Le Sezioni Unite, per la prima volta dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, affrontano il tema della compatibilità costituzionale del riparto di giurisdizione sulle sanzioni pecuniarie inflitte dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'A. osserva che il principio che sorregge la pronuncia della Consulta dovrebbe comportare la devoluzione al giudice ordinario della cognizione sui provvedimenti sanzionatori e di diffida adottati dal Garante, soprattutto in considerazione del carattere cassatorio e non sostitutivo del giudizio amministrativo, costretto nella ambigua formula del "sindacato intrinseco debole".
BREVI OSSERVAZIONI SULLA GIURISDIZIONE IN MATERIA ANTITRUST DOPO LA SENTENZA N. 204/2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
NEGRI, MARCELLA
2006
Abstract
Le Sezioni Unite, per la prima volta dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, affrontano il tema della compatibilità costituzionale del riparto di giurisdizione sulle sanzioni pecuniarie inflitte dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'A. osserva che il principio che sorregge la pronuncia della Consulta dovrebbe comportare la devoluzione al giudice ordinario della cognizione sui provvedimenti sanzionatori e di diffida adottati dal Garante, soprattutto in considerazione del carattere cassatorio e non sostitutivo del giudizio amministrativo, costretto nella ambigua formula del "sindacato intrinseco debole".Pubblicazioni consigliate
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