L'A. commenta favorevolmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Belluno il 30 ottobre 2010, che per primo ha valutato il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 19246/2010 (sull'automatica dimidiazione dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) alla stregua di un mero obiter dictum. Nella lite che occasionò la decisione delle Sezioni Unite l’opponente, pur avendo assegnato alla controparte un termine inferiore a quello ordinario, si era costituito oltre i cinque giorni dalla notifica dell’atto di citazione: la conferma dell’improcedibilità era dunque possibile (ed è infatti avvenuta) in base al precedente indirizzo interpretativo. La S.C. ha però ritenuto di corroborare la soluzione attinta con una precisazione in realtà eversiva rispetto ad una parte del pregresso orientamento (non rilevante ai fini del decidere) e cioè con l’affermazione dell’immancabile dimidiazione dei termini di costituzione nell’opposizione a d.i. Quest’ultima è, tuttavia, una puntualizzazione superflua rispetto al caso sub iudice, poiché volta a dirimere la questione della lunghezza del termine di costituzione dell’opponente nella diversa fattispecie in cui egli abbia evocato in giudizio l’opposto in conformità all’art. 163-bis c.p.c. Si tratta insomma di un dictum, non “decisivo” rispetto alla controversia de qua. Non è inoltre possibile argomentare la vincolatività di tale affermazione alla luce della modifica apportata all'art. 374 c.p.c. nel 2006, poiché con tale riforma non è stato introdotto nel nostro ordinamento (né era possibile, stante l’art. 101, co. 2, cost.) un vero meccanismo di stare decisis: l’obbligo gravante sulla sezione semplice non è di conformarsi al contenuto del precedente emesso a sezioni unite, bensì solo di astenersi dal pronunciarsi in maniera dissonante. Inoltre, anche a riconoscere un generale dovere in capo ai giudici di merito di non discostarsi dai precedenti della Cassazione, diventa comunque assorbente sottolineare che il c.d. vincolo di cui all’art. 374 c.p.c. è riferito ai principi di diritto ovvero alle “leges speciales” emanate e attagliate dalle sezioni unite per i singoli casi di volta in volta decisi.

La non vincolabilità dell'obiter dictum contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla dimidiazione automatica dei termini di costituzione dell'opponente a decretoingiuntivo

ZUFFI, BEATRICE
2011

Abstract

L'A. commenta favorevolmente il provvedimento emesso dal Tribunale di Belluno il 30 ottobre 2010, che per primo ha valutato il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 19246/2010 (sull'automatica dimidiazione dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) alla stregua di un mero obiter dictum. Nella lite che occasionò la decisione delle Sezioni Unite l’opponente, pur avendo assegnato alla controparte un termine inferiore a quello ordinario, si era costituito oltre i cinque giorni dalla notifica dell’atto di citazione: la conferma dell’improcedibilità era dunque possibile (ed è infatti avvenuta) in base al precedente indirizzo interpretativo. La S.C. ha però ritenuto di corroborare la soluzione attinta con una precisazione in realtà eversiva rispetto ad una parte del pregresso orientamento (non rilevante ai fini del decidere) e cioè con l’affermazione dell’immancabile dimidiazione dei termini di costituzione nell’opposizione a d.i. Quest’ultima è, tuttavia, una puntualizzazione superflua rispetto al caso sub iudice, poiché volta a dirimere la questione della lunghezza del termine di costituzione dell’opponente nella diversa fattispecie in cui egli abbia evocato in giudizio l’opposto in conformità all’art. 163-bis c.p.c. Si tratta insomma di un dictum, non “decisivo” rispetto alla controversia de qua. Non è inoltre possibile argomentare la vincolatività di tale affermazione alla luce della modifica apportata all'art. 374 c.p.c. nel 2006, poiché con tale riforma non è stato introdotto nel nostro ordinamento (né era possibile, stante l’art. 101, co. 2, cost.) un vero meccanismo di stare decisis: l’obbligo gravante sulla sezione semplice non è di conformarsi al contenuto del precedente emesso a sezioni unite, bensì solo di astenersi dal pronunciarsi in maniera dissonante. Inoltre, anche a riconoscere un generale dovere in capo ai giudici di merito di non discostarsi dai precedenti della Cassazione, diventa comunque assorbente sottolineare che il c.d. vincolo di cui all’art. 374 c.p.c. è riferito ai principi di diritto ovvero alle “leges speciales” emanate e attagliate dalle sezioni unite per i singoli casi di volta in volta decisi.
2011
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