La nota, che per le dimensioni e per gli argomenti trattati costituisce un saggio, si limita all’esame della sola censura di legittimità costituzionale di carattere sostanziale (tralasciando quella di ordine processuale) avanzata dal giudice remittente rispetto all’art. 404, 405, comma 5°, e 409 c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 4 41 e 42 Cost. Muovendo dal rilievo che il criterio discretivo tra amministrazione di sostegno ed interdizione, affidato all’ultimo periodo dell’art. 414 c.c., si rivela criterio evanescente e muto, come affermato dal giudice a quo, la nota rileva come la risposta della Corte costituzionale – secondo cui la distinzione tra i due istituti è sicuramente fondata sull’impossibilità di conferire all’amministratore di sostegno un potere sostitutivo del beneficiario integralmente coincidente con quello del tutore, essendo l’amministrazione di sostegno istituto chiamato ad interventi puntuali e settoriali cui devono corrispondere altrettanto puntuali e settoriali poteri rappresentativi dell’amministratore – si riveli solo in parte soddisfacente e risolutiva. Ciò si deve, da un lato, al fatto che la Consulta interviene solo sul momento dinamico-applicativo dell’istituto, vale a dire relativo all’efficacia della nuova figura, e, dall’altro, al fatto che la statuizione della Corte secondo cui i poteri dell’amministratore non possono mai “coincidere integralmente” con quelli del tutore non assume una portata univoca (soprattutto in relazione al nuovo primo comma dell’art. 427 c.c.). La nota ipotizza, quindi, le soluzioni alternative che la Corte avrebbe potuto adottare – incidendo direttamente sui presupposti di applicazione dell’amministrazione di sostegno disegnati dall’art. 404 c.c. – rilevando, però, come si trattasse di un intervento troppo invasivo da ritenere, perciò, riservato al legislatore. Si conclude con la ricerca, tuttora necessaria, di un criterio distintivo tra i due istituti che, tra quelli possibili, viene individuato nella combinazione del criterio della composizione del patrimonio del disabile e dell’attività che, in conseguenza, l’amministratore dovrà compiere ed il criterio funzionale c.d. delle caratteristiche relazionali del disabile, ancorato all’esame delle concrete possibilità ed occasioni che costui abbia di compiere atti pregiudizievoli.

Sunt certi denique fines (?): la Corte costituzionale definisce (parzialmente) i rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

ROMA, UMBERTO
2006

Abstract

La nota, che per le dimensioni e per gli argomenti trattati costituisce un saggio, si limita all’esame della sola censura di legittimità costituzionale di carattere sostanziale (tralasciando quella di ordine processuale) avanzata dal giudice remittente rispetto all’art. 404, 405, comma 5°, e 409 c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 4 41 e 42 Cost. Muovendo dal rilievo che il criterio discretivo tra amministrazione di sostegno ed interdizione, affidato all’ultimo periodo dell’art. 414 c.c., si rivela criterio evanescente e muto, come affermato dal giudice a quo, la nota rileva come la risposta della Corte costituzionale – secondo cui la distinzione tra i due istituti è sicuramente fondata sull’impossibilità di conferire all’amministratore di sostegno un potere sostitutivo del beneficiario integralmente coincidente con quello del tutore, essendo l’amministrazione di sostegno istituto chiamato ad interventi puntuali e settoriali cui devono corrispondere altrettanto puntuali e settoriali poteri rappresentativi dell’amministratore – si riveli solo in parte soddisfacente e risolutiva. Ciò si deve, da un lato, al fatto che la Consulta interviene solo sul momento dinamico-applicativo dell’istituto, vale a dire relativo all’efficacia della nuova figura, e, dall’altro, al fatto che la statuizione della Corte secondo cui i poteri dell’amministratore non possono mai “coincidere integralmente” con quelli del tutore non assume una portata univoca (soprattutto in relazione al nuovo primo comma dell’art. 427 c.c.). La nota ipotizza, quindi, le soluzioni alternative che la Corte avrebbe potuto adottare – incidendo direttamente sui presupposti di applicazione dell’amministrazione di sostegno disegnati dall’art. 404 c.c. – rilevando, però, come si trattasse di un intervento troppo invasivo da ritenere, perciò, riservato al legislatore. Si conclude con la ricerca, tuttora necessaria, di un criterio distintivo tra i due istituti che, tra quelli possibili, viene individuato nella combinazione del criterio della composizione del patrimonio del disabile e dell’attività che, in conseguenza, l’amministratore dovrà compiere ed il criterio funzionale c.d. delle caratteristiche relazionali del disabile, ancorato all’esame delle concrete possibilità ed occasioni che costui abbia di compiere atti pregiudizievoli.
2006
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