Nel contributo si chiarisce che il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni svolte nel corso del rapporto, purché residui per il prestatore un margine di attività idoneo a procurargli un guadagno adeguato alle esigenze di vita, da valutarsi in relazione all’intera esperienza lavorativa maturata e non alle sole mansioni da ultimo svolte. La funzione di consentire al lavoratore, in una qualche porzione del territorio, la piena esplicazione della propria capacità professionale è assolta dal limite territoriale, il quale ha carattere autonomo rispetto al limite di oggetto. Una medesima estensione territoriale può, sì, essere legittima o no, a seconda che si combini con una più o meno penetrante limitazione dell’attività del lavoratore; tuttavia, la mancata determinazione entro limiti congrui e, a maggior ragione, la totale assenza del limite territoriale rendono nullo il patto di non concorrenza. Nel contributo si sottolinea altresì l’importanza dell’affermazione del principio del’autonomia del limite territoriale, anche al fine di operare un bilanciamento tra interesse dell’impresa, ormai operante in un contesto sovranazionale, e libertà di lavoro, ormai parzialmente falsato dal mancato apprezzamento degli ostacoli alla mobilità geografica che, pure in un contesto di economia globalizzata, incontrano i lavoratori i quali dovrebbero potere esercitare le libertà costituzionali senza necessità di emigrare.

Tutela della professionalità  e autonomia del limite territoriale nel patto di non concorrenza

DE MOZZI, BARBARA
2006

Abstract

Nel contributo si chiarisce che il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni svolte nel corso del rapporto, purché residui per il prestatore un margine di attività idoneo a procurargli un guadagno adeguato alle esigenze di vita, da valutarsi in relazione all’intera esperienza lavorativa maturata e non alle sole mansioni da ultimo svolte. La funzione di consentire al lavoratore, in una qualche porzione del territorio, la piena esplicazione della propria capacità professionale è assolta dal limite territoriale, il quale ha carattere autonomo rispetto al limite di oggetto. Una medesima estensione territoriale può, sì, essere legittima o no, a seconda che si combini con una più o meno penetrante limitazione dell’attività del lavoratore; tuttavia, la mancata determinazione entro limiti congrui e, a maggior ragione, la totale assenza del limite territoriale rendono nullo il patto di non concorrenza. Nel contributo si sottolinea altresì l’importanza dell’affermazione del principio del’autonomia del limite territoriale, anche al fine di operare un bilanciamento tra interesse dell’impresa, ormai operante in un contesto sovranazionale, e libertà di lavoro, ormai parzialmente falsato dal mancato apprezzamento degli ostacoli alla mobilità geografica che, pure in un contesto di economia globalizzata, incontrano i lavoratori i quali dovrebbero potere esercitare le libertà costituzionali senza necessità di emigrare.
2006
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1561770
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact