Il contributo affronta il controverso problema delle c.d. modifiche mediate della fattispecie penale a seguito della posizione assunta dalle Sezioni Unite nella decisione del 28/02/2008 n. 19601. La sentenza sancisce che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 ss. I. fall. non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della impresa ma anche quanto ai requisiti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall'art.1 l. fall. per la sotto¬posizione a fallimento dell'imprenditore. Le modifiche apportate all'art.1 l. fall., ad opera del d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5 e poi del d.lg. 12 settembre 2007, n. 169, non costituiscono norme integratrici delle fattispecie penali di bancarotta e non esercitano, perciò, influenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. sui procedimenti penali in corso. L’articolo prima di procedere all'analisi della citata sentenza offre alcune considerazioni introduttive del problema tramite l’utile analisi di un'altra decisione delle Sezioni Unite (27/09/2007) relativa alle problematiche di diritto intertemporale derivante dall'ingresso della Romania nelle U.E.E.: l'esame di questa pronuncia costituisce la necessaria premessa per affrontare la successiva sentenza relativa ai reati fallimentari. Il contributo, pertanto, analizza in primis il discutibile riferimento -contenuto nella sentenza del 27/09/2007 - al criterio delle modifiche strutturali quale strumento idoneo a regolare il fenomeno delle c.d. modifiche mediate della fattispecie, per poi volgere l'attenzione specificamente al problema di diritto intertemporale affrontato nella decisione delle Sezioni Unite del 2008. L'autore evidenzia come la sentenza del 2008 non affronti tanto la tematica delle modifiche mediate, ma dia spazio al diverso problema della vincolatività dell’accertamento della qualità di imprenditore compiuta dal giudice fallimentare agli effetti della legge penale. Il contributo espone alcuni rilievi critici soprattutto in relazione al punto in cui la Corte esclude che la qualità di imprenditore costituisca elemento strutturale della fattispecie e giunge a concludere che la posizione delle Sezioni Unite costituisca un passo indietro rispetto alle soluzioni cui la giurisprudenza era pervenuta in merito al potere di sindacato del giudice penale circa gli elementi normativi della fattispecie. Da ultimo, l’opera torna ad esaminare il problema delle modifiche mediate, evidenziando il pericolo sotteso ai molti recenti provvedimenti di riforma in materia penale che si rivelano una vera “amnistia occulta”: il rischio che l’autore bene rileva è che la giurisprudenza, nell’affrontare le problematiche intertemporali derivanti da queste discusse riforme, dia maggior peso a ragioni di “politica giudiziaria” tese a limitare gli effetti di queste amnistie occulte, piuttosto che ai canoni ermeneutica che la scienza penalistica cerca di elaborare.

I riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione di piccolo imprenditore nella legge fallimentare al vaglio delle Sezioni Unite

AMBROSETTI, ENRICO MARIO
2008

Abstract

Il contributo affronta il controverso problema delle c.d. modifiche mediate della fattispecie penale a seguito della posizione assunta dalle Sezioni Unite nella decisione del 28/02/2008 n. 19601. La sentenza sancisce che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 ss. I. fall. non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della impresa ma anche quanto ai requisiti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall'art.1 l. fall. per la sotto¬posizione a fallimento dell'imprenditore. Le modifiche apportate all'art.1 l. fall., ad opera del d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5 e poi del d.lg. 12 settembre 2007, n. 169, non costituiscono norme integratrici delle fattispecie penali di bancarotta e non esercitano, perciò, influenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. sui procedimenti penali in corso. L’articolo prima di procedere all'analisi della citata sentenza offre alcune considerazioni introduttive del problema tramite l’utile analisi di un'altra decisione delle Sezioni Unite (27/09/2007) relativa alle problematiche di diritto intertemporale derivante dall'ingresso della Romania nelle U.E.E.: l'esame di questa pronuncia costituisce la necessaria premessa per affrontare la successiva sentenza relativa ai reati fallimentari. Il contributo, pertanto, analizza in primis il discutibile riferimento -contenuto nella sentenza del 27/09/2007 - al criterio delle modifiche strutturali quale strumento idoneo a regolare il fenomeno delle c.d. modifiche mediate della fattispecie, per poi volgere l'attenzione specificamente al problema di diritto intertemporale affrontato nella decisione delle Sezioni Unite del 2008. L'autore evidenzia come la sentenza del 2008 non affronti tanto la tematica delle modifiche mediate, ma dia spazio al diverso problema della vincolatività dell’accertamento della qualità di imprenditore compiuta dal giudice fallimentare agli effetti della legge penale. Il contributo espone alcuni rilievi critici soprattutto in relazione al punto in cui la Corte esclude che la qualità di imprenditore costituisca elemento strutturale della fattispecie e giunge a concludere che la posizione delle Sezioni Unite costituisca un passo indietro rispetto alle soluzioni cui la giurisprudenza era pervenuta in merito al potere di sindacato del giudice penale circa gli elementi normativi della fattispecie. Da ultimo, l’opera torna ad esaminare il problema delle modifiche mediate, evidenziando il pericolo sotteso ai molti recenti provvedimenti di riforma in materia penale che si rivelano una vera “amnistia occulta”: il rischio che l’autore bene rileva è che la giurisprudenza, nell’affrontare le problematiche intertemporali derivanti da queste discusse riforme, dia maggior peso a ragioni di “politica giudiziaria” tese a limitare gli effetti di queste amnistie occulte, piuttosto che ai canoni ermeneutica che la scienza penalistica cerca di elaborare.
2008
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2267303
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