa disciplina applicativa (d.p.c.m. 8 luglio 2003) avente valore su tutto il territorio nazionale, le norme regionali precedentemente in vigore, che fissavano valori massimi dei campi elettrici e magnetici diversi e superiori, incompatibili con quelli introdotti dalla legge quadro, devono ritenersi abrogate ai sensi dell'art. 10, l. 10 febbraio 1953, n. 62. Con la conseguenza che le disposizioni della legge regionale vengono dichiarate abrogate a seguito dell'emanazione di un d.p.c.m., pur sempre atto di natura regolamentare, per quanto attuativo di una legge quadro della materia. Vengono, dunque, messe in evidenza una molteplicità di questioni, vertenti, principalmente, sulla compatibilità della disciplina della legge Scelba con il novellato quadro costituzionale. Inoltre, una volta ipotizzata l'esistenza di un contrasto tra l'art. 10, l. n. 62 del 1953 e l'impianto del Titoto V della Costituzione, nella sua attuale formulazione, ne vengono tratteggiate le possibili conseguenze. Potendosi, infatti, sostenere l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma in discorso, oppure addirittura l'abrogazione della stessa, una volta che si acceda ad una interpretazione del dettato costituzionale tale da individuare un contrasto netto tra le due fonti. Per comprendere i termini della questione relativi all'attuale vigenza o non conformità a Costituzione dell'art. 10 della legge Scelba viene richiamata la l. n. 131 del 2003, c.d. legge La Loggia, contenete disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, se la legge La Loggia ha disciplinato in modo puntuale la modifica e l'abrogazione di alcuni articoli della legge Scelba, tra cui non vi è l'art. 10, è anche vero che le disposizioni in discorso non hanno la caratteristica di essere previsioni di chiusura, atte ad indicare in via generale tutti gli atti normativi espunti dall'ordinamento o novellati a seguito dell'entrata in vigore della legge stessa.
2005
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