L'A. annota il decreto n. 31034 del 25 novembre 2003, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha precisato che la trascrizione del provvedimento di esproprio ha mera funzione di pubblicità notizia e che la domanda giudiziale di annullamento del provvedimento di esproprio contenuta in un ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo non può essere trascritta ai sensi dell’art. 2652 n. 6 del c.c. Il commento analizza il tralatizio insegnamento giurisprudenziale che attribuisce efficacia di mera pubblicità-notizia alla trascrizione dei provvedimenti di espropriazione ex art. 53 della legge n. 2359/1865 e giunge alla conclusione che simile indirizzo ricostruttivo sia confutabile non solo per la debolezza del presupposto sul quale si fonda (cioé che l’acquisto del diritto in capo all’espropriante sia svincolato dalla titolarità del diritto da parte dell’espropriato e non possano pertanto attribuirsi alla sua trascrizione effetti utili a dirimere eventuali conflitti in caso di più aventi causa a titolo derivativo), ma anche alla luce delle modifiche intervenute in materia con il d.p.r. 327/01. L'A. passa poi a considerare la soluzione negativa data dalla corte partenopea alla questione della trascrivibilità della domanda giudiziale di impugnativa del decreto di esproprio, rilevando come l'argomento testuale evincibile dall’art. 2652 c.c. - ove è ammessa la trascrizione delle sole domande che si riferiscano ai diritti menzionati dall’art. 2643 c.c. -, non appaia così decisivo: in realtà dal contestuale riferimento contenuto nell'art. 2652, n. 6, c.c., all’annullamento e all’accertamento della nullità non pare derivare in modo stringente l’esclusione delle impugnative di provvedimenti amministrativi, posto che, pur nella diversità dei motivi deducibili, si tratta sempre di domande giudiziali dirette ad ottenere una sentenza costitutivo-caducatoria e che di nullità si parla anche per i provvedimenti amministrativi. Assai più convincente è invece l’osservazione che scorge nell’art. 2652 n. 6 un’attuazione-integrazione del disposto dell’articolo 1445 c.c. e per tal via esclude che il disposto possa valere anche per l’impugnazione di un atto amministrativo, rispetto al quale mal si spiegherebbe la distinzione tra una trascrizione ultra o infra quinquennale e la rilevanza della buona o mala fede del terzo avente causa. Si potrebbe allora ipotizzare di rendere applicabile ai ricorsi giurisdizionali al Giudice amministrativo la previsione dell’articolo 2652, n. 6 c.c. nella sola parte in cui implica la consueta efficacia processuale della trascrizione delle domande giudiziali, senza l'operare dell'efficacia sostanziale costitutivo-sanante. Tale soluzione induce però l'A. ad interrogarsi circa la compatibilità del sistema della trascrizione con la tutela giurisdizionale amministrativa ovvero a chiedersi se la classica connotazione del processo amministrativo alla stregua di un giudizio impugnatorio, nel quale è sì consentito chiedere tutela di una propria situazione giuridica soggettiva, ma soltanto attraverso la considerazione del comportamento dell’amministrazione, valutato in base alle regole che lo disciplinano, sia possibile fruire della tutela ‘reale’. Si potrebbe in effetti rilevare come l’attribuzione al Giudice Amministrativo della giurisdizione esclusiva in merito alle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia ex artt. 34 e 35 del d.lgs. 80/1998 abbia reso proponibile dinanzi a tale autorità giurisdizionale domande reintegratorie e risarcitorie prima di competenza del Giudice Ordinario, con la conseguenza che tramite il nuovo dettato dell’articolo 7 della legge 205/2000, si dovrebbe rendere possibile la trascrizione del ricorso giurisdizionale che tali istanze promuova. Ad avviso dell'A. rimane tuttavia impraticabile, in quanto logicamente incongruo, ritenere di potersi giovare, mediante la tutela reintegratoria dell’articolo 2058 c.c., degli specifici effetti congegnati dal sistema della trascrizione per le azioni elencate negli articoli 2652 e 2653 c.c., tra cui spiccano anche azioni personali, ma non compare alcun rimedio risarcitorio.

La cedevole tutela della trascrizione nei rapporti sostanziali e processuali con la P.A. in tema di espropriazione

ZUFFI, BEATRICE
2004

Abstract

L'A. annota il decreto n. 31034 del 25 novembre 2003, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha precisato che la trascrizione del provvedimento di esproprio ha mera funzione di pubblicità notizia e che la domanda giudiziale di annullamento del provvedimento di esproprio contenuta in un ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo non può essere trascritta ai sensi dell’art. 2652 n. 6 del c.c. Il commento analizza il tralatizio insegnamento giurisprudenziale che attribuisce efficacia di mera pubblicità-notizia alla trascrizione dei provvedimenti di espropriazione ex art. 53 della legge n. 2359/1865 e giunge alla conclusione che simile indirizzo ricostruttivo sia confutabile non solo per la debolezza del presupposto sul quale si fonda (cioé che l’acquisto del diritto in capo all’espropriante sia svincolato dalla titolarità del diritto da parte dell’espropriato e non possano pertanto attribuirsi alla sua trascrizione effetti utili a dirimere eventuali conflitti in caso di più aventi causa a titolo derivativo), ma anche alla luce delle modifiche intervenute in materia con il d.p.r. 327/01. L'A. passa poi a considerare la soluzione negativa data dalla corte partenopea alla questione della trascrivibilità della domanda giudiziale di impugnativa del decreto di esproprio, rilevando come l'argomento testuale evincibile dall’art. 2652 c.c. - ove è ammessa la trascrizione delle sole domande che si riferiscano ai diritti menzionati dall’art. 2643 c.c. -, non appaia così decisivo: in realtà dal contestuale riferimento contenuto nell'art. 2652, n. 6, c.c., all’annullamento e all’accertamento della nullità non pare derivare in modo stringente l’esclusione delle impugnative di provvedimenti amministrativi, posto che, pur nella diversità dei motivi deducibili, si tratta sempre di domande giudiziali dirette ad ottenere una sentenza costitutivo-caducatoria e che di nullità si parla anche per i provvedimenti amministrativi. Assai più convincente è invece l’osservazione che scorge nell’art. 2652 n. 6 un’attuazione-integrazione del disposto dell’articolo 1445 c.c. e per tal via esclude che il disposto possa valere anche per l’impugnazione di un atto amministrativo, rispetto al quale mal si spiegherebbe la distinzione tra una trascrizione ultra o infra quinquennale e la rilevanza della buona o mala fede del terzo avente causa. Si potrebbe allora ipotizzare di rendere applicabile ai ricorsi giurisdizionali al Giudice amministrativo la previsione dell’articolo 2652, n. 6 c.c. nella sola parte in cui implica la consueta efficacia processuale della trascrizione delle domande giudiziali, senza l'operare dell'efficacia sostanziale costitutivo-sanante. Tale soluzione induce però l'A. ad interrogarsi circa la compatibilità del sistema della trascrizione con la tutela giurisdizionale amministrativa ovvero a chiedersi se la classica connotazione del processo amministrativo alla stregua di un giudizio impugnatorio, nel quale è sì consentito chiedere tutela di una propria situazione giuridica soggettiva, ma soltanto attraverso la considerazione del comportamento dell’amministrazione, valutato in base alle regole che lo disciplinano, sia possibile fruire della tutela ‘reale’. Si potrebbe in effetti rilevare come l’attribuzione al Giudice Amministrativo della giurisdizione esclusiva in merito alle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia ex artt. 34 e 35 del d.lgs. 80/1998 abbia reso proponibile dinanzi a tale autorità giurisdizionale domande reintegratorie e risarcitorie prima di competenza del Giudice Ordinario, con la conseguenza che tramite il nuovo dettato dell’articolo 7 della legge 205/2000, si dovrebbe rendere possibile la trascrizione del ricorso giurisdizionale che tali istanze promuova. Ad avviso dell'A. rimane tuttavia impraticabile, in quanto logicamente incongruo, ritenere di potersi giovare, mediante la tutela reintegratoria dell’articolo 2058 c.c., degli specifici effetti congegnati dal sistema della trascrizione per le azioni elencate negli articoli 2652 e 2653 c.c., tra cui spiccano anche azioni personali, ma non compare alcun rimedio risarcitorio.
2004
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