La Corte costituzionale ha finalmente modificato, con una sentenza additiva - manipolativa, il disposto dell'art. 8, comma 2, lettera c) - il quale dà facoltà al convenuto di presentare istanza di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla propria costituzione, qualora non abbia proposto domande riconvenzionali, né sollevato eccezioni non rilevabili di ufficio o chiesto di chiamare in causa un terzo - la cui insidiosità emerge in relazione all'art. 10, comma 2, del d.lg. n. 5 del 2003 che commina nel caso di specie l'assoluta decadenza dell'attore dal diritto non solo di modificare le domande o di proporne di nuove, ma anche di allegare fatti, di dedurre prove ed esibire documenti, introducendosi il diritto di controreplica dell'attore e rendendo così il complesso normativo de quo, senza necessità di quelle forzature cui erano costretti i giudici, conforme ai principi costituzionali del giusto processo e del diritto alla difesa, pur allentandone la virtuale velocità. (Nota a C. Cost. 24 luglio 2007, n. 321)

Subitanea istanza di fissazione dell'udienza ed incomprimibile diritto di replica dell'attore (non onniscientemente presago di difese a sorpresa)

CONSOLO, CLAUDIO
2007

Abstract

La Corte costituzionale ha finalmente modificato, con una sentenza additiva - manipolativa, il disposto dell'art. 8, comma 2, lettera c) - il quale dà facoltà al convenuto di presentare istanza di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla propria costituzione, qualora non abbia proposto domande riconvenzionali, né sollevato eccezioni non rilevabili di ufficio o chiesto di chiamare in causa un terzo - la cui insidiosità emerge in relazione all'art. 10, comma 2, del d.lg. n. 5 del 2003 che commina nel caso di specie l'assoluta decadenza dell'attore dal diritto non solo di modificare le domande o di proporne di nuove, ma anche di allegare fatti, di dedurre prove ed esibire documenti, introducendosi il diritto di controreplica dell'attore e rendendo così il complesso normativo de quo, senza necessità di quelle forzature cui erano costretti i giudici, conforme ai principi costituzionali del giusto processo e del diritto alla difesa, pur allentandone la virtuale velocità. (Nota a C. Cost. 24 luglio 2007, n. 321)
2007
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