Lo studio, volto essenzialmente a chiarire in quali limiti la legge n. 241/1990 (novellata a seguito di consistenti modifiche ad essa arrecate nel 2005) possa ritenersi vincolare con le sue disposizioni il legislatore regionale, si apre con la critica dell’opinione dottrinale secondo cui i principi della legge n. 241 sarebbero assurti a principi di rango costituzionale, come tali vincolanti il legislatore regionale in ogni materia di sua competenza: viene chiarito che i principi desumibili dalla legge n. 241 possono invece assumersi come “principi fondamentali” ex art. 117, c. 3, Cost. e ciò con riguardo alle materie di potestà legislativa regionale concorrente. Viene poi sottoposta ad ampia riflessione critica l’opinione che fonda sull’art. 117, c. 2, lettera m), Cost. (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”) la potestà legislativa dello Stato di porre, per qualsiasi materia, regole generali sul procedimento amministrativo. L’indagine prosegue mettendo in luce come la legge n. 241, almeno in certa misura, abbia in realtà codificato regole costituenti imprescindibili applicazioni dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento, con la conseguenza di vincolare il legislatore regionale a rispettarle anche nelle materie di competenza residuale e pur se le regole stesse non esprimano propriamente delle “garanzie” per il cittadino (ex art. 29 della legge n. 241). A conclusione dello scritto vengono formulati suggerimenti pratici al legislatore regionale che voglia intervenire, nelle materie di sua competenza, disciplinando i relativi procedimenti amministrativi in deroga alle regole della legge n. 241.

Legge dello Stato sull'azione amministrativa e potestà  legislativa regionale

BERGONZINI, GHERARDO
2006

Abstract

Lo studio, volto essenzialmente a chiarire in quali limiti la legge n. 241/1990 (novellata a seguito di consistenti modifiche ad essa arrecate nel 2005) possa ritenersi vincolare con le sue disposizioni il legislatore regionale, si apre con la critica dell’opinione dottrinale secondo cui i principi della legge n. 241 sarebbero assurti a principi di rango costituzionale, come tali vincolanti il legislatore regionale in ogni materia di sua competenza: viene chiarito che i principi desumibili dalla legge n. 241 possono invece assumersi come “principi fondamentali” ex art. 117, c. 3, Cost. e ciò con riguardo alle materie di potestà legislativa regionale concorrente. Viene poi sottoposta ad ampia riflessione critica l’opinione che fonda sull’art. 117, c. 2, lettera m), Cost. (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”) la potestà legislativa dello Stato di porre, per qualsiasi materia, regole generali sul procedimento amministrativo. L’indagine prosegue mettendo in luce come la legge n. 241, almeno in certa misura, abbia in realtà codificato regole costituenti imprescindibili applicazioni dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento, con la conseguenza di vincolare il legislatore regionale a rispettarle anche nelle materie di competenza residuale e pur se le regole stesse non esprimano propriamente delle “garanzie” per il cittadino (ex art. 29 della legge n. 241). A conclusione dello scritto vengono formulati suggerimenti pratici al legislatore regionale che voglia intervenire, nelle materie di sua competenza, disciplinando i relativi procedimenti amministrativi in deroga alle regole della legge n. 241.
2006
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1560368
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