Con la sentenza n. 224 del 2009 il Giudice delle leggi ha avuto modo di occuparsi di una questione di legittimità costituzionale concernente una (controversa) previsione normativa recata dal novellato ordinamento giudiziario: mediante la quale il legislatore - dopo decenni di inerzia - ha tra l’altro sancito il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli esponenti dell’ordine giudiziario, dando così (parziale) attuazione a quanto dispone l’art. 98, terzo comma, Cost. (più precisamente, la norma denunciata davanti alla Corte costituzionale è quella recata dall’art. 3, primo comma, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006, secondo cui per un magistrato ordinario integra gli estremi dell’illecito disciplinare extra-funzionale “l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato”). Ad avviso dell’Autore se è vero che - in linea di massima - la decisione costituzionale in questione appare condivisibile nella sua impostazione di fondo e nella conclusione cui perviene (che non era affatto scontata), è altrettanto vero, però, che la motivazione addotta a supporto è a tratti un po’ troppo sbrigativa e potrebbe essere foriera di un equivoco (sul quale si sofferma). Il commento si conclude auspicando che la motivazione della decisione costituzionale n. 224/2009 venga tenuta in debita considerazione tanto dai titolari dell’azione disciplinare quanto dallo stesso giudice disciplinare (di merito e di legittimità): sia per interpretare correttamente altre fattispecie di illecito disciplinare che sono contemplate dal novellato ordinamento giudiziario, sia per riconsiderare funditus alcuni pregressi arresti giurisprudenziali (ad esempio quelli in materia di espressione di opinioni politiche); perché è evidente che, al pari di quanto era già avvenuto con la sentenza n. 100/1981, ci si trova di fronte ad una pronuncia la cui portata dovrebbe trascendere il caso di specie: potendo essa rappresentare una utilissima bussola da impiegare (anche) in sede giurisdizionale per far sì che, d’ora in avanti, si realizzi sul serio un giusto equilibrio (rectius: bilanciamento) tra molteplici esigenze egualmente garantite dall’ordinamento costituzionale.

L'ART. 98, TERZO COMMA, COST. RICONOSCE AL LEGISLATORE LA FACOLTÀ NON SOLO DI <> BENSÌ DI <> L'ISCRIZIONE DEI MAGISTRATI A PARTITI POLITICI (ANCHE SE SONO COLLOCATI FUORI RUOLO PER SVOLGERE UN COMPITO TECNICO)

DE NARDI, SANDRO
2009

Abstract

Con la sentenza n. 224 del 2009 il Giudice delle leggi ha avuto modo di occuparsi di una questione di legittimità costituzionale concernente una (controversa) previsione normativa recata dal novellato ordinamento giudiziario: mediante la quale il legislatore - dopo decenni di inerzia - ha tra l’altro sancito il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli esponenti dell’ordine giudiziario, dando così (parziale) attuazione a quanto dispone l’art. 98, terzo comma, Cost. (più precisamente, la norma denunciata davanti alla Corte costituzionale è quella recata dall’art. 3, primo comma, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006, secondo cui per un magistrato ordinario integra gli estremi dell’illecito disciplinare extra-funzionale “l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato”). Ad avviso dell’Autore se è vero che - in linea di massima - la decisione costituzionale in questione appare condivisibile nella sua impostazione di fondo e nella conclusione cui perviene (che non era affatto scontata), è altrettanto vero, però, che la motivazione addotta a supporto è a tratti un po’ troppo sbrigativa e potrebbe essere foriera di un equivoco (sul quale si sofferma). Il commento si conclude auspicando che la motivazione della decisione costituzionale n. 224/2009 venga tenuta in debita considerazione tanto dai titolari dell’azione disciplinare quanto dallo stesso giudice disciplinare (di merito e di legittimità): sia per interpretare correttamente altre fattispecie di illecito disciplinare che sono contemplate dal novellato ordinamento giudiziario, sia per riconsiderare funditus alcuni pregressi arresti giurisprudenziali (ad esempio quelli in materia di espressione di opinioni politiche); perché è evidente che, al pari di quanto era già avvenuto con la sentenza n. 100/1981, ci si trova di fronte ad una pronuncia la cui portata dovrebbe trascendere il caso di specie: potendo essa rappresentare una utilissima bussola da impiegare (anche) in sede giurisdizionale per far sì che, d’ora in avanti, si realizzi sul serio un giusto equilibrio (rectius: bilanciamento) tra molteplici esigenze egualmente garantite dall’ordinamento costituzionale.
2009
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