L'A. osserva che gli artt. 12 e 17 del d.lgs. n. 40 del 2006, che modificano e introducono gli articoli 384 e 391-ter c.p.c., intervengono sulla disciplina del novello istituto della Cassazione con decisione sostitutiva nel merito rispondendo alle più urgenti questioni emerse sul tema negli anni precedenti, ossia l'ammissibilità o meno della decisione nel merito in caso di accoglimento del ricorso per violazione di norme processuali, e la possibilità o meno di impugnare una sentenza sul merito della Corte suprema attraverso la revocazione e l'opposizione di terzo. Riguardo alla prima questione, il nuovo articolo 384 c.p.c. facendo definitivamente tramontare le speranze di quanti autorevolmente caldeggiavano la cancellazione dell'istituto, o almeno la sua restrizione, ha espunto uno dei due requisiti ai quali la possibilità da parte della Corte suprema di decidere nel merito era subordinata: quello comportante la proposizione e l'accoglimento del ricorso "per violazione di legge o falsa applicazione di norma di legge". Riguardo alla seconda questione, ossia al versante rimediale, il nuovo art. 391-ter c.p.c. introducendo la revocazione straordinaria per tutti i motivi di revocazione straordinaria (nn. 1, 2, 3, 5 dell'art. 395 c.p.c.), l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma 1, c.p.c.), la revocatoria (art. 404 comma 2, c.p.c.) non risolve, a ben guardare, tutti i problemi, lasciando infatti isolatamente escluso il motivo di revocazione di cui al n. 5 dell'art. 395 c.p.c. Secondo l'A. sembrerebbe ancora possibile una censura di incostituzionalità ai termini dell'art. 3 cost., dato che, come già in passato affermato, una decisione di merito, non importa in quale grado e da quale giudice resa, deve andare sempre soggetta alla stessa latitudine di rimedi impugnatori allorché contenga gli stessi vizi o comunque gli stessi sintomi di ingiustizia.

Sul "processo di cassazione in funzione di una decisione tendenzialmente sostitutiva pur se non nomofilattica"

CONSOLO, CLAUDIO
2007

Abstract

L'A. osserva che gli artt. 12 e 17 del d.lgs. n. 40 del 2006, che modificano e introducono gli articoli 384 e 391-ter c.p.c., intervengono sulla disciplina del novello istituto della Cassazione con decisione sostitutiva nel merito rispondendo alle più urgenti questioni emerse sul tema negli anni precedenti, ossia l'ammissibilità o meno della decisione nel merito in caso di accoglimento del ricorso per violazione di norme processuali, e la possibilità o meno di impugnare una sentenza sul merito della Corte suprema attraverso la revocazione e l'opposizione di terzo. Riguardo alla prima questione, il nuovo articolo 384 c.p.c. facendo definitivamente tramontare le speranze di quanti autorevolmente caldeggiavano la cancellazione dell'istituto, o almeno la sua restrizione, ha espunto uno dei due requisiti ai quali la possibilità da parte della Corte suprema di decidere nel merito era subordinata: quello comportante la proposizione e l'accoglimento del ricorso "per violazione di legge o falsa applicazione di norma di legge". Riguardo alla seconda questione, ossia al versante rimediale, il nuovo art. 391-ter c.p.c. introducendo la revocazione straordinaria per tutti i motivi di revocazione straordinaria (nn. 1, 2, 3, 5 dell'art. 395 c.p.c.), l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma 1, c.p.c.), la revocatoria (art. 404 comma 2, c.p.c.) non risolve, a ben guardare, tutti i problemi, lasciando infatti isolatamente escluso il motivo di revocazione di cui al n. 5 dell'art. 395 c.p.c. Secondo l'A. sembrerebbe ancora possibile una censura di incostituzionalità ai termini dell'art. 3 cost., dato che, come già in passato affermato, una decisione di merito, non importa in quale grado e da quale giudice resa, deve andare sempre soggetta alla stessa latitudine di rimedi impugnatori allorché contenga gli stessi vizi o comunque gli stessi sintomi di ingiustizia.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1772825
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