La problematica delle lacune fu una tematica che, per certo versi, ebbe una rinascita grazie alla «Scuola dell’Esegesi» – termine coniato da Glasson nel 1904 – con cui solitamente si indicano i giuristi (prevalentemente francesi ma anche belgi) che si dedicarono all’elaborazione esegetica, appunto, del Code Napoléon del 1804. La Scuola fu la massima espressione teoretica della completezza dell’ordinamento legislativo del Codice, ritenendo che una semplice interpretazione letterale del testo (e, quindi, una sua pedissequa applicazione) potesse dare gli strumenti per ogni soluzione di ogni caso. Ovvio, per quanto detto, che questo risultasse essere il terreno fertile per il sorgere del problema delle lacune. Nel contributo si vuole evidenziare nei vari autori della Scuola un comportamento «ambiguo nei confronti del rapporto diritto positivo-diritto naturale. Secondo alcuni esponenti, infatti, il giurista ha il compito di attenersi esclusivamente al diritto positivo, e deve escludere dal proprio campo ogni considerazione di diritto naturale. Secondo altri, invece, il codice non sarebbe altro che la traduzione scritta delle nome del diritto naturale, e quindi attenendosi al primo ci si atterrebbe automaticamente anche al secondo». Tra le due posizioni, apparentemente molto lontane si può trovare un punto di confluenza segnato proprio dal codice in quanto «sempre si ha riduzione al diritto codificato, o facendolo passare per il diritto naturale, o facendolo passare per l’opposto del diritto naturale».

L'ambiguità  della Scuola dell'Esegesi

TASSO, TORQUATO GIORDANO
2008

Abstract

La problematica delle lacune fu una tematica che, per certo versi, ebbe una rinascita grazie alla «Scuola dell’Esegesi» – termine coniato da Glasson nel 1904 – con cui solitamente si indicano i giuristi (prevalentemente francesi ma anche belgi) che si dedicarono all’elaborazione esegetica, appunto, del Code Napoléon del 1804. La Scuola fu la massima espressione teoretica della completezza dell’ordinamento legislativo del Codice, ritenendo che una semplice interpretazione letterale del testo (e, quindi, una sua pedissequa applicazione) potesse dare gli strumenti per ogni soluzione di ogni caso. Ovvio, per quanto detto, che questo risultasse essere il terreno fertile per il sorgere del problema delle lacune. Nel contributo si vuole evidenziare nei vari autori della Scuola un comportamento «ambiguo nei confronti del rapporto diritto positivo-diritto naturale. Secondo alcuni esponenti, infatti, il giurista ha il compito di attenersi esclusivamente al diritto positivo, e deve escludere dal proprio campo ogni considerazione di diritto naturale. Secondo altri, invece, il codice non sarebbe altro che la traduzione scritta delle nome del diritto naturale, e quindi attenendosi al primo ci si atterrebbe automaticamente anche al secondo». Tra le due posizioni, apparentemente molto lontane si può trovare un punto di confluenza segnato proprio dal codice in quanto «sempre si ha riduzione al diritto codificato, o facendolo passare per il diritto naturale, o facendolo passare per l’opposto del diritto naturale».
2008
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/154528
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact