Il caso commentato, all’esame della sentenza n. 5320 del 12 settembre 2006 del Cons. Stato (Sez. IV), consente di ripercorrere i diversi orientamenti giurisprudenziali sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali e i connessi problemi di giurisdizione. Il Cons. Stato, in particolare, ripropone un indirizzo già della prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui il candidato idoneo, che invochi lo scorrimento ai fini di un’assunzione, sarebbe titolare di un mero interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, configurandosi in capo alla Pubblica Amministrazione una facoltà e non un obbligo di scorrimento. Ne deriverebbe quindi la giurisdizione del giudice amministrativo per le relative controversie. Esattamente opposte sono, tuttavia, le opinioni espresse dalla giurisprudenza ordinaria dominante. L’A. suggerisce una ricostruzione “intermedia”, secondo cui, pur ammettendo che la Pubblica Amministrazione resti libera di decidere se assumere o meno ulteriori soggetti, una volta che tale decisione ci sia è corretto riconoscere un vero e proprio diritto all’assunzione in favore dell’idoneo (con i requisiti del bando di concorso e ferme restando le condizioni di fatto e di diritto); poiché, in tal modo, le procedure concorsuali non vengono poste in discussione, la giurisdizione dovrebbe essere del giudice ordinario e non di quello amministrativo

Concorsi pubblici e graduatorie: questioni di giurisdizione e diritto degli idonei allo scorrimento

LIMENA, FRANCESCA
2007

Abstract

Il caso commentato, all’esame della sentenza n. 5320 del 12 settembre 2006 del Cons. Stato (Sez. IV), consente di ripercorrere i diversi orientamenti giurisprudenziali sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali e i connessi problemi di giurisdizione. Il Cons. Stato, in particolare, ripropone un indirizzo già della prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui il candidato idoneo, che invochi lo scorrimento ai fini di un’assunzione, sarebbe titolare di un mero interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, configurandosi in capo alla Pubblica Amministrazione una facoltà e non un obbligo di scorrimento. Ne deriverebbe quindi la giurisdizione del giudice amministrativo per le relative controversie. Esattamente opposte sono, tuttavia, le opinioni espresse dalla giurisprudenza ordinaria dominante. L’A. suggerisce una ricostruzione “intermedia”, secondo cui, pur ammettendo che la Pubblica Amministrazione resti libera di decidere se assumere o meno ulteriori soggetti, una volta che tale decisione ci sia è corretto riconoscere un vero e proprio diritto all’assunzione in favore dell’idoneo (con i requisiti del bando di concorso e ferme restando le condizioni di fatto e di diritto); poiché, in tal modo, le procedure concorsuali non vengono poste in discussione, la giurisdizione dovrebbe essere del giudice ordinario e non di quello amministrativo
2007
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1774248
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact