Si tenta di ricostruire il processo, per molti aspetti incompiuto, che ha portato alla nascita delle RSU come risposta del nostro sistema alla inadeguatezza del modello legale di rappresentanza effettiva (RSA) e si affronta la questione della coesistenza tra RSA ed RSU anche in relazione alla compatibilità dell’art. 19 Stat. lav. con le intese del 1993, fondate su un criterio di rappresentatività mutato a seguito del referendum abrogativo del 1995. La disciplina negoziale, consentendo la partecipazione alle elezioni per le RSU anche ad organizzazioni sindacali che non avrebbero titolo alla costituzione di autonome RSA, apre un dibattito circa la fruibilità della titolarità delle prerogative di cui al Titolo III Stat. lav. non solo alla RSU collegiale, ma anche a ciascuna sua componente. Tali timori sono stati fugati dalla Corte costituzionale, che, se in un primo momento ha accolto l’orientamento unitario, poi ha abbracciato la tesi pluralista, riconoscendo l’attribuzione di prerogative sindacali ad associazioni non firmatarie di contratti collettivi ma aventi i requisiti stabiliti dall’accordo interconfederale per la partecipazione alle RSU. Pur essendo pacifica la compatibilità tra la disciplina pattizia delle RSU e quella legale postreferendaria delle RSA, vi sono ancora “attriti” in quanto i due modelli non sono equipollenti. Nel descrivere il diverso baricentro delle relazioni sindacali, individuato da ciascun modello, vengono affrontate problematiche connesse, quali l’attribuzione dell’iniziativa per la costituzione delle RSU alle associazioni sindacali, il ricorso al referendum, la fruizione del diritto di assemblea, l’operatività e l’effettività della clausola di salvaguardia. Dall’analisi emerge un sistema di rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro aperto alla possibile coesistenza di RSU e RSA nell’ambito di una medesima unità produttiva, pur in presenza di difficoltà determinate dalla diversa natura delle prime rispetto alle seconde, che di fatto rende impossibile una totale “osmosi” tra i due organismi

Modello legale e modello contrattuale di rappresentanza dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro a confronto: una coesistenza problematica

DE MOZZI, BARBARA
2008

Abstract

Si tenta di ricostruire il processo, per molti aspetti incompiuto, che ha portato alla nascita delle RSU come risposta del nostro sistema alla inadeguatezza del modello legale di rappresentanza effettiva (RSA) e si affronta la questione della coesistenza tra RSA ed RSU anche in relazione alla compatibilità dell’art. 19 Stat. lav. con le intese del 1993, fondate su un criterio di rappresentatività mutato a seguito del referendum abrogativo del 1995. La disciplina negoziale, consentendo la partecipazione alle elezioni per le RSU anche ad organizzazioni sindacali che non avrebbero titolo alla costituzione di autonome RSA, apre un dibattito circa la fruibilità della titolarità delle prerogative di cui al Titolo III Stat. lav. non solo alla RSU collegiale, ma anche a ciascuna sua componente. Tali timori sono stati fugati dalla Corte costituzionale, che, se in un primo momento ha accolto l’orientamento unitario, poi ha abbracciato la tesi pluralista, riconoscendo l’attribuzione di prerogative sindacali ad associazioni non firmatarie di contratti collettivi ma aventi i requisiti stabiliti dall’accordo interconfederale per la partecipazione alle RSU. Pur essendo pacifica la compatibilità tra la disciplina pattizia delle RSU e quella legale postreferendaria delle RSA, vi sono ancora “attriti” in quanto i due modelli non sono equipollenti. Nel descrivere il diverso baricentro delle relazioni sindacali, individuato da ciascun modello, vengono affrontate problematiche connesse, quali l’attribuzione dell’iniziativa per la costituzione delle RSU alle associazioni sindacali, il ricorso al referendum, la fruizione del diritto di assemblea, l’operatività e l’effettività della clausola di salvaguardia. Dall’analisi emerge un sistema di rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro aperto alla possibile coesistenza di RSU e RSA nell’ambito di una medesima unità produttiva, pur in presenza di difficoltà determinate dalla diversa natura delle prime rispetto alle seconde, che di fatto rende impossibile una totale “osmosi” tra i due organismi
2008
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