La Sent. 3-10-2006 della Corte Giust. Cee ha ritenuto l'irap compatibile con l'art. 33, co. 1, VI Direttiva Iva, che vieta di introdurre imposte "sulla cifra d'affari". Nel lavoro si esamina la questione considerando gli argomenti addotti dalla dottrina e dagli Avvocati generali ed i precedenti della Corte di giustizia stessa. Questa applica la norma secondo un criterio teleologico, verificando se un tributo presenti gli elementi essenziali dell'Iva, come identificati dalla sua giurisprudenza, ed assumendo che in tal caso esso danneggerebbe il funzionamento del sistema comune dell'Iva. La conclusione della sentenza che l’irap non va in definitiva a carico del consumatore finale "nel modo tipico dell'Iva" è condivisibile e coerente con la definizione dell'Iva come imposta generale sul consumo. Tuttavia, rimane indeterminato il senso della più ampia nozione generale di imposta sulla cifra d'affari: nello studio si indaga dunque sul contenuto di essa, concludendo che vi rientrano anche tributi strutturati diversamente dall'Iva, in quanto siano "imposte sui consumi". Si conferma così la compatibilità comunitaria dell’irap, in quanto non avente tale natura.
L'IRAP non è un'imposta "sulla cifra d'affari" vietata dalla VI Direttiva iva
SCHIAVOLIN, ROBERTO
2007
Abstract
La Sent. 3-10-2006 della Corte Giust. Cee ha ritenuto l'irap compatibile con l'art. 33, co. 1, VI Direttiva Iva, che vieta di introdurre imposte "sulla cifra d'affari". Nel lavoro si esamina la questione considerando gli argomenti addotti dalla dottrina e dagli Avvocati generali ed i precedenti della Corte di giustizia stessa. Questa applica la norma secondo un criterio teleologico, verificando se un tributo presenti gli elementi essenziali dell'Iva, come identificati dalla sua giurisprudenza, ed assumendo che in tal caso esso danneggerebbe il funzionamento del sistema comune dell'Iva. La conclusione della sentenza che l’irap non va in definitiva a carico del consumatore finale "nel modo tipico dell'Iva" è condivisibile e coerente con la definizione dell'Iva come imposta generale sul consumo. Tuttavia, rimane indeterminato il senso della più ampia nozione generale di imposta sulla cifra d'affari: nello studio si indaga dunque sul contenuto di essa, concludendo che vi rientrano anche tributi strutturati diversamente dall'Iva, in quanto siano "imposte sui consumi". Si conferma così la compatibilità comunitaria dell’irap, in quanto non avente tale natura.Pubblicazioni consigliate
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