Con la sentenza della C. cost. n. 393 de 23/11/2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, che detta il regime transitorio relativo alla nuova disciplina della prescrizione, limita¬tamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento», si sono presentate agli occhi del giurista una serie di questioni connesse a profili di diritto intertemporale con particolare riferimento all’istituto della prescrizione. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, le nuove regole che disci-plinano la prescrizione possono trovare applicazione - ove si rivelino più favorevoli al reo -- anche a tutti pro¬cedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, non era stata emessa sentenza. Nella pronuncia della Corte costituzionale viene ribadito, da un lato, che il c.d. principio della retroattività favorevole della lex mitior non trova tutela di rango costituzionale nell'art. 25, comma 2, e dall'altro, che l'istituto della pre¬scrizione ha natura sostanziale. II punto innovativo, e sicuramente controverso, della decisione è, peraltro costi¬tuito dalla affermazione secondo cui dal quadro del diritto internazionale e comunitario si evince che l'applicazione retroattiva della legge più favorevole costituisce oggi la regola e che, pertanto, eccezioni a tale principio possono legittimarsi solamente in base ad esigenze prevalenti su di esso. Sotto questo aspetto la sentenza apre nuove prospettive riguardo ai profili di ortodossia costituzionale di eventuali future deroghe, introdotte dal legislatore in materia penale, al principio della retroattività favorevole così come sancito dall'art. 2 c.p. La nota sentenza, pertanto, partendo dalla posizione assunta dalla sentenza della Corte Costituzionale, offre un’attenta disamina delle tematiche di diritto intertemporale in materia di prescrizione del reato nell'articolato quadro normativo che si è presentato dopo l'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005 che ha riformulato la disciplina dell'art. 157 c.p., il cui dibattito dottrinale già da tempo aveva levato voci favorevoli ad attribuire rango costituzionale al principio della retroattività favorevole.

La nuova disciplina della prescrizione: un primo passo verso la «costituzionalizzazione» del principio di retroattività  delle norme penali favorevoli al reo (Nota a Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393, R.

AMBROSETTI, ENRICO MARIO
2007

Abstract

Con la sentenza della C. cost. n. 393 de 23/11/2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, che detta il regime transitorio relativo alla nuova disciplina della prescrizione, limita¬tamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento», si sono presentate agli occhi del giurista una serie di questioni connesse a profili di diritto intertemporale con particolare riferimento all’istituto della prescrizione. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, le nuove regole che disci-plinano la prescrizione possono trovare applicazione - ove si rivelino più favorevoli al reo -- anche a tutti pro¬cedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, non era stata emessa sentenza. Nella pronuncia della Corte costituzionale viene ribadito, da un lato, che il c.d. principio della retroattività favorevole della lex mitior non trova tutela di rango costituzionale nell'art. 25, comma 2, e dall'altro, che l'istituto della pre¬scrizione ha natura sostanziale. II punto innovativo, e sicuramente controverso, della decisione è, peraltro costi¬tuito dalla affermazione secondo cui dal quadro del diritto internazionale e comunitario si evince che l'applicazione retroattiva della legge più favorevole costituisce oggi la regola e che, pertanto, eccezioni a tale principio possono legittimarsi solamente in base ad esigenze prevalenti su di esso. Sotto questo aspetto la sentenza apre nuove prospettive riguardo ai profili di ortodossia costituzionale di eventuali future deroghe, introdotte dal legislatore in materia penale, al principio della retroattività favorevole così come sancito dall'art. 2 c.p. La nota sentenza, pertanto, partendo dalla posizione assunta dalla sentenza della Corte Costituzionale, offre un’attenta disamina delle tematiche di diritto intertemporale in materia di prescrizione del reato nell'articolato quadro normativo che si è presentato dopo l'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005 che ha riformulato la disciplina dell'art. 157 c.p., il cui dibattito dottrinale già da tempo aveva levato voci favorevoli ad attribuire rango costituzionale al principio della retroattività favorevole.
2007
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